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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 13594/2026

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te d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso,ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il viziodi motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla sussistenza degli elementi essenziali dellafattispecie di reato di cui all’art. 640 cod. pen., il secondo motivo, che deduce il vizio diviolazione di legge penale sostanziale e processuale, in relazione al mancatoriconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen., nonché il terzomotivo, che deduce il vizio di violazione di legge penale sostanziale e processuale per lamancata applicazione dell’art. 62-bis, cod. pen., sono tutti non consentiti perché meramentereiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmentedisattese con argomentazioni puntuali ed esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg.3-4 della sentenza impugnata sulla sussistenza del reato di truffa e sul trattamentosanzionatorio giustificato dalla reiterazione delle condotte truffaldine dalle quali emergel’abitualità della condotta -tale da ostacolare il riconoscimento dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen.- e dalla personalità negativa del ricorrente), risolvendosi in una proposta dilettura alternativa del merito, non consentita e scrutinabile in sede di legittimità (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso,ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il viziodi motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla sussistenza degli elementi essenziali dellafattispecie di reato di cui all’art. 640 cod. pen., il secondo motivo, che deduce il vizio diviolazione di legge penale sostanziale e processuale, in relazione al mancatoriconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen., nonché il terzomotivo, che deduce il vizio di violazione di legge penale sostanziale e processuale per lamancata applicazione dell’art. 62-bis, cod. pen., sono tutti non consentiti perché meramentereiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmentedisattese con argomentazioni puntuali ed esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg.3-4 della sentenza impugnata sulla sussistenza del reato di truffa e sul trattamentosanzionatorio giustificato dalla reiterazione delle condotte truffaldine dalle quali emergel’abitualità della condotta -tale da ostacolare il riconoscimento dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen.- e dalla personalità negativa del ricorrente), risolvendosi in una proposta dilettura alternativa del merito, non consentita e scrutinabile in sede di legittimità (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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