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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15879/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 13 aprile 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova, in data 26 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117), secondo cui, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa; osservato che anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., oltre ad essere privo di specificità in quanto non si confronta con la complessità delle argomentazioni del provvedimento impugnato (si vedano pagg. 3 e 4 sul valore non irrilevante del bene sottratto, di circa duecento euro, sull'ulteriore danno cagionato e sulla valorizzazione della non elevata entità della refurtiva ai fini della dosimetria della pena), è anche manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615), secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 13 aprile 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova, in data 26 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117), secondo cui, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa; osservato che anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., oltre ad essere privo di specificità in quanto non si confronta con la complessità delle argomentazioni del provvedimento impugnato (si vedano pagg. 3 e 4 sul valore non irrilevante del bene sottratto, di circa duecento euro, sull'ulteriore danno cagionato e sulla valorizzazione della non elevata entità della refurtiva ai fini della dosimetria della pena), è anche manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615), secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
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