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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 ottobre 2026

Cassazione n. 26058/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E [OSCURATO:PERSONA] O INCERTADott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] COMPARATIVIDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N. 5881/2020Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5881/2020 R.G., propostoManzo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Scotti e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, entrambe con studio inItri (LT), ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec pernotifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce alricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per il Lazio il 19 luglio 2019, n. 4476/18/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 9 settembre 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;Numero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale peril Lazio il 19 luglio 2019, n. 4476/18/2019, la quale, incontroversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso direttifica e liquidazione n. 20091T003824000 del 4 agosto 2011da parte dell’Agenzia delle Entrate, notificatogli il 7 settembre2011, per le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastalenella misura complessiva di € 30.938,43, sulla compravenditastipulata con rogito notarile del 19 novembre 2009,rideterminando il valore venale nella misura di € 206.600,00rispetto al prezzo di € 72.000,00 con riguardo ad un terrenoubicato in Itri (LT) alla località [OSCURATO:PERSONA], esteso circa mq.11.482 e censito in catasto con le particelle 129 e 130 del folio60, accessoriato di sovrastante rudere di fabbricato inagibilenon censito in catasto, dopo la cassazione con rinvio dellasentenza depositata dalla medesima Commissione tributariaregionale il 22 luglio 2016, n. 4855/40/2016, da partedell’ordinanza resa da questa Corte l’1 giugno 2018, n. 14117,essendo stato riassunto il giudizio da [OSCURATO:PERSONA], haparzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate nei confronti del medesimo avverso la sentenzadepositata dalla Commissione tributaria provinciale di Latina il9 maggio 2012, n. 122/3/2012, con compensazione delle spesegiudiziali.2.

Accogliendo il primo motivo di ricorso («violazione e falsaapplicazione degli artt. 7 comma 10I. n. 212/2000, 52 comma2° bis DPR n. 131/1986 e 132 comma 1° n. 4 c.p.c., inrelazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.: la CTR avrebbe omessodi dichiarare la nullità dell'avviso di rettifica e liquidazione,ritenendo non obbligatoria l'allegazione degli atti di vendita diNumero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/2026comparazione o l'enunciazione degli elementi essenziali degliha cassato con rinvio la sentenza impugnata, argomentandoche, «nella specie, la CTR ha fatto un generico riferimento "adimmobili similari di prezzo noto" nonché ai valori OMI, i qualiperaltro non costituiscono fonte tipica di prova ma strumentodi ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazioneestimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nellacomune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 115,comma 2, c.p.c., sono idonee solamente a "condurre adindicazioni di valori di larga massima" (Sez. 6-5, n. 25707 del21/12/2015)».3.

Dopo la riassunzione del giudizio, il giudice del rinvio haparzialmente riformato la decisione di prime cure - che avevaaccolto il ricorso originario del contribuente - nel senso dirideterminare il valore totale del terreno compravenduto nellamisura di € 150,000,00, corrispondente ad un valore unitariodi €/mq. 17,90, al fine di tener conto delle «caratteristichemorfologiche e peculiari del terreno» caratterizzato da «vincolidi natura idrogeologica».4.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.2.

Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 383 e384 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), cod. proc. civ., per non essere stati rispettati dal giudicedel rinvio i principi enunciati dal giudice di legittimità, essendostata resa una decisione conforme a quella cassata con lapedissequa rideterminazione del valore venale del terrenocompravenduto nella incongrua misura di € 150.000,00.2.1 Il predetto motivo è inammissibile.Numero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/20262.2 Il ricorrente ha erroneamente ravvisato l’elusione delprincipio enunciato dal giudice di legittimità (in sede dicassazione con rinvio) in relazione alla stima del terrenocompravenduto, calibrando il tenore della censura allasentenza impugnata sulla sola rideterminazione in minus delrelativo valore venale, che è stata contestata per l’omessaindicazione dei parametri sottostanti al computo estimativo eper l’eccessiva liquidazione del valore venale rispetto allo statogeomorfologico del terreno, senza attingere in alcun modo lamotivazione formale (nel senso di contenuto giustificativo)dell’atto impositivo, che era stata, invece, l’oggetto esclusivodel precedente esame – sia pure attraverso la mediazioneargomentativa del giudice di merito - in sede di legittimità.Difatti, sulla premessa che, «in tema di imposta di registro edINVIM, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 della I.n. 212 del 2000, che ha esteso alla materia tributaria i principidi cui all'art. 3 della

I. n. 241 del 1990, l'obbligo di motivazionedell'avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersiadempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in baseal quale è stato rilevato, con le specificazioni in concretonecessarie per consentire al contribuente l'esercizio del dirittodi difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibilidall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, nellaquale l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettivasussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterioprescelto, ed il contribuente la possibilità di contrapporre altrielementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri(Sez. 6-5, n. 11560 del 06/06/2016; Sez. 6-5, n. 11270 del09/05/2017)», questa Corte aveva demandato allaCommissione tributaria regionale per il Lazio di rinnovare ilproprio accertamento sull’adeguatezza motivazionaleNumero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/2026dell’avviso di rettifica e liquidazione, ritenendo che la sentenzacassata si fosse risolta in «un generico riferimento "ad immobilisimilari di prezzo noto" nonché ai valori OMI, i quali peraltronon costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilioed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazioneestimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nellacomune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 115,comma 2, c.p.c., sono idonee solamente a "condurre adindicazioni di valori di larga massima"».2.3 Per cui, limitandosi alla critica della sentenza impugnatacon riguardo all’esame nel merito del rapporto tributario (inspecifico riferimento alla sopravvalutazione del terrenocompravenduto per la trascurata incidenza dei vincoliidrogeologici), il mezzo non ha in alcun modo investito (sotto ilprofilo della violazione dell’art. 384, secondo comma, cod.proc. civ., da parte del giudice del rinvio) la motivazionedell’atto impositivo, sulla quale il giudice di legittimità si erasoffermato con l’enunciato principio di diritto.Ne deriva che la lamentata inottemperanza al principio di dirittonon è stata formulata in coerenza alla ratio dell’accertamentodemandato dal giudice di legittimità, ma non assolto dal giudicedel rinvio.3.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 115 e 132, primo comma, n. 4), cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4),cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice delrinvio, in specifico riferimento alla determinazione del valorevenale del terreno, con motivazione assolutamente carente oapparente, non essendo stato spiegato come egli sia pervenutoalla relativa stima ed abbia attribuito il valore venale senzaalcun supporto probatorio.Numero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/20263.1 Il predetto motivo è inammissibile.3.2 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondocomma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45,comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che lasentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizionedelle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)».Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza dimotivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quantonelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tuttoinidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamentodell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra lorologicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n.8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez.Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337;Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19gennaio 2026, n. 1090).Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di“motivazione apparente”, allorquando la motivazione dellasentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamentesovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita inmodo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezzae sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n.8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez.Numero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/20265^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354;Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib.,5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n.1090).3.3 Ora, al di là di ogni considerazione sulla fondatezza o menoin punto di diritto, la sentenza impugnata è adeguatamentemotivata, avendo dato conto, in modo chiaro ed esaustivo,delle argomentazioni sottese all’accoglimento del gravame, siacon riguardo alla correttezza del metodo comparativo che conriguardo alla congruità del valore stimato, sulla base dellaridotta capacità edificatoria in ragione della conformazionegeomorfologica e dell’insistenza di vincoli idrogeologici.4.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 7, comma 1, secondo capoverso, dellalegge 27 luglio 2000, n. 212, 52, comma 2-bis, del d.P.R. 26aprile 1986, n. 131, 132, secondo comma, n. 4), cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod.proc. civ., per non essere stata considerata dal giudice delrinvio l’inadeguatezza motivazionale dell’atto impositivo, nonessendo stati ad esso allegati né da esso richiamati gli attiindicati a comparazione (secondo il ricorrente: «Pur ritenendoammissibile una motivazione per relationem, nel caso sonostati omessi completamente gli elementi identificativi degli atticomparativi e quindi l’accertamento de quo era da dichiararsinullo perché privo di motivazione»).4.1 Il predetto motivo è fondato.4.2 L’art. 51, commi 1, 2 e 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,dispone che: «1.

