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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 23084/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SCI ORDINANZA sul ricorso 27779-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro :\: CALCO' [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 835/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 31/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per chiedere dichiararsi la nullità del contratto preliminare di vendita stipulato inter partes in data 20.8.2007; l'attore dedusse che il contratto che prima della stipula del preliminare, con decreto del Presidente della Regione Sicilia era stato approvato un piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico e che in data 16.7.2007, con circolare della Regione Sicilia pubblicata il 28.9.2007 l'area era stata qualificata ad alto rischio geomorgologico, sicché il consenso era stato viziato da errore essenziale e riconoscibile; la domanda venne accolta in primo grado; la decisione del Tribunale venne confermata dalla Corte d'appello di Messina con sentenza resa pubblica in data 31.7.2017; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; non ha svolto attività difensiva [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: il ricorso per cassazione è improcedibile perché mancante dell'attestazione di conformità della relata di notifica della sentenza copia impugnata; questa Corte ha affermato che in caso di copia analogica della sentenza, il ricorrente, nel proporre il presente ricorso, deve attestare la conformità all'originale digitale della copia analogica ("id est", cartacea) del provvedimento impugnato, nonchè - sempre a pena di improcedibilità del ricorso - della relata di notificazione e del relativo messaggio "PEC", formalità, quest'ultima, necessaria, perchè solo di lì si evince il giorno e ora in cui si è perfezionata la notifica per il destinatario" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6, ord. 22 dicembre 2017, n. 30765, Rv. 647029-01); il rigore del citato principio in materia di atti telematici estratti con copia analogica era stato temperato, con la pronuncia della Sezioni Unite del 24.9.2018, hanno limitatamente al ricorso per cassazione predisposto in originale telematico, notificato a mezzo Pec e tempestivamente depositato in cancelleria in copia analogica senza attestazione di conformità o con attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa del difensore; in tal caso, le Sezioni Unite hanno affermato che il ricorso non era improcedibile, ove il controricorrente depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità all'originale della copia depositata dal ricorrente; invece, nel caso in cui la parte destinataria della notifica del ricorso sia rimasta solo intimata deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso; nell'ipotesi in cui la parte, costituendosi, abbia disconosciuto la conformità all'originale della copia depositata, per evitare l'improcedibilità, il ricorrente deve depositare regolare attestazione di conformità entro l'udienza di discussione o l'adunanza camerale; con ulteriore intervento delle Sezioni Unite del 25 marzo 2019, n. 8312 detti principi sono stati estesi anche all'attestazione di conformità della sentenza e della sua relata di notifica; è stato affermato il seguente principio: " il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art.9 della L. 53/94 commi 1-bis e 1-ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale notificatogli; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio" ; le Sezioni Unite hanno chiarito che l'applicazione dei "suindicati principi" vale, "a maggior ragione, con riguardo al requisito del deposito della relata attestante la notificazione telematica decisione impugnata" (fr. p. 35, punto 2), ovvero con riferimento alla fattispecie che viene qui in rilievo; nel caso di specie, manca la copia autentica della relata di notifica della sentenza impugnata; anche la cosiddetta "prova di resistenza" - ovvero, l'accertamento che la notifica del ricorso è comunque avvenuta entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza (Cass. Sez.

III, 10.7.2013, n.17066) risulta negativa, dal momento che la sentenza è stata pubblicata il 31.7.2017 mentre la notifica del ricorso risale al 10 novembre 2017; il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile; non deve provvedersi sulle spese in assenza di attività difensiva dell'intimato; ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SCI ORDINANZA sul ricorso 27779-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro :\: CALCO' [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 835/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 31/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per chiedere dichiararsi la nullità del contratto preliminare di vendita stipulato inter partes in data 20.8.2007; l'attore dedusse che il contratto che prima della stipula del preliminare, con decreto del Presidente della Regione Sicilia era stato approvato un piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico e che in data 16.7.2007, con circolare della Regione Sicilia pubblicata il 28.9.2007 l'area era stata qualificata ad alto rischio geomorgologico, sicché il consenso era stato viziato da errore essenziale e riconoscibile; la domanda venne accolta in primo grado; la decisione del Tribunale venne confermata dalla Corte d'appello di Messina con sentenza resa pubblica in data 31.7.2017; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; non ha svolto attività difensiva [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: il ricorso per cassazione è improcedibile perché mancante dell'attestazione di conformità della relata di notifica della sentenza copia impugnata; questa Corte ha affermato che in caso di copia analogica della sentenza, il ricorrente, nel proporre il presente ricorso, deve attestare la conformità all'originale digitale della copia analogica ("id est", cartacea) del provvedimento impugnato, nonchè - sempre a pena di improcedibilità del ricorso - della relata di notificazione e del relativo messaggio "PEC", formalità, quest'ultima, necessaria, perchè solo di lì si evince il giorno e ora in cui si è perfezionata la notifica per il destinatario" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6, ord. 22 dicembre 2017, n. 30765, Rv. 647029-01); il rigore del citato principio in materia di atti telematici estratti con copia analogica era stato temperato, con la pronuncia della Sezioni Unite del 24.9.2018, hanno limitatamente al ricorso per cassazione predisposto in originale telematico, notificato a mezzo Pec e tempestivamente depositato in cancelleria in copia analogica senza attestazione di conformità o con attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa del difensore; in tal caso, le Sezioni Unite hanno affermato che il ricorso non era improcedibile, ove il controricorrente depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità all'originale della copia depositata dal ricorrente; invece, nel caso in cui la parte destinataria della notifica del ricorso sia rimasta solo intimata deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso; nell'ipotesi in cui la parte, costituendosi, abbia disconosciuto la conformità all'originale della copia depositata, per evitare l'improcedibilità, il ricorrente deve depositare regolare attestazione di conformità entro l'udienza di discussione o l'adunanza camerale; con ulteriore intervento delle Sezioni Unite del 25 marzo 2019, n. 8312 detti principi sono stati estesi anche all'attestazione di conformità della sentenza e della sua relata di notifica; è stato affermato il seguente principio: " il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art.9 della L. 53/94 commi 1-bis e 1-ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale notificatogli; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio" ; le Sezioni Unite hanno chiarito che l'applicazione dei "suindicati principi" vale, "a maggior ragione, con riguardo al requisito del deposito della relata attestante la notificazione telematica decisione impugnata" (fr. p. 35, punto 2), ovvero con riferimento alla fattispecie che viene qui in rilievo; nel caso di specie, manca la copia autentica della relata di notifica della sentenza impugnata; anche la cosiddetta "prova di resistenza" - ovvero, l'accertamento che la notifica del ricorso è comunque avvenuta entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza (Cass. Sez. III, 10.7.2013, n.17066) risulta negativa, dal momento che la sentenza è stata pubblicata il 31.7.2017 mentre la notifica del ricorso risale al 10 novembre 2017; il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile; non deve provvedersi sulle spese in assenza di attività difensiva dell'intimato; ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda
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