CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42323/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato (con effetto dal 17 maggio 2021, data di inizio della misura alternativa) la revoca dell'affidamento terapeutico, a suo tempo concesso ad [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni commesse dal condannato nel corso della misura medesima, dettagliatamente indicate nel provvedimento stesso; Ritenuto, in particolare, che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha osservato che sin dall'inizio della misura alternativa l'odierno ricorrente ha, comunque, mostrato inaffidabilità e carenza di autocontrollo da ritenersi incompatibili con la prosecuzione dell'affidamento, tenuto anche conto del ripetuto e costante uso massiccio di cocaina e l'interruzione di contatti con l' UEPE da parte dell'affidato; Rilevato che il condannato, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo ; Considerato, poi, che il Magistrato di sorveglianza aveva disposto la sospensione della misura e l'invio degli atti, ai sensi dell'art.51-ter Ord. pen. al Tribunale di sorveglianza limitatamente alla revoca dell'affidamento, di talché non rientrava nell'oggetto del procedimento conclusosi con la ordinanza impugnata l'eventuale sostituzione della misura alternativa revocata con un'altra; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settem