CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 37402/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 emessa dalla Corte d'appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo alla sussistenza della idoneità della condotta della fattispecie tipica di cui all'art. 337 c.p., posto che Bono non si era opposto ad alcun atto dell'ufficio degli operanti -, oltre a essere costituito da met-e., doglianze in punto di fatto, è privi di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2 e 3). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere 4stensore [OSCURATO:PERSONA] sidente