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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37524/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma adito ex art. 310 cod. proc. pen. ha respinto l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a misura cautelare giusta ordinanza emessa dal G.i.p. di Roma il 22 gennaio 2018 per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso denominato clan Spada, avverso il provvedimento di rigetto della Corte di Assise di appello di Roma che aveva escluso la retrodatazione del titolo custodiale in carcere al momento dell'ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma (proc. N. 6087/2016 R.G.N.R.) in data 8 aprile 2016, differente misura denominata «operazione [OSCURATO:PERSONA]» relativa al delitto di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aggravato dal metodo mafioso in quanto commesso avvalendosi della forza intimidatrice derivante dalla evocata appartenenza al clan Spada.

La Corte di Assise di appello ha ritenuto che la misura oggetto dì impugnazione in ordine alla quale si richiedeva l'inefficacia alla luce del differente termine di decorrenza, non potesse rientrare nell'ipotesi prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. in quanto i reati afferenti i due procedimenti sarebbero differenti e solo nati nell'ambito dello stesso contesto storico, mentre gli elementi confluiti nell'ordinanza di cui si richiede la retrodatazione risulterebbero più ampi e complessi per come ricostruiti attraverso le informative conclusive che avevano apprezzato le dichiarazioni del collaboratore Dociu, elementi non conosciuti al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare; detto apprezzamento aveva fatto escludere alla Corte di merito che i due procedimenti fossero frutto di artificiosa duplicazione e che le misure potessero essere adottate nel medesimo contesto in cui era stata adottata la prima misura cautelare emessa due anni prima nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale del riesame aveva condiviso il provvedimento della Corte di Assise di appello in ordine alla mancanza del requisito della desunnibilità dagli atti, ritenendo che i due procedimenti fossero nettamente distinti e separati tra loro anche geneticamente (il numero dei procedimenti di presentava differente sin dall'inizio delle relative indagini) e che gli elementi conosciuti al momento dell'emissione della prima misura non consentissero di ipotizzare l'adozione di altra ordinanza cautelare relativa all'esistenza dell'associazione mafiosa denominata clan Spada e della partecipazione alla stessa del [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], dopo aver posto in evidenza la cronologica sequenza delle due ordinanza di custodia cautelare (proc. n. 6087/2016 e 47412/2015), deduce l'illegittimità del provvedimento articolando tre motivi di seguito indicati.

2.1. Contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comnnmal, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza della connessione qualificata.

Il ricorrente contesta la contraddittorietà dell'ordinanza là dove (testualmente) affermava che «non poteva essere attribuito alla circostanza che la tentata estorsione fosse stata commessa dai correi con metodo mafioso mediante l'evocazione della forza intimidatrice derivante dalla appartenenza al clan Spada, trattandosi di una connotazione della condotta estorsiva tenuta nei riguardi delle persone offese, risultata dotata di maggiore carica offensiva e capacità persuasiva».

In particolare, censurava l'esclusa connessione qualificata pur in presenza di una tentata estorsione ai danni delle persone offese diretta all'esecuzione del programma delittuoso dell'associazione, negazione che risulta illogica tenuto conto che la tentata estorsione per cui era stato attinto da misura cautelare era aggravata dal metodo mafioso con espresso riferimento all'appartenenza al clan "Spada", medesimo clan di appartenenza di cui all'ordinanza cautelare successivamente applicata.

Il dato risulta tanto più contraddittorio in quanto smentito dal contenuto della decisione di questa Corte di cassazione, poi trasfusa nella sentenza di merito della Corte di Assise di appello, che richiamava proprio la tentata estorsione finalizzata all'appropriazione dell'abitazione di edilizia economico-popolare dei coniugi Cardone come funzionale all'accrescimento e sostentamento del controllo criminale sul territorio del clan Spada.

2.2. Contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla desumibilità dagli atti.

Tenuto conto di quanto sopra affermato in ordine alla connessione qualificata e considerato il dato a mente del quale l'azione penale era stata promossa in data precedente (9 agosto 2016) rispetto all'emissione della seconda misura cautelare, la difesa censura la contraddittorietà del provvedimento nella parte in cui aveva ritenuto che gli elementi a carico del [OSCURATO:PERSONA] non fossero già a disposizione della stessa autorità giudiziaria, tra l'altro impersonata dallo stesso magistrato requirente.

Il contenuto dell'ordinanza faceva emergere come tutti gli atti di indagine fossero desumibili al momento del "rinvio a giudizio", tanto che i verbali illustrativi, gli ultimi dei quali relativi al collaboratore di giustizia Dociu ed al Cardone, parte offesa e collaboratore di giustizia, erano stati formati, rispettivamente, il 17 maggio e il 14 giugno 2016.

Tutti gli elementi risulterebbero pertanto concludenti ai fini della rilevata desumibilità, circostanza ammesso dallo stesso Tribunale che aveva espressamente richiamato la decisività delle propalazioni dei tre collaboratori di giustizia, Cardone, Ianni e Dociu quali principali elementi di supporto per la dimostrazione del reato associativo.

La difesa fa comunque presente come„ a prescindere da quanto rilevato in ordine alla desumibilità dagli atti al momento del rinvio a giudizio, sussista analoga desumibilità anche con riferimento all'emissione del primo titolo cautelare essendo a disposizione dell'autorità giudiziaria - in tale frangente - gli elementi necessari per poter delineare l'esistenza dell'associazione e la partecipazione del ricorrente; circostanza che, a prescindere da considerazione di natura soggettiva in capo all'autorità giudiziaria requirente, fanno retroagire gli effetti della seconda misura a far data dalla adozione della prima.

In considerazione dell'esecuzione dell'ordinanza il 12 aprile 2016 tutti gli elementi sarebbero stati noti, mentre i verbali illustrativi non avrebbero modificato il quadro indiziario posto a base della seconda ordinanza.

In tal senso deporrebbe una nota del [OSCURATO:PERSONA], Gruppo di Ostia, nucleo investigativo del 12 febbraio 2016 che compendiava gli interrogatori resi da Ianni e Cardoni.

Secondo il ricorrente, la discrezionale scelta di attendere la compilazione dei verbali illustrativi da parte dell'autorità requirente non potrebbe mai giungere sino a legittimare una protrazione della custodia cautelare.

2.3. Illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla necessità di una ponderata assimilazione del materiale di indagine.

Viene censurata la parte dell'ordinanza in cui il Tribunale ritiene possibile che la libertà dell'indagato possa subire una compressione sulla base di palesati tempi non previamente definibili di "assimilazione" del materiale a disposizione, aspetto non rilevante nel caso oggetto di ricorso in considerazione dell'inutilità delle informative dei Carabinieri del 10 marzo 2017 relative alle dichiarazioni di Cardoni e Ianni e della [OSCURATO:PERSONA], intitolata informativa finale, che avrebbe raccordato le indagini.

Le informazioni rese dai propalanti, cui sopra è cenno, erano già note al Pubblico Ministero che aveva provveduto a raccogliere personalmente le dichiarazioni, mentre non rileva, ai fini della desumibilità degli atti, la circostanza che il pubblico ministero abbia discrezionalmente ritenuto di conferire una delega alle forze di polizia.

La dimostrazione che gli atti fossero già a disposizione dell'autorità requirente emergerebbe, inoltre, da un passaggio dell'ordinanza impugnata in cui si evidenzia che il nome del [OSCURATO:PERSONA] non era contenuto nell'informativa finale del proc. n. 47412/2015, comparendo solo a seguito di pedissequa iscrizione nel registro delle persone indagate nella sola richiesta di misura cautelare; circostanza che deporrebbe per l'assenza di elementi sopraggiunti.

Decisivo, inoltre, ai fini della ritenuta cessazione della permanenza risulta la parte del provvedimento in cui il Tribunale espressamente riconosce che nella citata informativa non si contestano ulteriori comportamenti a carico dei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. La decisione del Tribunale di Roma che ha escluso la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. ai fini della retrodatazione dei termini dell'ordinanza, risulta corretta e fedele ai principi espressi in materia da questa Corte.3.