Ai fini dei precedenti articoli si assume comevalore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commisuccessivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanzaNumero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/2026o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata delcontratto.

2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili odiritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggettoaziende o diritti reali su di esse, si intende per valore il valorevenale in comune commercio.

3. Per gli atti che hanno peroggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'ufficio delregistro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cuial comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titoloe alle, divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre treanni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effettotraslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessiimmobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovveroal reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili,capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data enella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché adogni altro elemento di valutazione, anche sulla base diindicazioni eventualmente fornite dai Comuni»;4.3 Inoltre, l’art. 52, commi 1, 2 e 2-bis, del d.P.R. 26 aprile1986, n. 131, prevede che: «1.

L'ufficio, se ritiene che i beni oi diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un valorevenale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito,provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione dellamaggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni.

2. L'avviso direttifica e di liquidazione della maggiore imposta devecontenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei benio diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'articolo 51 inbase ai quali è stato determinato, l'indicazione delle aliquoteapplicate e del calcolo della maggiore imposta, nonchédell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso. 2-bis.La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto ele ragioni giuridiche che lo hanno determinato.

Se laNumero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/2026motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto néricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'attoche lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca ilcontenuto essenziale.

L'accertamento è nullo se non sonoosservate le disposizioni di cui al presente comma»;4.4 In tema di imposta di registro, anche a seguito dell'entratain vigore dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che haesteso alla materia tributaria i principi di cui all'art. 3 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo di motivazionedell'avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersiadempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in baseal quale è stato rilevato, con le specificazioni in concretonecessarie per consentire al contribuente l'esercizio del dirittodi difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibilidall'ufficio impositore nell'eventuale successiva fasecontenziosa, nella quale l'amministrazione finanziaria hal'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti perl'applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente lapossibilità di contrapporre altri elementi sulla base delmedesimo criterio o di altri parametri (tra le tante: Cass., Sez.6^-5, 6 giugno 2016, n. 11560; Cass., Sez. 6^-5, 12 gennaio2017, n. 630; Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2017, n. 8413; Cass.,Sez. 5^, 18 settembre 2019, nn. 23215, 23216 e 23217;Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2020, n. 564; Cass., Sez. 5^, 19giugno 2020, n. 12023; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, n.4320; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2021, n. 16264; Cass., Sez.5^, 23 febbraio 2022, n. 6038; Cass., Sez. Trib., 25 novembre2022, n. 34736; Cass., Sez. Trib., 26 aprile 2023, n. 11031;Cass., Sez. Trib., 14 agosto 2024, n. 22845; Cass., Sez. Trib.,8 dicembre 2024, n. 31497; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2025,n. 20001; Cass., Sez. Trib., 1 giugno 2026, n. 17189).Numero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/20264.5 Peraltro, il combinato disposto degli artt. 43, comma 1,lett. a), e 51, commi 1 e 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,per gli atti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili,stabilisce che la base imponibile alla quale commisurare leimposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale èrappresentata dal valore indicato in atto dalle parti; tuttavia,se il valore non è indicato, ovvero se il corrispettivo pattuitorisulta superiore, la base imponibile è pari a quest'ultimo;successivamente, in sede di eventuale accertamento di valore,gli uffici dell'Agenzia delle Entrate devono controllare lacongruità del valore indicato in atto dalle parti, che deveriflettere il valore venale in comune commercio del benecompravenduto; l’art. 51, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, detta le linee guida per il controllo sulla congruitàdell'imposta per l'ufficio del registro, ora inglobato nell'ufficiodell’Agenzia delle Entrate (Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2018, n.963).4.6 La suddetta disposizione stabilisce che per gli atti chehanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, aifini dell'eventuale rettifica, l'ufficio controlla il valore di cui alcomma 1 (ovvero il valore indicato in atto dalle parti) avendoriguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni eperizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla datadell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo ocostitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili oaltri di analoghe caratteristiche e condizioni; in questo caso,l'ufficio ha la possibilità di effettuare una sorta di comparazionecon dei casi analoghi; dunque, l'ufficio provvede alla rettifica,e alla conseguente liquidazione, se ritiene che gli immobilialienati abbiano un valore venale superiore a quello dichiaratoo al corrispettivo pattuito, ed, a tal fine, ha «riguardo aiNumero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/2026trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e periziegiudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o aquella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, cheabbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghecaratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gliimmobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamenteapplicato alla detta data e nella stessa località per gliinvestimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento divalutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmentefornite dai Comuni» (art. 51, comma 3, del d.P.R. 26 aprile1986, n. 131).4.7 Questa Corte ha affermato che i predetti criteri divalutazione sono assolutamente pariordinati (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2018, n. 963; Cass., Sez. 5^, 18settembre 2019, nn. 23215, 23217 e 23223; Cass., Sez. 5^,2 marzo 2020, n. 5643; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n.18103; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21491; Cass., Sez.5^, 5 novembre 2021, n. 32034; Cass., Sez. 5^, 17 novembre2021, n. 34931; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, nn. 10021 e10022; Cass., Sez. Trib., 23 febbraio 2024, n. 4863; Cass.,Sez.

Trib., 17 luglio 2025, n. 20001; Cass., Sez. Trib., 1 giugno2026, n. 17189), ed, in riferimento al criterio comparativo, ha,in particolare, rilevato che la circostanza secondo cui deveaversi riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo ed alledivisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni, nonimplica l'immodificabilità del valore risultante da detti atti, masi limita ad indicare un parametro certo di confronto, in base alquale l'amministrazione finanziaria deve determinare il valoredel bene in comune commercio (tra le tante: Cass., Sez. 5^,23 febbraio 2011, n. 4363; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2015,n. 9956; Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2019, n. 20936; Cass., Sez.Numero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/20265^, 30 novembre 2020, nn. 27338 e 27339, Cass., Sez. 5^,24 giugno 2021, n. 18103; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n.21491; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 32034; Cass.,Sez. 5^, 17 novembre 2021, n. 34951; Cass., Sez. 5^, 29marzo 2022, nn. 10021 e 10022; Cass., Sez. Trib., 14 agosto2024, n. 22845); per cui nulla osta a che, nell’impossibilità difar ricorso al metodo comparativo, l’amministrazionefinanziaria opti per la stima dell’immobile secondo un criteriodiverso dal metodo reddituale.4.8 Si consideri anche che, per la rettifica d’ufficio ex art. 51,comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non è necessarial’indicazione di plurimi atti di comparazione, ma è sufficiente ilriferimento anche ad un unico atto conforme ai parametririchiesti (per il tempo e per l’oggetto), giacché la formulazioneletterale del testo normativo (con la declinazione al plurale divarie tipologie: «trasferimenti a qualsiasi titolo»; «divisioni eperizie giudiziarie») è giustificata dalla sola esigenza di fornire– a garanzia del contribuente rispetto alla potestà impositivadell’amministrazione finanziaria - una sommaria catalogazionedegli atti idonei ad un raffronto estimativo per il controllo dellacongruità dei valori relativi a beni immobili o a diritti realiimmobiliari; in tal senso, questa Corte ha già avuto modo dichiarire che la dicitura al plurale «trasferimenti», contenutanell'art. 51, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonpuò interpretarsi nel senso che, ai fini comparativi, gli immobilisimilari presi in considerazione debbano essere plurimi, attesoche non può escludersi che l'atto pubblico comparabilerinvenibile nel triennio sia, come nel caso di specie, unico.Inoltre, la norma fa riferimento, oltre ai valori risultanti daitrasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e periziegiudiziarie anteriori di non oltre tre anni, al reddito netto di cuiNumero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/2026gli immobili sono suscettibili e «ad ogni altro elemento divalutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmentefornite dai Comuni»; tali criteri di valutazione sonoassolutamente pariordinati, nulla autorizzando a ritenere ilterzo residuale e subordinato alla oggettiva impossibilità diricorrere ai parametri oggettivi di cui ai precedenti criteri.

Neconsegue che un valido elemento di valutazione può ancheessere rappresentato da un unico immobile aventecaratteristiche similari oggetto di una compravendita stipulatanel triennio precedente.

In siffatta evenienza, l'avviso diaccertamento è motivato adeguatamente in modo da porre ilcontribuente nella condizione di poter efficacemente contestarenell'an e nel quantum la pretesa tributaria.

Senza tralasciareche le presunzioni non devono essere necessariamenteplurime, ben potendo il convincimento del giudice fondarsianche su un elemento unico, preciso e grave (in termini: Cass.,Sez. 5^, 2 dicembre 2021, n. 37851; Cass., Sez. 5^, 29 marzo2022, n. 10021; Cass., Sez. Trib., 23 febbraio 2024, n. 4863;Cass., Sez. Trib., 1 giugno 2026, n. 17189).4.9 Su tali premesse, in tema di imposta di registro, ai fini delrispetto dell'obbligo di motivazione dell'avviso di rettifica di cuiall'art. 52, commi 2 e 2-bis, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,è sufficiente la riproduzione del contenuto essenziale degli attiutilizzati come parametro di riferimento, con la specificazioneche trattasi, per ciascun atto, di valori dichiarati o accertati,senza che da questo derivi un ulteriore obbligo di allegare oriportare eventuali avvisi di accertamento relativi agli attioggetto di comparazione (Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2022, n.381; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11427); per cui, l'avvisodi accertamento riguardante atti che hanno ad oggetto beniimmobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, èNumero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/2026sufficientemente motivato per relationem, ove contengal'enunciazione dei criteri astratti in base ai quali è statodeterminato il maggior valore imponibile e l'indicazionespecifica dei beni oggetto di valutazione sintetico-comparativa(Cass., Sez. Trib., 13 gennaio 2025, n. 867).4.10 Si è coerentemente affermato che, alla stregua di quantosancito dall'art.52, comma 2-bis, del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (quale introdotto dall’art. 4 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n.32), è nullo l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delleEntrate abbia rettificato il valore di un immobile oggetto dicompravendita, qualora la relativa motivazione facciariferimento ad altri atti non conosciuti, né ricevuti dalcontribuente, né allegati o riprodotti nell'avviso stesso (tra letante: Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2014, n. 11967; Cass., Sez.6^-5, 26 settembre 2016, n. 18893; Cass., Sez. 5^, 6 agosto2019, n. 20936; Cass., Sez. 6^-5, 15 settembre 2021, n.24775; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30861; Cass., Sez.Trib., 14 agosto 2024, n. 22852);4.11 Nella specie, posto che il contribuente ha assolto l’oneredi autosufficienza, mediante l’allegazione al ricorso di copiaintegrale dell’atto impositivo e l’illustrazione in ricorso degliindici rivelatori del difetto riscontrato nell’atto impositivo, ilcollegio rileva che la motivazione è assolutamente carenteproprio con riguardo alla individuazione degli atti comparativi,essendosi limitata l’amministrazione finanziaria a riportare –oltre alla generica menzione di “terreno industriale” - gliestremi identificativi di precedenti accertamenti d’ufficio (avvisidi rettifica e liquidazione nn. 2009/IT/3185 e 2008/IT/824) neiconfronti di terzi ignoti (senza fornire alcuna informazionesull’ubicazione, sul classamento, sulla destinazione e sullaedificabilità dei terreni limitrofi), le cui risultanze non eranoNumero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/2026liberamente accessibili e consultabili al momento dellanotificazione dell’atto impositivo.Il che precludeva al contribuente la conoscibilità deipresupposti di fatto a fondamento della pretesa impositiva, nonessendo sufficiente a tal fine l’astratta e generica precisazioneche il valore venale «è stato determinato con procedimento distima sintetico-comparativo applicando il valore unitario mediodeterminato in regime di libera contrattazione attraverso illibero scambio tra domanda ed offerta con riferimento ad attia titolo oneroso o gratuito aventi» ad oggetto immobili «conanaloghe caratteristiche intrinseche ed estrinseche, avutoriguardo all’ubicazione, natura, consistenza, stato d’uso eredditività di cui è suscettibile l’immobile alla data deltrasferimento sulla base della specifica destinazioneurbanistica emergente dal PRG, alla luce delle norme tecnichedi attuazione e dell’eventuale piano particolareggiato olottizzazione convenzionale».4.12 Né la produzione della relativa documentazione da partedell’amministrazione finanziaria nel corso del giudizio di rinvio(a dire del ricorrente: «(…) il contribuente è stato edotto degliriassunzione») poteva valere a sanare il deficit motivazionaledell’impugnato avviso di rettifica e liquidazione, essendopacifico che l'art. 58, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, che fa salva la produzione di nuovi documenti in sededi appello, non si applica nel giudizio riassunto a seguito dicassazione con rinvio della sentenza tributaria di secondogrado, trovando applicazione la disciplina specifica delsuccessivo art. 63, comma 4, in base al quale, essendosostanzialmente chiusa l'istruzione, è preclusa l'acquisizione dinuove prove, in particolare documentali, salvo che siaNumero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/2026giustificata (ma non è il caso di specie) da fatti sopravvenutiriguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttoriederivanti dalla sentenza di annullamento o dall'impossibilità diprodurli in precedenza per causa di forza maggiore (tra letante: Cass., Sez. Trib., 18 ottobre 2023, n. 28976; Cass., Sez.Trib., 19 dicembre 2025, n. 33280).In ogni caso, non è consentito all'amministrazione finanziariadi sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacunedell'atto impositivo per difetto di motivazione (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^, 21maggio 2018, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n.25450; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2019, n. 14185; Cass., Sez.5^, 18 febbraio 2020, n. 4070; Cass., Sez. 6^-5, 13 dicembre2021, n. 39685; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8361;Cass., Sez. Trib., 13 ottobre 2022, n. 29996; Cass., Sez. Trib.,8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. Trib., 19 febbraio2024, n. 4339; Cass., Sez. Trib., 19 febbraio 2024, n. 4339;Cass., Sez. Trib., 11 maggio 2026, n. 13742).

Difatti, è regolafondamentale del diritto tributario quella secondo cui le ragioniposte a base dell'atto impositivo definiscono i confini delgiudizio tributario, che (anche se con sue specifichecaratteristiche) è, pur sempre, un giudizio d'impugnazione diun atto, sicché l'ufficio finanziario, restandone le contestazioniadducibili in sede contenziosa circoscritte dalla motivazionedell'avviso di accertamento, non può porre a base della propriapretesa ragioni diverse da quelle definite dalla motivazionesuddetta (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103; Cass., Sez.5^, 11 maggio 2018, n. 11466; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre2021, n. 26892; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8361;Cass., Sez. Trib., 13 ottobre 2022, n. 29996; Cass., Sez. Trib.,8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. Trib., 19 febbraioNumero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/20262024, n. 4339; Cass., Sez. Trib., 11 maggio 2026, n. 13742).In altre parole, la motivazione dell'atto impugnato, ha lafunzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibilidall'amministrazione finanziaria nel successivo giudizio dimerito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'aned il quantum della pretesa tributaria, al fine di approntare unaidonea difesa (Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2018, n. 14570; Cass.,Sez. 5^, 5 ottobre 2021, n. 26892).

Per cui, l’ufficioaccertatore non può modificare e/o integrare il presuppostodella propria pretesa originariamente contenutanell'accertamento, poiché è solo tale motivazione che delimitai confini della lite (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103;Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^-5,11 luglio 2018, n. 18222; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre2021, n. 25529; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8361;Cass., Sez. Trib., 13 ottobre 2022, n. 29996; Cass., Sez. Trib.,8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. Trib., 19 febbraio2024, n. 4339; Cass., Sez. Trib., 11 maggio 2026, n. 13742),possono essere oggetto di modifica e/o di integrazione durantela fase contenziosa, in quanto la difesa del ricorrente siconcentra su quanto illustrato nella motivazione.5.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 ss. cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., peressere state erroneamente compensate dal giudice del rinviole spese giudiziali.5.1 Il predetto motivo è assorbito dall’esito favorevole del terzomotivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio,giacché la cassazione della sentenza impugnata travolge anchela relativa regolamentazione delle spese giudiziali.Numero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/20266.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del terzo motivo, l’inammissibilità delprimo motivo e del secondo motivo, l’assorbimento del quartomotivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e lasentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivoaccolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causapuò essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primocomma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento delricorso originario del contribuente e l’annullamento dell’attoimpositivo per carenza motivazionale, non essendo consentito(in caso di annullamento per vizi formali) un ulteriore esamenel merito della pretesa impositiva (tra le tante: Cass., Sez.5^, 29 ottobre 2008, n. 25909; Cass., Sez. 5^, 28 giugno2016, n. 13294; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12467;Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2020, n. 5160; Cass., Sez. 5^, 10settembre 2020, n. 18777; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2021,n. 17233; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2022, n. 15899; Cass.,Sez. 5^, 26 maggio 2022, n. 17189; Cass., Sez. Trib., 25novembre 2022, n. 34723; Cass., Sez. Trib., 20 settembre2023, n. 26882; Cass., Sez. Trib., 18 luglio 2024, n. 19840;Cass., Sez. Trib., 1 agosto 2025, n. 22204; Cass., Sez. Trib.,11 aprile 2026, n. 9132).7.

Le spese giudiziali (sia per i gradi di merito, che per il gradodi legittimità) seguono la soccombenza e sono liquidate nellamisura fissata in dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiaral’inammissibilità del primo motivo e del secondo motivo,dichiara l’assorbimento del quarto motivo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nelmerito, accoglie il ricorso originario del contribuente conNumero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/2026l’annullamento dell’atto impositivo; condanna l’intimata allarifusione delle spese dei giudizi di merito in favore delricorrente, liquidandole, rispettivamente, nella misura di €2.500,00 per compensi del primo grado, di € 2.500,00 percompensi del secondo grado, di € 2,500,00 per compensi delsecondo grado in sede di rinvio, oltre a contributo unificatotributario, rimborso forfettario nella misura del 15% suicompensi e altri accessori di legge; condanna l’intimata allarifusione delle spese del precedente giudizio di legittimità infavore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 peresborsi e di € 1.300,00 per compensi, oltre a rimborsoforfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessoridi legge; condanna l’intimata alla rifusione delle spese delpresente giudizio di legittimità in favore del ricorrente,liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di €3.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nellamisura del 15% sui compensi e altri accessori di legge.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 settembre2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:PERSONA] O INCERTADott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] COMPARATIVIDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 5881/2020Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5881/2020 R.G., propostoManzo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Scotti e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, entrambe con studio inItri (LT), ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec pernotifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce alricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per il Lazio il 19 luglio 2019, n. 4476/18/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 9 settembre 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;Numero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale peril Lazio il 19 luglio 2019, n. 4476/18/2019, la quale, incontroversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso direttifica e liquidazione n. 20091T003824000 del 4 agosto 2011da parte dell’Agenzia delle Entrate, notificatogli il 7 settembre2011, per le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastalenella misura complessiva di € 30.938,43, sulla compravenditastipulata con rogito notarile del 19 novembre 2009,rideterminando il valore venale nella misura di € 206.600,00rispetto al prezzo di € 72.000,00 con riguardo ad un terrenoubicato in Itri (LT) alla località [OSCURATO:PERSONA], esteso circa mq.11.482 e censito in catasto con le particelle 129 e 130 del folio60, accessoriato di sovrastante rudere di fabbricato inagibilenon censito in catasto, dopo la cassazione con rinvio dellasentenza depositata dalla medesima Commissione tributariaregionale il 22 luglio 2016, n. 4855/40/2016, da partedell’ordinanza resa da questa Corte l’1 giugno 2018, n. 14117,essendo stato riassunto il giudizio da [OSCURATO:PERSONA], haparzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate nei confronti del medesimo avverso la sentenzadepositata dalla Commissione tributaria provinciale di Latina il9 maggio 2012, n. 122/3/2012, con compensazione delle spesegiudiziali.2. Accogliendo il primo motivo di ricorso («violazione e falsaapplicazione degli artt. 7 comma 10I. n. 212/2000, 52 comma2° bis DPR n. 131/1986 e 132 comma 1° n. 4 c.p.c., inrelazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.: la CTR avrebbe omessodi dichiarare la nullità dell'avviso di rettifica e liquidazione,ritenendo non obbligatoria l'allegazione degli atti di vendita diNumero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/2026comparazione o l'enunciazione degli elementi essenziali degliha cassato con rinvio la sentenza impugnata, argomentandoche, «nella specie, la CTR ha fatto un generico riferimento "adimmobili similari di prezzo noto" nonché ai valori OMI, i qualiperaltro non costituiscono fonte tipica di prova ma strumentodi ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazioneestimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nellacomune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 115,comma 2, c.p.c., sono idonee solamente a "condurre adindicazioni di valori di larga massima" (Sez. 6-5, n. 25707 del21/12/2015)».3. Dopo la riassunzione del giudizio, il giudice del rinvio haparzialmente riformato la decisione di prime cure - che avevaaccolto il ricorso originario del contribuente - nel senso dirideterminare il valore totale del terreno compravenduto nellamisura di € 150,000,00, corrispondente ad un valore unitariodi €/mq. 17,90, al fine di tener conto delle «caratteristichemorfologiche e peculiari del terreno» caratterizzato da «vincolidi natura idrogeologica».4. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 383 e384 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), cod. proc. civ., per non essere stati rispettati dal giudicedel rinvio i principi enunciati dal giudice di legittimità, essendostata resa una decisione conforme a quella cassata con lapedissequa rideterminazione del valore venale del terrenocompravenduto nella incongrua misura di € 150.000,00.2.1 Il predetto motivo è inammissibile.Numero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/20262.2 Il ricorrente ha erroneamente ravvisato l’elusione delprincipio enunciato dal giudice di legittimità (in sede dicassazione con rinvio) in relazione alla stima del terrenocompravenduto, calibrando il tenore della censura allasentenza impugnata sulla sola rideterminazione in minus delrelativo valore venale, che è stata contestata per l’omessaindicazione dei parametri sottostanti al computo estimativo eper l’eccessiva liquidazione del valore venale rispetto allo statogeomorfologico del terreno, senza attingere in alcun modo lamotivazione formale (nel senso di contenuto giustificativo)dell’atto impositivo, che era stata, invece, l’oggetto esclusivodel precedente esame – sia pure attraverso la mediazioneargomentativa del giudice di merito - in sede di legittimità.Difatti, sulla premessa che, «in tema di imposta di registro edINVIM, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 della I.n. 212 del 2000, che ha esteso alla materia tributaria i principidi cui all'art. 3 della I. n. 241 del 1990, l'obbligo di motivazionedell'avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersiadempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in baseal quale è stato rilevato, con le specificazioni in concretonecessarie per consentire al contribuente l'esercizio del dirittodi difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibilidall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, nellaquale l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettivasussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterioprescelto, ed il contribuente la possibilità di contrapporre altrielementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri(Sez. 6-5, n. 11560 del 06/06/2016; Sez. 6-5, n. 11270 del09/05/2017)», questa Corte aveva demandato allaCommissione tributaria regionale per il Lazio di rinnovare ilproprio accertamento sull’adeguatezza motivazionaleNumero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/2026dell’avviso di rettifica e liquidazione, ritenendo che la sentenzacassata si fosse risolta in «un generico riferimento "ad immobilisimilari di prezzo noto" nonché ai valori OMI, i quali peraltronon costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilioed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazioneestimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nellacomune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 115,comma 2, c.p.c., sono idonee solamente a "condurre adindicazioni di valori di larga massima"».2.3 Per cui, limitandosi alla critica della sentenza impugnatacon riguardo all’esame nel merito del rapporto tributario (inspecifico riferimento alla sopravvalutazione del terrenocompravenduto per la trascurata incidenza dei vincoliidrogeologici), il mezzo non ha in alcun modo investito (sotto ilprofilo della violazione dell’art. 384, secondo comma, cod.proc. civ., da parte del giudice del rinvio) la motivazionedell’atto impositivo, sulla quale il giudice di legittimità si erasoffermato con l’enunciato principio di diritto.Ne deriva che la lamentata inottemperanza al principio di dirittonon è stata formulata in coerenza alla ratio dell’accertamentodemandato dal giudice di legittimità, ma non assolto dal giudicedel rinvio.3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 115 e 132, primo comma, n. 4), cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4),cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice delrinvio, in specifico riferimento alla determinazione del valorevenale del terreno, con motivazione assolutamente carente oapparente, non essendo stato spiegato come egli sia pervenutoalla relativa stima ed abbia attribuito il valore venale senzaalcun supporto probatorio.Numero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/20263.1 Il predetto motivo è inammissibile.3.2 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondocomma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45,comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che lasentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizionedelle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)».Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza dimotivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quantonelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tuttoinidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamentodell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra lorologicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n.8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez.Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337;Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19gennaio 2026, n. 1090).Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di“motivazione apparente”, allorquando la motivazione dellasentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamentesovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita inmodo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezzae sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n.8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez.Numero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/20265^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354;Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib.,5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n.1090).3.3 Ora, al di là di ogni considerazione sulla fondatezza o menoin punto di diritto, la sentenza impugnata è adeguatamentemotivata, avendo dato conto, in modo chiaro ed esaustivo,delle argomentazioni sottese all’accoglimento del gravame, siacon riguardo alla correttezza del metodo comparativo che conriguardo alla congruità del valore stimato, sulla base dellaridotta capacità edificatoria in ragione della conformazionegeomorfologica e dell’insistenza di vincoli idrogeologici.4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 7, comma 1, secondo capoverso, dellalegge 27 luglio 2000, n. 212, 52, comma 2-bis, del d.P.R. 26aprile 1986, n. 131, 132, secondo comma, n. 4), cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod.proc. civ., per non essere stata considerata dal giudice delrinvio l’inadeguatezza motivazionale dell’atto impositivo, nonessendo stati ad esso allegati né da esso richiamati gli attiindicati a comparazione (secondo il ricorrente: «Pur ritenendoammissibile una motivazione per relationem, nel caso sonostati omessi completamente gli elementi identificativi degli atticomparativi e quindi l’accertamento de quo era da dichiararsinullo perché privo di motivazione»).4.1 Il predetto motivo è fondato.4.2 L’art. 51, commi 1, 2 e 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,dispone che: «1. Ai fini dei precedenti articoli si assume comevalore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commisuccessivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanzaNumero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/2026o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata delcontratto. 2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili odiritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggettoaziende o diritti reali su di esse, si intende per valore il valorevenale in comune commercio. 3. Per gli atti che hanno peroggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'ufficio delregistro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cuial comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titoloe alle, divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre treanni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effettotraslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessiimmobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovveroal reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili,capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data enella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché adogni altro elemento di valutazione, anche sulla base diindicazioni eventualmente fornite dai Comuni»;4.3 Inoltre, l’art. 52, commi 1, 2 e 2-bis, del d.P.R. 26 aprile1986, n. 131, prevede che: «1. L'ufficio, se ritiene che i beni oi diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un valorevenale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito,provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione dellamaggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni. 2. L'avviso direttifica e di liquidazione della maggiore imposta devecontenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei benio diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'articolo 51 inbase ai quali è stato determinato, l'indicazione delle aliquoteapplicate e del calcolo della maggiore imposta, nonchédell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso. 2-bis.La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto ele ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se laNumero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/2026motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto néricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'attoche lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca ilcontenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sonoosservate le disposizioni di cui al presente comma»;4.4 In tema di imposta di registro, anche a seguito dell'entratain vigore dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che haesteso alla materia tributaria i principi di cui all'art. 3 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo di motivazionedell'avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersiadempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in baseal quale è stato rilevato, con le specificazioni in concretonecessarie per consentire al contribuente l'esercizio del dirittodi difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibilidall'ufficio impositore nell'eventuale successiva fasecontenziosa, nella quale l'amministrazione finanziaria hal'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti perl'applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente lapossibilità di contrapporre altri elementi sulla base delmedesimo criterio o di altri parametri (tra le tante: Cass., Sez.6^-5, 6 giugno 2016, n. 11560; Cass., Sez. 6^-5, 12 gennaio2017, n. 630; Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2017, n. 8413; Cass.,Sez. 5^, 18 settembre 2019, nn. 23215, 23216 e 23217;Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2020, n. 564; Cass., Sez. 5^, 19giugno 2020, n. 12023; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, n.4320; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2021, n. 16264; Cass., Sez.5^, 23 febbraio 2022, n. 6038; Cass., Sez. Trib., 25 novembre2022, n. 34736; Cass., Sez. Trib., 26 aprile 2023, n. 11031;Cass., Sez. Trib., 14 agosto 2024, n. 22845; Cass., Sez. Trib.,8 dicembre 2024, n. 31497; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2025,n. 20001; Cass., Sez. Trib., 1 giugno 2026, n. 17189).Numero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/20264.5 Peraltro, il combinato disposto degli artt. 43, comma 1,lett. a), e 51, commi 1 e 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,per gli atti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili,stabilisce che la base imponibile alla quale commisurare leimposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale èrappresentata dal valore indicato in atto dalle parti; tuttavia,se il valore non è indicato, ovvero se il corrispettivo pattuitorisulta superiore, la base imponibile è pari a quest'ultimo;successivamente, in sede di eventuale accertamento di valore,gli uffici dell'Agenzia delle Entrate devono controllare lacongruità del valore indicato in atto dalle parti, che deveriflettere il valore venale in comune commercio del benecompravenduto; l’art. 51, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, detta le linee guida per il controllo sulla congruitàdell'imposta per l'ufficio del registro, ora inglobato nell'ufficiodell’Agenzia delle Entrate (Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2018, n.963).4.6 La suddetta disposizione stabilisce che per gli atti chehanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, aifini dell'eventuale rettifica, l'ufficio controlla il valore di cui alcomma 1 (ovvero il valore indicato in atto dalle parti) avendoriguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni eperizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla datadell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo ocostitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili oaltri di analoghe caratteristiche e condizioni; in questo caso,l'ufficio ha la possibilità di effettuare una sorta di comparazionecon dei casi analoghi; dunque, l'ufficio provvede alla rettifica,e alla conseguente liquidazione, se ritiene che gli immobilialienati abbiano un valore venale superiore a quello dichiaratoo al corrispettivo pattuito, ed, a tal fine, ha «riguardo aiNumero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/2026trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e periziegiudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o aquella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, cheabbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghecaratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gliimmobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamenteapplicato alla detta data e nella stessa località per gliinvestimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento divalutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmentefornite dai Comuni» (art. 51, comma 3, del d.P.R. 26 aprile1986, n. 131).4.7 Questa Corte ha affermato che i predetti criteri divalutazione sono assolutamente pariordinati (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2018, n. 963; Cass., Sez. 5^, 18settembre 2019, nn. 23215, 23217 e 23223; Cass., Sez. 5^,2 marzo 2020, n. 5643; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n.18103; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21491; Cass., Sez.5^, 5 novembre 2021, n. 32034; Cass., Sez. 5^, 17 novembre2021, n. 34931; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, nn. 10021 e10022; Cass., Sez. Trib., 23 febbraio 2024, n. 4863; Cass.,Sez. Trib., 17 luglio 2025, n. 20001; Cass., Sez. Trib., 1 giugno2026, n. 17189), ed, in riferimento al criterio comparativo, ha,in particolare, rilevato che la circostanza secondo cui deveaversi riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo ed alledivisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni, nonimplica l'immodificabilità del valore risultante da detti atti, masi limita ad indicare un parametro certo di confronto, in base alquale l'amministrazione finanziaria deve determinare il valoredel bene in comune commercio (tra le tante: Cass., Sez. 5^,23 febbraio 2011, n. 4363; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2015,n. 9956; Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2019, n. 20936; Cass., Sez.Numero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/20265^, 30 novembre 2020, nn. 27338 e 27339, Cass., Sez. 5^,24 giugno 2021, n. 18103; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n.21491; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 32034; Cass.,Sez. 5^, 17 novembre 2021, n. 34951; Cass., Sez. 5^, 29marzo 2022, nn. 10021 e 10022; Cass., Sez. Trib., 14 agosto2024, n. 22845); per cui nulla osta a che, nell’impossibilità difar ricorso al metodo comparativo, l’amministrazionefinanziaria opti per la stima dell’immobile secondo un criteriodiverso dal metodo reddituale.4.8 Si consideri anche che, per la rettifica d’ufficio ex art. 51,comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non è necessarial’indicazione di plurimi atti di comparazione, ma è sufficiente ilriferimento anche ad un unico atto conforme ai parametririchiesti (per il tempo e per l’oggetto), giacché la formulazioneletterale del testo normativo (con la declinazione al plurale divarie tipologie: «trasferimenti a qualsiasi titolo»; «divisioni eperizie giudiziarie») è giustificata dalla sola esigenza di fornire– a garanzia del contribuente rispetto alla potestà impositivadell’amministrazione finanziaria - una sommaria catalogazionedegli atti idonei ad un raffronto estimativo per il controllo dellacongruità dei valori relativi a beni immobili o a diritti realiimmobiliari; in tal senso, questa Corte ha già avuto modo dichiarire che la dicitura al plurale «trasferimenti», contenutanell'art. 51, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonpuò interpretarsi nel senso che, ai fini comparativi, gli immobilisimilari presi in considerazione debbano essere plurimi, attesoche non può escludersi che l'atto pubblico comparabilerinvenibile nel triennio sia, come nel caso di specie, unico.Inoltre, la norma fa riferimento, oltre ai valori risultanti daitrasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e periziegiudiziarie anteriori di non oltre tre anni, al reddito netto di cuiNumero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/2026gli immobili sono suscettibili e «ad ogni altro elemento divalutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmentefornite dai Comuni»; tali criteri di valutazione sonoassolutamente pariordinati, nulla autorizzando a ritenere ilterzo residuale e subordinato alla oggettiva impossibilità diricorrere ai parametri oggettivi di cui ai precedenti criteri. Neconsegue che un valido elemento di valutazione può ancheessere rappresentato da un unico immobile aventecaratteristiche similari oggetto di una compravendita stipulatanel triennio precedente. In siffatta evenienza, l'avviso diaccertamento è motivato adeguatamente in modo da porre ilcontribuente nella condizione di poter efficacemente contestarenell'an e nel quantum la pretesa tributaria. Senza tralasciareche le presunzioni non devono essere necessariamenteplurime, ben potendo il convincimento del giudice fondarsianche su un elemento unico, preciso e grave (in termini: Cass.,Sez. 5^, 2 dicembre 2021, n. 37851; Cass., Sez. 5^, 29 marzo2022, n. 10021; Cass., Sez. Trib., 23 febbraio 2024, n. 4863;Cass., Sez. Trib., 1 giugno 2026, n. 17189).4.9 Su tali premesse, in tema di imposta di registro, ai fini delrispetto dell'obbligo di motivazione dell'avviso di rettifica di cuiall'art. 52, commi 2 e 2-bis, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,è sufficiente la riproduzione del contenuto essenziale degli attiutilizzati come parametro di riferimento, con la specificazioneche trattasi, per ciascun atto, di valori dichiarati o accertati,senza che da questo derivi un ulteriore obbligo di allegare oriportare eventuali avvisi di accertamento relativi agli attioggetto di comparazione (Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2022, n.381; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11427); per cui, l'avvisodi accertamento riguardante atti che hanno ad oggetto beniimmobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, èNumero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/2026sufficientemente motivato per relationem, ove contengal'enunciazione dei criteri astratti in base ai quali è statodeterminato il maggior valore imponibile e l'indicazionespecifica dei beni oggetto di valutazione sintetico-comparativa(Cass., Sez. Trib., 13 gennaio 2025, n. 867).4.10 Si è coerentemente affermato che, alla stregua di quantosancito dall'art.52, comma 2-bis, del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (quale introdotto dall’art. 4 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n.32), è nullo l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delleEntrate abbia rettificato il valore di un immobile oggetto dicompravendita, qualora la relativa motivazione facciariferimento ad altri atti non conosciuti, né ricevuti dalcontribuente, né allegati o riprodotti nell'avviso stesso (tra letante: Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2014, n. 11967; Cass., Sez.6^-5, 26 settembre 2016, n. 18893; Cass., Sez. 5^, 6 agosto2019, n. 20936; Cass., Sez. 6^-5, 15 settembre 2021, n.24775; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30861; Cass., Sez.Trib., 14 agosto 2024, n. 22852);4.11 Nella specie, posto che il contribuente ha assolto l’oneredi autosufficienza, mediante l’allegazione al ricorso di copiaintegrale dell’atto impositivo e l’illustrazione in ricorso degliindici rivelatori del difetto riscontrato nell’atto impositivo, ilcollegio rileva che la motivazione è assolutamente carenteproprio con riguardo alla individuazione degli atti comparativi,essendosi limitata l’amministrazione finanziaria a riportare –oltre alla generica menzione di “terreno industriale” - gliestremi identificativi di precedenti accertamenti d’ufficio (avvisidi rettifica e liquidazione nn. 2009/IT/3185 e 2008/IT/824) neiconfronti di terzi ignoti (senza fornire alcuna informazionesull’ubicazione, sul classamento, sulla destinazione e sullaedificabilità dei terreni limitrofi), le cui risultanze non eranoNumero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/2026liberamente accessibili e consultabili al momento dellanotificazione dell’atto impositivo.Il che precludeva al contribuente la conoscibilità deipresupposti di fatto a fondamento della pretesa impositiva, nonessendo sufficiente a tal fine l’astratta e generica precisazioneche il valore venale «è stato determinato con procedimento distima sintetico-comparativo applicando il valore unitario mediodeterminato in regime di libera contrattazione attraverso illibero scambio tra domanda ed offerta con riferimento ad attia titolo oneroso o gratuito aventi» ad oggetto immobili «conanaloghe caratteristiche intrinseche ed estrinseche, avutoriguardo all’ubicazione, natura, consistenza, stato d’uso eredditività di cui è suscettibile l’immobile alla data deltrasferimento sulla base della specifica destinazioneurbanistica emergente dal PRG, alla luce delle norme tecnichedi attuazione e dell’eventuale piano particolareggiato olottizzazione convenzionale».4.12 Né la produzione della relativa documentazione da partedell’amministrazione finanziaria nel corso del giudizio di rinvio(a dire del ricorrente: «(…) il contribuente è stato edotto degliriassunzione») poteva valere a sanare il deficit motivazionaledell’impugnato avviso di rettifica e liquidazione, essendopacifico che l'art. 58, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, che fa salva la produzione di nuovi documenti in sededi appello, non si applica nel giudizio riassunto a seguito dicassazione con rinvio della sentenza tributaria di secondogrado, trovando applicazione la disciplina specifica delsuccessivo art. 63, comma 4, in base al quale, essendosostanzialmente chiusa l'istruzione, è preclusa l'acquisizione dinuove prove, in particolare documentali, salvo che siaNumero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/2026giustificata (ma non è il caso di specie) da fatti sopravvenutiriguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttoriederivanti dalla sentenza di annullamento o dall'impossibilità diprodurli in precedenza per causa di forza maggiore (tra letante: Cass., Sez. Trib., 18 ottobre 2023, n. 28976; Cass., Sez.Trib., 19 dicembre 2025, n. 33280).In ogni caso, non è consentito all'amministrazione finanziariadi sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacunedell'atto impositivo per difetto di motivazione (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^, 21maggio 2018, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n.25450; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2019, n. 14185; Cass., Sez.5^, 18 febbraio 2020, n. 4070; Cass., Sez. 6^-5, 13 dicembre2021, n. 39685; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8361;Cass., Sez. Trib., 13 ottobre 2022, n. 29996; Cass., Sez. Trib.,8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. Trib., 19 febbraio2024, n. 4339; Cass., Sez. Trib., 19 febbraio 2024, n. 4339;Cass., Sez. Trib., 11 maggio 2026, n. 13742). Difatti, è regolafondamentale del diritto tributario quella secondo cui le ragioniposte a base dell'atto impositivo definiscono i confini delgiudizio tributario, che (anche se con sue specifichecaratteristiche) è, pur sempre, un giudizio d'impugnazione diun atto, sicché l'ufficio finanziario, restandone le contestazioniadducibili in sede contenziosa circoscritte dalla motivazionedell'avviso di accertamento, non può porre a base della propriapretesa ragioni diverse da quelle definite dalla motivazionesuddetta (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103; Cass., Sez.5^, 11 maggio 2018, n. 11466; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre2021, n. 26892; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8361;Cass., Sez. Trib., 13 ottobre 2022, n. 29996; Cass., Sez. Trib.,8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. Trib., 19 febbraioNumero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/20262024, n. 4339; Cass., Sez. Trib., 11 maggio 2026, n. 13742).In altre parole, la motivazione dell'atto impugnato, ha lafunzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibilidall'amministrazione finanziaria nel successivo giudizio dimerito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'aned il quantum della pretesa tributaria, al fine di approntare unaidonea difesa (Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2018, n. 14570; Cass.,Sez. 5^, 5 ottobre 2021, n. 26892). Per cui, l’ufficioaccertatore non può modificare e/o integrare il presuppostodella propria pretesa originariamente contenutanell'accertamento, poiché è solo tale motivazione che delimitai confini della lite (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103;Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^-5,11 luglio 2018, n. 18222; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre2021, n. 25529; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8361;Cass., Sez. Trib., 13 ottobre 2022, n. 29996; Cass., Sez. Trib.,8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. Trib., 19 febbraio2024, n. 4339; Cass., Sez. Trib., 11 maggio 2026, n. 13742),possono essere oggetto di modifica e/o di integrazione durantela fase contenziosa, in quanto la difesa del ricorrente siconcentra su quanto illustrato nella motivazione.5. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 ss. cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., peressere state erroneamente compensate dal giudice del rinviole spese giudiziali.5.1 Il predetto motivo è assorbito dall’esito favorevole del terzomotivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio,giacché la cassazione della sentenza impugnata travolge anchela relativa regolamentazione delle spese giudiziali.Numero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/20266. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza del terzo motivo, l’inammissibilità delprimo motivo e del secondo motivo, l’assorbimento del quartomotivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e lasentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivoaccolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causapuò essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primocomma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento delricorso originario del contribuente e l’annullamento dell’attoimpositivo per carenza motivazionale, non essendo consentito(in caso di annullamento per vizi formali) un ulteriore esamenel merito della pretesa impositiva (tra le tante: Cass., Sez.5^, 29 ottobre 2008, n. 25909; Cass., Sez. 5^, 28 giugno2016, n. 13294; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12467;Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2020, n. 5160; Cass., Sez. 5^, 10settembre 2020, n. 18777; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2021,n. 17233; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2022, n. 15899; Cass.,Sez. 5^, 26 maggio 2022, n. 17189; Cass., Sez. Trib., 25novembre 2022, n. 34723; Cass., Sez. Trib., 20 settembre2023, n. 26882; Cass., Sez. Trib., 18 luglio 2024, n. 19840;Cass., Sez. Trib., 1 agosto 2025, n. 22204; Cass., Sez. Trib.,11 aprile 2026, n. 9132).7. Le spese giudiziali (sia per i gradi di merito, che per il gradodi legittimità) seguono la soccombenza e sono liquidate nellamisura fissata in dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiaral’inammissibilità del primo motivo e del secondo motivo,dichiara l’assorbimento del quarto motivo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nelmerito, accoglie il ricorso originario del contribuente conNumero registro generale 5881/2020Numero sezionale 5594/2026Numero di raccolta generale 26058/2026Data pubblicazione 01/10/2026l’annullamento dell’atto impositivo; condanna l’intimata allarifusione delle spese dei giudizi di merito in favore delricorrente, liquidandole, rispettivamente, nella misura di €2.500,00 per compensi del primo grado, di € 2.500,00 percompensi del secondo grado, di € 2,500,00 per compensi delsecondo grado in sede di rinvio, oltre a contributo unificatotributario, rimborso forfettario nella misura del 15% suicompensi e altri accessori di legge; condanna l’intimata allarifusione delle spese del precedente giudizio di legittimità infavore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 peresborsi e di € 1.300,00 per compensi, oltre a rimborsoforfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessoridi legge; condanna l’intimata alla rifusione delle spese delpresente giudizio di legittimità in favore del ricorrente,liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di €3.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nellamisura del 15% sui compensi e altri accessori di legge.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 settembre2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26058/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris