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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40638/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Bologna con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di Bologna il 21 settembre 2016, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina, ricettazione e utilizzo indebito di una carta bancomat.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante prevista dall'articolo 116 codice penale, in quanto i due imputati volevano commettere un furto e non era prevedibile il rischio di commettere il ben più grave reato di rapina.

Il ricorso è inammissibile poiché generico in quanto ripropone le medesime questioni già discusse e ritenute motivatamente infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

La corte ha reso al riguardo adeguata ed esaustiva motivazione e ha fatto corretta applicazione dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità, osservando che l'uso della violenza da parte di un soggetto che intende sottrarre la borsa ad un passante non può essere considerato un evento eccezionale e imprevedibile rispetto alla condotta furtiva, poiché è verosimile una reazione della persona offesa che si opponga alla sottrazione del bene di sua proprietà, sicché il ricorrente poteva prevedere o addirittura ritenere certo e accettare il rischio che il complice esercitasse violenza .

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28/09/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di Bologna con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di Bologna il 21 settembre 2016, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina, ricettazione e utilizzo indebito di una carta bancomat. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante prevista dall'articolo 116 codice penale, in quanto i due imputati volevano commettere un furto e non era prevedibile il rischio di commettere il ben più grave reato di rapina. Il ricorso è inammissibile poiché generico in quanto ripropone le medesime questioni già discusse e ritenute motivatamente infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La corte ha reso al riguardo adeguata ed esaustiva motivazione e ha fatto corretta applicazione dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità, osservando che l'uso della violenza da parte di un soggetto che intende sottrarre la borsa ad un passante non può essere considerato un evento eccezionale e imprevedibile rispetto alla condotta furtiva, poiché è verosimile una reazione della persona offesa che si opponga alla sottrazione del bene di sua proprietà, sicché il ricorrente poteva prevedere o addirittura ritenere certo e accettare il rischio che il complice esercitasse violenza . Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/20
Sentenza Cassazione n. 40638/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris