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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2022

Cassazione n. 37475/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del PG chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata o, in subordine, la declaratoria di nullità della sentenza, riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento dello stesso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 12 maggio 2021 la Corte d'appello di Trento, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. e, pertanto, in riforma della decisione di primo grado, che aveva prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato contestatogli per difetto di querela, lo ha condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e di 1.100,00 euro di multa, in relazione al reato di furto aggravato.

2. Nell'interesse del Cecchini è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge, per avere la sentenza impugnata specificato che il difensore dell'imputato non aveva depositato conclusioni, che, al contrario, erano state trasmesse in data 6 maggio 2021, a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.), all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL].

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., rilevando la non necessità - nonostante i contrari risultati emergenti da una interpretazione letterale e sistematica - di un legame funzionale tra la cosa sottratta e il pubblico interesse.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

All'udienza del 16 settembre 2022, si è proceduto alla discussione orale.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Ai sensi dell'art. 6-quater dell'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, i motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.

Con riferimento all'individuazione dell'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio destinatario - profilo del quale si occupano il comma 6-ter e il comma 4 dell'art. 24 - si osserva che proprio il citato comma 4 prescrive che il deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici.

Ora, dall'allegato al provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia contenente gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del d.l. n. 137 del 2020 emerge che gli indirizzi previsti per il deposito presso la Corte d'appello di Trento sono [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:EMAIL],depositoattipenali3.ca.trento@giusti ziacert.it e non [OSCURATO:EMAIL] , che rappresenta un indirizzo mittente.

Ne discende che l'atto del quale si lamenta la mancata considerazione non era stato ritualmente depositato, talché non può il ricorrente dolersi del suo mancato esame.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Nel caso di specie, esattamente la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'indicata circostanza aggravante, alla stregua del condiviso orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di furto, è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. se il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche nel caso in cui la cosa sottratta non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure quando non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion d'essere dell'aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici (Sez. 5, n. 4746 del 19/12/2019 - dep. 2020, Lombardi, Rv. 278154 - 01).

Nel caso oggetto del presente procedimento l'impossessamento ha riguardato un portafoglio nonché il denaro e i documenti ivi presenti, sottratto dagli uffici di un Tribunale di sorveglianza.

3. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del PG chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata o, in subordine, la declaratoria di nullità della sentenza, riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 maggio 2021 la Corte d'appello di Trento, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. e, pertanto, in riforma della decisione di primo grado, che aveva prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato contestatogli per difetto di querela, lo ha condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e di 1.100,00 euro di multa, in relazione al reato di furto aggravato. 2. Nell'interesse del Cecchini è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge, per avere la sentenza impugnata specificato che il difensore dell'imputato non aveva depositato conclusioni, che, al contrario, erano state trasmesse in data 6 maggio 2021, a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.), all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL]. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., rilevando la non necessità - nonostante i contrari risultati emergenti da una interpretazione letterale e sistematica - di un legame funzionale tra la cosa sottratta e il pubblico interesse. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. All'udienza del 16 settembre 2022, si è proceduto alla discussione orale. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Ai sensi dell'art. 6-quater dell'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, i motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4. Con riferimento all'individuazione dell'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio destinatario - profilo del quale si occupano il comma 6-ter e il comma 4 dell'art. 24 - si osserva che proprio il citato comma 4 prescrive che il deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Ora, dall'allegato al provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia contenente gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del d.l. n. 137 del 2020 emerge che gli indirizzi previsti per il deposito presso la Corte d'appello di Trento sono [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:EMAIL],depositoattipenali3.ca.trento@giusti ziacert.it e non [OSCURATO:EMAIL] , che rappresenta un indirizzo mittente. Ne discende che l'atto del quale si lamenta la mancata considerazione non era stato ritualmente depositato, talché non può il ricorrente dolersi del suo mancato esame. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Nel caso di specie, esattamente la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'indicata circostanza aggravante, alla stregua del condiviso orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di furto, è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. se il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche nel caso in cui la cosa sottratta non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure quando non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion d'essere dell'aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici (Sez. 5, n. 4746 del 19/12/2019 - dep. 2020, Lombardi, Rv. 278154 - 01). Nel caso oggetto del presente procedimento l'impossessamento ha riguardato un portafoglio nonché il denaro e i documenti ivi presenti, sottratto dagli uffici di un Tribunale di sorveglianza. 3. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorren
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