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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21400/2026

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sonadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoNino CortesecontroDi [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Messina n. 1231/2023 depositata il20/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24033/2023Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 21400/2026Data pubblicazione 23/06/20261.- Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha stipulato un contratto con la societàcooperativa "[OSCURATO:PERSONA]" avente ad oggetto la frequentazione di un corso di400 ore finalizzato al conseguimento della qualifica di [OSCURATO:PERSONA]Sanitario (OSS).Il costo del corso era pattuito in € 2.000,00.1.1.- [OSCURATO:PERSONA] ha poi convenuto in giudizio la società cooperativa "LaCultura" avanti al Giudice di Pace di Messina, per ivi sentire nei suoiconfronti pronunziare la risoluzione del contratto per grave inadempimentodella medesima, con conseguente condanna alla restituzione delle sommericevute e al risarcimento dei lamentati danni, per non aver potutosostenere l'esame finale in difetto delle necessarie autorizzazioni per ilrilascio della qualifica OSS in capo alla controparte.1.2.- Nella resistenza della società convenuta, con sentenza n. 3223/2014,il Giudice di Pace di Messina ha rigettato la domanda, ritenendo l'omessoconseguimento della qualifica imputabile unicamente al [OSCURATO:PERSONA], avendocontroparte provato la regolarità del proprio operato e la possibilità per ilmedesimo di sostenere l'esame finale.2.1.- Successivamente, in parziale accoglimento del gravame interposto dalDi Salvo e in conseguente riforma della sentenza di primo grado, consentenza n. 1231/2023 il Tribunale di Messina ha dichiarato la risoluzionedel contratto, con condanna della società cooperativa "[OSCURATO:PERSONA]" allarestituzione di € 2.000,00, oltre a interessi, e al pagamento delle spese diNumero registro generale 24033/2023Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 21400/2026Data pubblicazione 23/06/2026entrambi i gradi di giudizio.

Ha viceversa rigettato la domanda dirisarcimento danni.3.- Avverso la suindicata decisione del giudice dell’appello la societàcooperativa "[OSCURATO:PERSONA]" propone ora ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], che ha prodotto anche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c.Si duole che il giudice d’appello abbia pronunziato oltre i limiti delladomanda, basata originariamente sull'asserita mancanza di autorizzazioniin capo all'ente per il rilascio della qualifica prevista, laddove il tribunale hafondato la propria decisione su un diverso profilo di inadempimento: lamancata prova della specifica convocazione del singolo corsista all'esamefinale.1.2.- Il motivo è infondato.A parte il rilievo che il giudice di appello si è nell’esercizio dei suoi poterilimitato a mettere in rilievo elementi di fatto risultanti dagli atti ma nonconsiderati né espressamente menzionati dal giudice di primo grado (v.Cass. n. 6533/2024; Cass. n. 513/2019), va osservato che la causa petendiconsiste nel fatto di non avere la società odierna ricorrente organizzatol’esame finale, la mancata autorizzazione essendo al riguardo elementoaccidentale, costituendo una delle possibili spiegazioni della condotta (nonNumero registro generale 24033/2023Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 21400/2026Data pubblicazione 23/06/2026è stato organizzato l’esame perché non si avevano le autorizzazioni perfarlo).Il tribunale non ha pertanto deciso ultrapetita nell’accertare la mancataorganizzazione dell’esame per ragioni diverse (non la mancanza diautorizzazioni, ma proprio la mancanza di attività volta a quellaorganizzazione: convocazioni ecc.).In altri termini, il fatto è rimasto lo stesso, ed è individuabile nella omessaorganizzazione dell’esame, rispetto al quale le ragioni di tale omessaorganizzazione (mancanza di autorizzazione anziché di convocazione oaltro) sono irrilevanti: non mutano il fatto di inadempimento.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 2697c.c., 115 e 116 c.p.c.Si duole che il giudice d’appello abbia fatto erronea applicazione delle normesull'onere della prova, ed abbia erroneamente valutato il compendioprobatorio.Lamenta di aver pienamente assolto al proprio onere probatorio, comeemergente dalla prodotta documentazione attestante le autorizzazioni el'accordo con la Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento degli esami,oltre che dalle prove testimoniali e documentali (certificati) da cui emergeche gli altri corsisti, nello stesso periodo, hanno regolarmente sostenuto esuperato l'esame.Numero registro generale 24033/2023Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 21400/2026Data pubblicazione 23/06/2026Si duole non essersi altresì considerata la lettera del 9 aprile 2013, con cuiha nuovamente invitato il [OSCURATO:PERSONA] a mettersi in contatto per sostenere gliesami, dimostrando la propria continua disponibilità all'adempimento.Lamenta avere il tribunale erroneamente ritenuto "non dirimente" la provaorale e avere erroneamente valutato le emergenze processuali e probatorie.2.2.- Il motivo è inammissibile.Con esso la ricorrente postula una diversa valutazione delle prove.Orbene, da un lato, essa censura un apprezzamento rimesso alladiscrezionalità del giudice di merito; per altro verso non indica nemmenoquale fosse il contenuto della prova violata.Non censura neanche ( quantomeno idoneamente ) la ratio decidendi, laprova essendo stata ritenuta idonea a sorreggere il generico fatto diinadempimento (ossia la mancata organizzazione dell’esame) e non leragioni di tale inadempimento.3.

