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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43896/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 6 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con motivazione logica, coerente ed esaustiva; Considerato, invero, che: - quanto ai motivi afferenti all'attendibilità del teste di p.g. (motivi 1 e 2), le dichiarazioni sono state ritenute dai giudici di merito coerenti, lineari e riscontrate dai referti sanitari (cfr. sent. di primo grado, pag. 7 e sent. appello, pag. 5); - quanto alle censure in ordine all'omessa applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. (motivi 3 e 4), risulta corretta ed esaustiva la motivazione con cui il giudice di merito ha escluso qualsiasi arbitrarietà nell'operato dei pubblici ufficiali, dal momento che i militari si erano limitati ad allettare i sanitari in ragione delle ferite e dello stato di agitazione del ricorrente, e che il farmaco "valium" veniva somministrato non già dai predetti, bensì dalla guardia medica, restando in seguito sotto il controllo dei militari in grado di allertare i sanitari (cfr. sent. impugnata, pp. 7-8); neppure vi era spazio per la sussistenza della scriminante in forma putativa, difettando dati fattuali concreti a sostenere l'assunto; - quanto al motivo inerente all'omesso riconoscimento dello stato di necessità in relazione al delitto di cui all'art. 635 cod. pen. (motivo 5), parimenti coerente ed esaustiva risulta la motivazione della Corte d'appello sul punto, non avendo trovato alcun riscontro la tesi secondo cui il ricorrente avesse colpito la porta spinto dall'impellente necessità di bere, essendo, invece, stato accertato come il predetto neanche avesse manifestato tale bisogno agli operanti (cfr. sent. appello pp. 7 e 8); - quanto al motivo afferente all'omessa riqualificazione del delitto di cui all'art.582 cod. pen. in quello di percosse ex art. 581 cod. pen. (motivo 6), la Corte d'appello ha, con corretta motivazione, ritenuto la condotta del ricorrente, che aveva provocato accertate escoriazioni e contusioni agli operanti, rilevante ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 582 cod. pen.; - quanto alla censura afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al delitto di lesioni (motivo 6), risulta immune da vizi censurabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto ostative al giudizio di tenuità del fatto le gravi modalità del fatto nonché l'intensità del dolo, desumibili dalla protrazion condotta; - quanto al motivo inerente alla prova del delitto di cui all'art. 612 cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 339 cod. pen. (motivi 7 e 8), la motivazione del giudice di merito sul punto è parimenti corretta ed esaustiva, essendo emerso alla luce delle risultanze probatorie come il ricorrente avesse proferito le intimazioni in contestazione servendosi di una bottiglia rotta, idonea ad integrare un'arma "impropria" rilevante ai fini dell'aggravante conttata (cfr. sent. im 'ugn P. 11); .444 Ritenuto, infine, che il nono motivo, con cui si contesta l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto congrua la pena inflitta dal giudice di primo grado, alla luce delle gravi modalità del fatto, della particolare intensità del dolo e dei precedenti a carico del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 6 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con motivazione logica, coerente ed esaustiva; Considerato, invero, che: - quanto ai motivi afferenti all'attendibilità del teste di p.g. (motivi 1 e 2), le dichiarazioni sono state ritenute dai giudici di merito coerenti, lineari e riscontrate dai referti sanitari (cfr. sent. di primo grado, pag. 7 e sent. appello, pag. 5); - quanto alle censure in ordine all'omessa applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. (motivi 3 e 4), risulta corretta ed esaustiva la motivazione con cui il giudice di merito ha escluso qualsiasi arbitrarietà nell'operato dei pubblici ufficiali, dal momento che i militari si erano limitati ad allettare i sanitari in ragione delle ferite e dello stato di agitazione del ricorrente, e che il farmaco "valium" veniva somministrato non già dai predetti, bensì dalla guardia medica, restando in seguito sotto il controllo dei militari in grado di allertare i sanitari (cfr. sent. impugnata, pp. 7-8); neppure vi era spazio per la sussistenza della scriminante in forma putativa, difettando dati fattuali concreti a sostenere l'assunto; - quanto al motivo inerente all'omesso riconoscimento dello stato di necessità in relazione al delitto di cui all'art. 635 cod. pen. (motivo 5), parimenti coerente ed esaustiva risulta la motivazione della Corte d'appello sul punto, non avendo trovato alcun riscontro la tesi secondo cui il ricorrente avesse colpito la porta spinto dall'impellente necessità di bere, essendo, invece, stato accertato come il predetto neanche avesse manifestato tale bisogno agli operanti (cfr. sent. appello pp. 7 e 8); - quanto al motivo afferente all'omessa riqualificazione del delitto di cui all'art.582 cod. pen. in quello di percosse ex art. 581 cod. pen. (motivo 6), la Corte d'appello ha, con corretta motivazione, ritenuto la condotta del ricorrente, che aveva provocato accertate escoriazioni e contusioni agli operanti, rilevante ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 582 cod. pen.; - quanto alla censura afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al delitto di lesioni (motivo 6), risulta immune da vizi censurabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto ostative al giudizio di tenuità del fatto le gravi modalità del fatto nonché l'intensità del dolo, desumibili dalla protrazion condotta; - quanto al motivo inerente alla prova del delitto di cui all'art. 612 cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 339 cod. pen. (motivi 7 e 8), la motivazione del giudice di merito sul punto è parimenti corretta ed esaustiva, essendo emerso alla luce delle risultanze probatorie come il ricorrente avesse proferito le intimazioni in contestazione servendosi di una bottiglia rotta, idonea ad integrare un'arma "impropria" rilevante ai fini dell'aggravante conttata (cfr. sent. im 'ugn P. 11); .444 Ritenuto, infine, che il nono motivo, con cui si contesta l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto congrua la pena inflitta dal giudice di primo grado, alla luce delle gravi modalità del fatto, della particolare intensità del dolo e dei precedenti a carico del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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