Con il terzo subordinato motivo la ricorrente denunzia violazione degliartt. 115 e 116 c.p.c.Lamenta che, ove si ravvisasse un inadempimento, questo dovrebbe essereconsiderato meramente parziale.Si duole non essersi dal giudice di appello considerato un fatto nonspecificamente contestato: l'avvenuta e completa erogazione del corso diformazione di 400 ore, sia per la parte teorica che pratica, come ammessodallo stesso corsista nel suo atto introduttivo.

Pertanto, l'eventualeinadempimento riguarderebbe solo la fase finale dell'esame e non l'interaNumero registro generale 24033/2023Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 21400/2026Data pubblicazione 23/06/2026prestazione.

Di conseguenza, il giudice avrebbe dovuto disporre, almassimo, una restituzione parziale della somma versata, proporzionale allaparte di prestazione non eseguita, e non la restituzione integrale del prezzo.3.1.- Il motivo è inammissibile.Infatti, il giudice di merito ha ritenuto la mancata organizzazione dell’esamefinale, pur integrante una sola delle plurime prestazioni dovute dall’odiernaricorrente, costituire grave inadempimento legittimante la pronunzia dirisoluzione del contratto in argomento.Orbene, ove il contratto come nella specie preveda più prestazioni a caricodi una delle parti, l’inadempimento di una sola di esse può senz’altrocomportare la risoluzione dell’intero ove sia di tale gravità e soprattutto ditale importanza da lasciare insoddisfatto l’interesse della controparte.Ciò a maggior ragione ove una delle prestazioni, quella correttamenteadempiuta, sia funzionale a quella inadempiuta.Se la prestazione di impartire il corso di addestramento professionale èstrumentale al fatto di far sostenere l’esame finale, pur se adempiuta laprima l’interesse del creditore (il corsista) rimane insoddisfattodall’inadempimento della seconda.L’apprezzamento di tale circostanza (che deve tener conto dell’incidenzadell’inadempimento parziale sull’equilibrio contrattuale: v.

Cass. n.15052/2018) è rimesso alla discrezionale valutazione del giudice di merito,insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata.Numero registro generale 24033/2023Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 21400/2026Data pubblicazione 23/06/20264.

Con il quarto motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 91 e 92c.p.c.Si duole dell’erroneità della pronunzia in ordine alle spese di lite.Lamenta che il giudice d’appello l’ha condannata al pagamento delle spesedel doppio grado di giudizio in base al principio della soccombenza (art. 91c.p.c.) pur avendo accolto solo parzialmente le domande del corsista,rigettando quella relativa al risarcimento danni.Lamenta che essendo l'inadempimento solo parziale, si configura nellaspecie un'ipotesi di soccombenza reciproca, sicché il tribunale avrebbedovuto, applicare l'art. 92 c.p.c. e disporre la compensazione, totale oparziale, delle spese di lite, anziché porle interamente a suo carico.4.1.- Il motivo è infondato.Giusta principio consolidato, in caso di riforma -totale o parziale- dellasentenza impugnata il giudice d’appello deve procedere d'ufficio, qualeconseguenza della pronunzia di merito adottata, a un nuovo regolamentodelle spese processuali, il cui onere va attribuito tenendo presente l'esitocomplessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, aifini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale(v.

Cass. n. 27000/2025).Né ricorre nel caso un’ipotesi di soccombenza reciproca o parziale, per leragioni esposte nella disamina del motivo precedente.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Numero registro generale 24033/2023Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 21400/2026Data pubblicazione 23/06/2026Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.700,00 (di cuieuro 1.500,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore del controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sonadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoNino CortesecontroDi [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Messina n. 1231/2023 depositata il20/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24033/2023Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 21400/2026Data pubblicazione 23/06/20261.- Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha stipulato un contratto con la societàcooperativa "[OSCURATO:PERSONA]" avente ad oggetto la frequentazione di un corso di400 ore finalizzato al conseguimento della qualifica di [OSCURATO:PERSONA]Sanitario (OSS).Il costo del corso era pattuito in € 2.000,00.1.1.- [OSCURATO:PERSONA] ha poi convenuto in giudizio la società cooperativa "LaCultura" avanti al Giudice di Pace di Messina, per ivi sentire nei suoiconfronti pronunziare la risoluzione del contratto per grave inadempimentodella medesima, con conseguente condanna alla restituzione delle sommericevute e al risarcimento dei lamentati danni, per non aver potutosostenere l'esame finale in difetto delle necessarie autorizzazioni per ilrilascio della qualifica OSS in capo alla controparte.1.2.- Nella resistenza della società convenuta, con sentenza n. 3223/2014,il Giudice di Pace di Messina ha rigettato la domanda, ritenendo l'omessoconseguimento della qualifica imputabile unicamente al [OSCURATO:PERSONA], avendocontroparte provato la regolarità del proprio operato e la possibilità per ilmedesimo di sostenere l'esame finale.2.1.- Successivamente, in parziale accoglimento del gravame interposto dalDi Salvo e in conseguente riforma della sentenza di primo grado, consentenza n. 1231/2023 il Tribunale di Messina ha dichiarato la risoluzionedel contratto, con condanna della società cooperativa "[OSCURATO:PERSONA]" allarestituzione di € 2.000,00, oltre a interessi, e al pagamento delle spese diNumero registro generale 24033/2023Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 21400/2026Data pubblicazione 23/06/2026entrambi i gradi di giudizio. Ha viceversa rigettato la domanda dirisarcimento danni.3.- Avverso la suindicata decisione del giudice dell’appello la societàcooperativa "[OSCURATO:PERSONA]" propone ora ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], che ha prodotto anche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c.Si duole che il giudice d’appello abbia pronunziato oltre i limiti delladomanda, basata originariamente sull'asserita mancanza di autorizzazioniin capo all'ente per il rilascio della qualifica prevista, laddove il tribunale hafondato la propria decisione su un diverso profilo di inadempimento: lamancata prova della specifica convocazione del singolo corsista all'esamefinale.1.2.- Il motivo è infondato.A parte il rilievo che il giudice di appello si è nell’esercizio dei suoi poterilimitato a mettere in rilievo elementi di fatto risultanti dagli atti ma nonconsiderati né espressamente menzionati dal giudice di primo grado (v.Cass. n. 6533/2024; Cass. n. 513/2019), va osservato che la causa petendiconsiste nel fatto di non avere la società odierna ricorrente organizzatol’esame finale, la mancata autorizzazione essendo al riguardo elementoaccidentale, costituendo una delle possibili spiegazioni della condotta (nonNumero registro generale 24033/2023Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 21400/2026Data pubblicazione 23/06/2026è stato organizzato l’esame perché non si avevano le autorizzazioni perfarlo).Il tribunale non ha pertanto deciso ultrapetita nell’accertare la mancataorganizzazione dell’esame per ragioni diverse (non la mancanza diautorizzazioni, ma proprio la mancanza di attività volta a quellaorganizzazione: convocazioni ecc.).In altri termini, il fatto è rimasto lo stesso, ed è individuabile nella omessaorganizzazione dell’esame, rispetto al quale le ragioni di tale omessaorganizzazione (mancanza di autorizzazione anziché di convocazione oaltro) sono irrilevanti: non mutano il fatto di inadempimento.2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 2697c.c., 115 e 116 c.p.c.Si duole che il giudice d’appello abbia fatto erronea applicazione delle normesull'onere della prova, ed abbia erroneamente valutato il compendioprobatorio.Lamenta di aver pienamente assolto al proprio onere probatorio, comeemergente dalla prodotta documentazione attestante le autorizzazioni el'accordo con la Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento degli esami,oltre che dalle prove testimoniali e documentali (certificati) da cui emergeche gli altri corsisti, nello stesso periodo, hanno regolarmente sostenuto esuperato l'esame.Numero registro generale 24033/2023Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 21400/2026Data pubblicazione 23/06/2026Si duole non essersi altresì considerata la lettera del 9 aprile 2013, con cuiha nuovamente invitato il [OSCURATO:PERSONA] a mettersi in contatto per sostenere gliesami, dimostrando la propria continua disponibilità all'adempimento.Lamenta avere il tribunale erroneamente ritenuto "non dirimente" la provaorale e avere erroneamente valutato le emergenze processuali e probatorie.2.2.- Il motivo è inammissibile.Con esso la ricorrente postula una diversa valutazione delle prove.Orbene, da un lato, essa censura un apprezzamento rimesso alladiscrezionalità del giudice di merito; per altro verso non indica nemmenoquale fosse il contenuto della prova violata.Non censura neanche ( quantomeno idoneamente ) la ratio decidendi, laprova essendo stata ritenuta idonea a sorreggere il generico fatto diinadempimento (ossia la mancata organizzazione dell’esame) e non leragioni di tale inadempimento.3. Con il terzo subordinato motivo la ricorrente denunzia violazione degliartt. 115 e 116 c.p.c.Lamenta che, ove si ravvisasse un inadempimento, questo dovrebbe essereconsiderato meramente parziale.Si duole non essersi dal giudice di appello considerato un fatto nonspecificamente contestato: l'avvenuta e completa erogazione del corso diformazione di 400 ore, sia per la parte teorica che pratica, come ammessodallo stesso corsista nel suo atto introduttivo. Pertanto, l'eventualeinadempimento riguarderebbe solo la fase finale dell'esame e non l'interaNumero registro generale 24033/2023Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 21400/2026Data pubblicazione 23/06/2026prestazione. Di conseguenza, il giudice avrebbe dovuto disporre, almassimo, una restituzione parziale della somma versata, proporzionale allaparte di prestazione non eseguita, e non la restituzione integrale del prezzo.3.1.- Il motivo è inammissibile.Infatti, il giudice di merito ha ritenuto la mancata organizzazione dell’esamefinale, pur integrante una sola delle plurime prestazioni dovute dall’odiernaricorrente, costituire grave inadempimento legittimante la pronunzia dirisoluzione del contratto in argomento.Orbene, ove il contratto come nella specie preveda più prestazioni a caricodi una delle parti, l’inadempimento di una sola di esse può senz’altrocomportare la risoluzione dell’intero ove sia di tale gravità e soprattutto ditale importanza da lasciare insoddisfatto l’interesse della controparte.Ciò a maggior ragione ove una delle prestazioni, quella correttamenteadempiuta, sia funzionale a quella inadempiuta.Se la prestazione di impartire il corso di addestramento professionale èstrumentale al fatto di far sostenere l’esame finale, pur se adempiuta laprima l’interesse del creditore (il corsista) rimane insoddisfattodall’inadempimento della seconda.L’apprezzamento di tale circostanza (che deve tener conto dell’incidenzadell’inadempimento parziale sull’equilibrio contrattuale: v. Cass. n.15052/2018) è rimesso alla discrezionale valutazione del giudice di merito,insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata.Numero registro generale 24033/2023Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 21400/2026Data pubblicazione 23/06/20264. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 91 e 92c.p.c.Si duole dell’erroneità della pronunzia in ordine alle spese di lite.Lamenta che il giudice d’appello l’ha condannata al pagamento delle spesedel doppio grado di giudizio in base al principio della soccombenza (art. 91c.p.c.) pur avendo accolto solo parzialmente le domande del corsista,rigettando quella relativa al risarcimento danni.Lamenta che essendo l'inadempimento solo parziale, si configura nellaspecie un'ipotesi di soccombenza reciproca, sicché il tribunale avrebbedovuto, applicare l'art. 92 c.p.c. e disporre la compensazione, totale oparziale, delle spese di lite, anziché porle interamente a suo carico.4.1.- Il motivo è infondato.Giusta principio consolidato, in caso di riforma -totale o parziale- dellasentenza impugnata il giudice d’appello deve procedere d'ufficio, qualeconseguenza della pronunzia di merito adottata, a un nuovo regolamentodelle spese processuali, il cui onere va attribuito tenendo presente l'esitocomplessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, aifini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale(v. Cass. n. 27000/2025).Né ricorre nel caso un’ipotesi di soccombenza reciproca o parziale, per leragioni esposte nella disamina del motivo precedente.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Numero registro generale 24033/2023Numero sezionale 1579/2026Numero di raccolta generale 21400/2026Data pubblicazione 23/06/2026Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.700,00 (di cuieuro 1.500,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore del controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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