In ordine al primo motivo con il quale si deduce la sussistenza della connessione qualificata tra il delitto di tentata estorsione aggravata ex art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.) ed il delitto di associazione mafiosa oggetto della seconda ordinanza, il Tribunale della cautela, a fronte di analoga censura posta alla Corte di Assise di appello, ha correttamente rilevato la insussistenza dei presupposti richiamati dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

Deve essere tenuto fermo il principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui, ai fini della retrodatazione di cui all'art. 297 cod. proc. pen., la continuazione tra reato di associazione mafiosa (contestato al ricorrente nella veste di organizzatore) e reati-fine, aggravati dalla finalità mafiosa, è rilevante quando i reati fine sono stati già programmati, quanto meno nelle loro linee essenziali, sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso (Sez. 5, Sentenza n. 49224 del 06/06/2017, Anastasio, Rv. 271477 - 01).

Decisione intervenuta in una ipotesi similare a quella sottoposta a scrutinio in cui è stata esclusa la retrodatazione della misura per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in relazione a precedente misura emessa per un'estorsione aggravata ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, commessa successivamente alla costituzione del vincolo associativo genetico..

In conformità a detto principio il Tribunale ha evidenziato, senza prendere in esame la pur decisiva verifica circa l'eventuale protrazione del reato permanente contestato al ricorrente quale organizzatore dell'associazione mafiosa denominata clan Spada ex art. 416-bis cod. pen., che i reati contestati nella seconda ordinanza non avevano un rapporto di connessione qualificata con quelli contenuti nella misura eseguita nell'aprile del 2016; associazione che, risalente al 2001, si era affermata sul territorio in maniera più incisiva a partire dal 2011 in conseguenza degli omicidi degli antagonisti.

Corretta si rivela la parte della decisione cautelare che smentisce la sussistenza della connessione qualificata, mettendo in rilievo che al momento della formazione del sodalizio mafioso non potesse essere prevista la realizzazione dello specifico delitto contestato nella prima ordinanza, specie se valutato sotto la prospettiva del [OSCURATO:PERSONA].

Elemento assorbente dell'esclusa connessione qualificata che il Tribunale ben mette in evidenza analizzando la genesi del delitto realizzato ai danni dei coniugi Cardoni - Ianni.

AI riguardo, significativo risulta il dato che vede il [OSCURATO:PERSONA], attraverso reiterate minacce, tentare di costringere a lasciare l'appartamento prospicente quello di [OSCURATO:PERSONA] che in quel posto si era stabilito appena due anni prima rispetto ai fatti commessi risalenti all'autunno del 2015; vicinanza tra appartamenti che aveva fatto ritenere conveniente a Spada l'appropriazione dell'immobile, evenienza niente affatto preordinabile (tanto meno per linee essenziali) al momento della nascita dell'associazione.La condotta delittuosa, pertanto, non poteva essere differentemente qualificata sotto l'aspetto funzionale rispetto alla contestata associazione mafiosa e non consentiva di apprezzare una difforme valutazione a cagione della contestazione dell'aggravante del metodo mafioso mediante l'evocazione della appartenenza al clan Spada.

Il Tribunale della cautela ha ritenuto, altresì, determinante il dato secondo cui i due procedimenti erano sorti separatamente: il procedimento per associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen. era stato iscritto prima di quello che ebbe a condurre all'emissione ed applicazione dell'ordinanza cautelare per il delitto di tentata estorsione; misura applicata nell'aprile del 2016 che trovava la sua genesi nel ferimento di [OSCURATO:PERSONA] e nelle captazioni disposte proprio nei confronti dei congiunti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che commentavano l'estorsione ai loro danni da parte del clan Spada; il secondo aveva preso le mosse da un procedimento inizialmente a carico di ignoti e vedeva il [OSCURATO:PERSONA] iscritto nel registro delle notizie di reato solo in occasione della richiesta di misura cautelare.

A fronte di adeguata ed esaustiva spiegazione in ordine alla esclusione della dedotta connessione qualificata, nessun rilievo assume la censura rivolta al provvedimento impugnato - di natura meramente lessicale - che evoca il contenuto della decisione della Corte di Assise di appello che fa riferimento al "medesimo contesto storico ambientale" in cui si sarebbe realizzato il delitto di estorsione; espressione ex se neutra con mera valenza descrittiva rispetto alla dedotta connessione qualificata utile ai fini dell'applicazione della disciplina della retrodatazione dei termini della misura cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Né risulta fondata la deduzione che, richiamando la motivazione della sentenza della Corte di Assise di appello, là dove osservava che gli episodi estorsivi diretti ad impossessarsi delle abitazioni di edilizia popolare occupate dai congiunti del Cardoni si inseriscono nella più vasta manovra dimostrativa degli Spada per accrescere e sostenere il controllo criminale del territorio.

Ai fini della rilevanza processuale ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e conseguente configurabilità dell'istituto della continuazione di cui all'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., è necessaria la presenza di una fattispecie nnonosoggettiva o una fattispecie concorsuale in cui l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi (Sez. 1, n. 24718 del 22/05/2008, Molinaro, Rv. 240806, ma soprattutto, Sez.

U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223, in motivazione v.

Sez.

U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347); mentre, per quel che riguarda la configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., pur non necessaria l'identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, è necessario che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez.

U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223), rilevando la connessione teleologica a fini di retrodatazione limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri.

Requisiti che, in ragione dell'esclusa programmazione del delitto tentato al momento della costituzione dell'associazione, come detto risalente negli anni, risultavano all'evidenza assenti.

Sotto tale aspetto, invero, la censura risulta anche generica poiché non confuta in alcun modo il rilievo pur messo in evidenza dal Tribunale in ordine all'impossibilità che la tentata estorsione aggravata potesse essere oggetto di programmazione, seppure per grandi linee, al momento della costituzione del delitto associativo di remota origine e, pertanto, certamente precedente al trasferimento dello Spada e della moglie proprio di fronte all'abitazione occupata dai coniugi Cardoni.

4. Il secondo ed il terzo motivo, egualmente infondati, possono essere trattati unitariamente in quanto complessivamente censurano la non ritenuta desumibilità dagli atti.

In termini generali deve essere ribadito il principio espresso da questa Corte secondo cui, in ipotesi di "contestazione a catena", quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali non esiste una connessione qualificata e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909).

Nella citata decisione questa Corte ha osservato che la retrodatazione, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 408 del 2005, «costituisce un rimedio rispetto ad una scelta indebita dell'autorità giudiziaria, sia nel caso in cui (...) detta scelta sia avvenuta procrastinando, nell'ambito di uno stesso procedimento, l'adozione della misura, sia nel caso in cui essa sia avvenuta procrastinando l'inizio del secondo procedimento o tenendolo separato dal primo, come può avvenire per esempio non iscrivendo tempestivamente o separando alcune delle notizie di reato, ricevute o acquisite di propria iniziativa dal pubblico ministero».

Differente risulta, quindi, l'ipotesi in cui gli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato, tali da necessitare di un'interpretazione tanto più necessaria allorché si tratta di dare un senso a colloqui intercettati, plurime risultanze afferenti numerosi reati commessi in un medesimo o differente contesto territoriale, rendendosi così non solo utile, ma indispensabile la necessità di complessivo accertamento che potrebbe, in ipotesi, realizzare un sensibile iato di tempo tra astratta acquisizione della notizia di reato e l'inizio del procedimento penale.

Solo se tale necessità non sussiste ed i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria, la loro separazione è frutto di una scelta del pubblico ministero che non può in alcun modo incidere sulla durata dei termini massimi di custodia previsti dall'art. 303 cod. proc. pen.

Ciò premesso, e tenute ferme le conclusioni sopra enunciate che impongono di limitare l'analisi alla desumibilità degli atti a far data dall'esecuzione della seconda misura, il ricorrente reitera deduzioni già adeguatamente ed esaustivamente affrontate dal Tribunale della cautela che ha indicato le ragioni per cui, al momento dell'adozione dell'ordinanza nell'aprile del 2016 (ma anche al momento dell'emissione del decreto che ha disposto il giudizio immediato ex art.455 cod. proc. pen.) non fossero concluse le indagini che, tra l'altro, riguardavano più ampio e complesso delitto associativo che vedeva coinvolte numerose persone oltre al [OSCURATO:PERSONA].

Infondata è la censura che vorrebbe accreditare la conoscenza del compendio oggetto della seconda ordinanza del 2018 al momento dell'emissione della prima, da un canto sminuendo la rilevanza dei verbali illustrativi dei collaboratori di giustizia Cardoni, Ianni (che nel primo procedimento risultano assumere la differente veste di persone offese del delitto di estorsione) e Deciu.

Non è esatto affermare che le dichiarazioni dei collaboratori inerenti la posizione del [OSCURATO:PERSONA] fossero in parte avvenute in epoca precedente rispetto alla seconda ordinanza ed avessero fatto riferimento al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione mafiosa successivamente contestata con la seconda ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha osservato che, da un canto le dichiarazioni dovevano essere cristallizzate con la redazione e trasmissione dei verbali illustrativi, propalazioni successive all'emissione della prima ordinanza, e, sotto altro rilevante e determinante profilo, che dette dichiarazioni avevano formato oggetto di delega per la verifica dei necessari riscontri ad opera di distinte forze di polizia (Carabinieri e Polizia di Stato); evenienza che fa ritenere anche generica la censura nella parte in cui non prende in esame l'osservazione secondo cui ^il compendio aveva ad oggetto non solo l'accertamento degli elementi a carico del ricorrente, ma anche di quelli necessari per ritenere sussistenti, nel suo complesso, i gravi indizi di colpevolezza a carico di altri soggetti responsabili di distinti reati che venivano trasmessi all'autorità requirente; quanto alle dichiarazioni di Ianni e Cardoni, con l'informativa del 10 marzo 2017 e, quanto alle propalazioni del Dociu, con l'informativa del 20 marzo 2017.

Detta data, anche a voler ritenere non necessaria l'informativa conclusiva del 21 giugno 2017 in cui venivano ricapitolate ed esaminate le fonti probatorie complessivamente raccolte, risulta certamente successiva sia all'emissione dell'ordinanza cautelare che al decreto con cui veniva disposto il giudizio immediato a carico del [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente, anche in sede di legittimità, ribadisce la completezza degli elementi a carico del [OSCURATO:PERSONA], senza minimamente confutare il dato messo in evidenza dal Tribunale che vedeva le indagini compendiate nelle informative sopra citate come necessarie per l'emissione della seconda misura; non solo perché utili a dimostrare l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio mafioso del clan Spada, ma anche perché completavano il quadro che consentiva di configurare l'esistenza, delineare la struttura ed accertare il numero di persone coinvolte nella contestata associazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] di merito ha messo in luce come dette informazioni potessero essere conosciute solo dopo aver analizzato le due distinte conclusive informative delle forze di polizia che avevano consentito di assegnare il rispettivo ruolo a tutti i sodali e delineare le finalità del sodalizio mafioso.

6. Da quanto sopra evidenziato consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 7.

L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al direttore dell'Istituto penitenziario per gli adempimenti di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma adito ex art. 310 cod. proc. pen. ha respinto l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a misura cautelare giusta ordinanza emessa dal G.i.p. di Roma il 22 gennaio 2018 per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso denominato clan Spada, avverso il provvedimento di rigetto della Corte di Assise di appello di Roma che aveva escluso la retrodatazione del titolo custodiale in carcere al momento dell'ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma (proc. N. 6087/2016 R.G.N.R.) in data 8 aprile 2016, differente misura denominata «operazione [OSCURATO:PERSONA]» relativa al delitto di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aggravato dal metodo mafioso in quanto commesso avvalendosi della forza intimidatrice derivante dalla evocata appartenenza al clan Spada. La Corte di Assise di appello ha ritenuto che la misura oggetto dì impugnazione in ordine alla quale si richiedeva l'inefficacia alla luce del differente termine di decorrenza, non potesse rientrare nell'ipotesi prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. in quanto i reati afferenti i due procedimenti sarebbero differenti e solo nati nell'ambito dello stesso contesto storico, mentre gli elementi confluiti nell'ordinanza di cui si richiede la retrodatazione risulterebbero più ampi e complessi per come ricostruiti attraverso le informative conclusive che avevano apprezzato le dichiarazioni del collaboratore Dociu, elementi non conosciuti al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare; detto apprezzamento aveva fatto escludere alla Corte di merito che i due procedimenti fossero frutto di artificiosa duplicazione e che le misure potessero essere adottate nel medesimo contesto in cui era stata adottata la prima misura cautelare emessa due anni prima nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame aveva condiviso il provvedimento della Corte di Assise di appello in ordine alla mancanza del requisito della desunnibilità dagli atti, ritenendo che i due procedimenti fossero nettamente distinti e separati tra loro anche geneticamente (il numero dei procedimenti di presentava differente sin dall'inizio delle relative indagini) e che gli elementi conosciuti al momento dell'emissione della prima misura non consentissero di ipotizzare l'adozione di altra ordinanza cautelare relativa all'esistenza dell'associazione mafiosa denominata clan Spada e della partecipazione alla stessa del [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], dopo aver posto in evidenza la cronologica sequenza delle due ordinanza di custodia cautelare (proc. n. 6087/2016 e 47412/2015), deduce l'illegittimità del provvedimento articolando tre motivi di seguito indicati. 2.1. Contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comnnmal, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza della connessione qualificata. Il ricorrente contesta la contraddittorietà dell'ordinanza là dove (testualmente) affermava che «non poteva essere attribuito alla circostanza che la tentata estorsione fosse stata commessa dai correi con metodo mafioso mediante l'evocazione della forza intimidatrice derivante dalla appartenenza al clan Spada, trattandosi di una connotazione della condotta estorsiva tenuta nei riguardi delle persone offese, risultata dotata di maggiore carica offensiva e capacità persuasiva». In particolare, censurava l'esclusa connessione qualificata pur in presenza di una tentata estorsione ai danni delle persone offese diretta all'esecuzione del programma delittuoso dell'associazione, negazione che risulta illogica tenuto conto che la tentata estorsione per cui era stato attinto da misura cautelare era aggravata dal metodo mafioso con espresso riferimento all'appartenenza al clan "Spada", medesimo clan di appartenenza di cui all'ordinanza cautelare successivamente applicata. Il dato risulta tanto più contraddittorio in quanto smentito dal contenuto della decisione di questa Corte di cassazione, poi trasfusa nella sentenza di merito della Corte di Assise di appello, che richiamava proprio la tentata estorsione finalizzata all'appropriazione dell'abitazione di edilizia economico-popolare dei coniugi Cardone come funzionale all'accrescimento e sostentamento del controllo criminale sul territorio del clan Spada. 2.2. Contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla desumibilità dagli atti. Tenuto conto di quanto sopra affermato in ordine alla connessione qualificata e considerato il dato a mente del quale l'azione penale era stata promossa in data precedente (9 agosto 2016) rispetto all'emissione della seconda misura cautelare, la difesa censura la contraddittorietà del provvedimento nella parte in cui aveva ritenuto che gli elementi a carico del [OSCURATO:PERSONA] non fossero già a disposizione della stessa autorità giudiziaria, tra l'altro impersonata dallo stesso magistrato requirente. Il contenuto dell'ordinanza faceva emergere come tutti gli atti di indagine fossero desumibili al momento del "rinvio a giudizio", tanto che i verbali illustrativi, gli ultimi dei quali relativi al collaboratore di giustizia Dociu ed al Cardone, parte offesa e collaboratore di giustizia, erano stati formati, rispettivamente, il 17 maggio e il 14 giugno 2016. Tutti gli elementi risulterebbero pertanto concludenti ai fini della rilevata desumibilità, circostanza ammesso dallo stesso Tribunale che aveva espressamente richiamato la decisività delle propalazioni dei tre collaboratori di giustizia, Cardone, Ianni e Dociu quali principali elementi di supporto per la dimostrazione del reato associativo. La difesa fa comunque presente come„ a prescindere da quanto rilevato in ordine alla desumibilità dagli atti al momento del rinvio a giudizio, sussista analoga desumibilità anche con riferimento all'emissione del primo titolo cautelare essendo a disposizione dell'autorità giudiziaria - in tale frangente - gli elementi necessari per poter delineare l'esistenza dell'associazione e la partecipazione del ricorrente; circostanza che, a prescindere da considerazione di natura soggettiva in capo all'autorità giudiziaria requirente, fanno retroagire gli effetti della seconda misura a far data dalla adozione della prima. In considerazione dell'esecuzione dell'ordinanza il 12 aprile 2016 tutti gli elementi sarebbero stati noti, mentre i verbali illustrativi non avrebbero modificato il quadro indiziario posto a base della seconda ordinanza. In tal senso deporrebbe una nota del [OSCURATO:PERSONA], Gruppo di Ostia, nucleo investigativo del 12 febbraio 2016 che compendiava gli interrogatori resi da Ianni e Cardoni. Secondo il ricorrente, la discrezionale scelta di attendere la compilazione dei verbali illustrativi da parte dell'autorità requirente non potrebbe mai giungere sino a legittimare una protrazione della custodia cautelare. 2.3. Illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla necessità di una ponderata assimilazione del materiale di indagine. Viene censurata la parte dell'ordinanza in cui il Tribunale ritiene possibile che la libertà dell'indagato possa subire una compressione sulla base di palesati tempi non previamente definibili di "assimilazione" del materiale a disposizione, aspetto non rilevante nel caso oggetto di ricorso in considerazione dell'inutilità delle informative dei Carabinieri del 10 marzo 2017 relative alle dichiarazioni di Cardoni e Ianni e della [OSCURATO:PERSONA], intitolata informativa finale, che avrebbe raccordato le indagini. Le informazioni rese dai propalanti, cui sopra è cenno, erano già note al Pubblico Ministero che aveva provveduto a raccogliere personalmente le dichiarazioni, mentre non rileva, ai fini della desumibilità degli atti, la circostanza che il pubblico ministero abbia discrezionalmente ritenuto di conferire una delega alle forze di polizia. La dimostrazione che gli atti fossero già a disposizione dell'autorità requirente emergerebbe, inoltre, da un passaggio dell'ordinanza impugnata in cui si evidenzia che il nome del [OSCURATO:PERSONA] non era contenuto nell'informativa finale del proc. n. 47412/2015, comparendo solo a seguito di pedissequa iscrizione nel registro delle persone indagate nella sola richiesta di misura cautelare; circostanza che deporrebbe per l'assenza di elementi sopraggiunti. Decisivo, inoltre, ai fini della ritenuta cessazione della permanenza risulta la parte del provvedimento in cui il Tribunale espressamente riconosce che nella citata informativa non si contestano ulteriori comportamenti a carico dei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. La decisione del Tribunale di Roma che ha escluso la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. ai fini della retrodatazione dei termini dell'ordinanza, risulta corretta e fedele ai principi espressi in materia da questa Corte.3. In ordine al primo motivo con il quale si deduce la sussistenza della connessione qualificata tra il delitto di tentata estorsione aggravata ex art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.) ed il delitto di associazione mafiosa oggetto della seconda ordinanza, il Tribunale della cautela, a fronte di analoga censura posta alla Corte di Assise di appello, ha correttamente rilevato la insussistenza dei presupposti richiamati dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Deve essere tenuto fermo il principio di diritto espresso da questa Corte secondo cui, ai fini della retrodatazione di cui all'art. 297 cod. proc. pen., la continuazione tra reato di associazione mafiosa (contestato al ricorrente nella veste di organizzatore) e reati-fine, aggravati dalla finalità mafiosa, è rilevante quando i reati fine sono stati già programmati, quanto meno nelle loro linee essenziali, sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso (Sez. 5, Sentenza n. 49224 del 06/06/2017, Anastasio, Rv. 271477 - 01). Decisione intervenuta in una ipotesi similare a quella sottoposta a scrutinio in cui è stata esclusa la retrodatazione della misura per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in relazione a precedente misura emessa per un'estorsione aggravata ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, commessa successivamente alla costituzione del vincolo associativo genetico.. In conformità a detto principio il Tribunale ha evidenziato, senza prendere in esame la pur decisiva verifica circa l'eventuale protrazione del reato permanente contestato al ricorrente quale organizzatore dell'associazione mafiosa denominata clan Spada ex art. 416-bis cod. pen., che i reati contestati nella seconda ordinanza non avevano un rapporto di connessione qualificata con quelli contenuti nella misura eseguita nell'aprile del 2016; associazione che, risalente al 2001, si era affermata sul territorio in maniera più incisiva a partire dal 2011 in conseguenza degli omicidi degli antagonisti. Corretta si rivela la parte della decisione cautelare che smentisce la sussistenza della connessione qualificata, mettendo in rilievo che al momento della formazione del sodalizio mafioso non potesse essere prevista la realizzazione dello specifico delitto contestato nella prima ordinanza, specie se valutato sotto la prospettiva del [OSCURATO:PERSONA]. Elemento assorbente dell'esclusa connessione qualificata che il Tribunale ben mette in evidenza analizzando la genesi del delitto realizzato ai danni dei coniugi Cardoni - Ianni. AI riguardo, significativo risulta il dato che vede il [OSCURATO:PERSONA], attraverso reiterate minacce, tentare di costringere a lasciare l'appartamento prospicente quello di [OSCURATO:PERSONA] che in quel posto si era stabilito appena due anni prima rispetto ai fatti commessi risalenti all'autunno del 2015; vicinanza tra appartamenti che aveva fatto ritenere conveniente a Spada l'appropriazione dell'immobile, evenienza niente affatto preordinabile (tanto meno per linee essenziali) al momento della nascita dell'associazione.La condotta delittuosa, pertanto, non poteva essere differentemente qualificata sotto l'aspetto funzionale rispetto alla contestata associazione mafiosa e non consentiva di apprezzare una difforme valutazione a cagione della contestazione dell'aggravante del metodo mafioso mediante l'evocazione della appartenenza al clan Spada. Il Tribunale della cautela ha ritenuto, altresì, determinante il dato secondo cui i due procedimenti erano sorti separatamente: il procedimento per associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen. era stato iscritto prima di quello che ebbe a condurre all'emissione ed applicazione dell'ordinanza cautelare per il delitto di tentata estorsione; misura applicata nell'aprile del 2016 che trovava la sua genesi nel ferimento di [OSCURATO:PERSONA] e nelle captazioni disposte proprio nei confronti dei congiunti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che commentavano l'estorsione ai loro danni da parte del clan Spada; il secondo aveva preso le mosse da un procedimento inizialmente a carico di ignoti e vedeva il [OSCURATO:PERSONA] iscritto nel registro delle notizie di reato solo in occasione della richiesta di misura cautelare. A fronte di adeguata ed esaustiva spiegazione in ordine alla esclusione della dedotta connessione qualificata, nessun rilievo assume la censura rivolta al provvedimento impugnato - di natura meramente lessicale - che evoca il contenuto della decisione della Corte di Assise di appello che fa riferimento al "medesimo contesto storico ambientale" in cui si sarebbe realizzato il delitto di estorsione; espressione ex se neutra con mera valenza descrittiva rispetto alla dedotta connessione qualificata utile ai fini dell'applicazione della disciplina della retrodatazione dei termini della misura cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Né risulta fondata la deduzione che, richiamando la motivazione della sentenza della Corte di Assise di appello, là dove osservava che gli episodi estorsivi diretti ad impossessarsi delle abitazioni di edilizia popolare occupate dai congiunti del Cardoni si inseriscono nella più vasta manovra dimostrativa degli Spada per accrescere e sostenere il controllo criminale del territorio. Ai fini della rilevanza processuale ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e conseguente configurabilità dell'istituto della continuazione di cui all'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., è necessaria la presenza di una fattispecie nnonosoggettiva o una fattispecie concorsuale in cui l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi (Sez. 1, n. 24718 del 22/05/2008, Molinaro, Rv. 240806, ma soprattutto, Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223, in motivazione v. Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347); mentre, per quel che riguarda la configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., pur non necessaria l'identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, è necessario che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223), rilevando la connessione teleologica a fini di retrodatazione limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri. Requisiti che, in ragione dell'esclusa programmazione del delitto tentato al momento della costituzione dell'associazione, come detto risalente negli anni, risultavano all'evidenza assenti. Sotto tale aspetto, invero, la censura risulta anche generica poiché non confuta in alcun modo il rilievo pur messo in evidenza dal Tribunale in ordine all'impossibilità che la tentata estorsione aggravata potesse essere oggetto di programmazione, seppure per grandi linee, al momento della costituzione del delitto associativo di remota origine e, pertanto, certamente precedente al trasferimento dello Spada e della moglie proprio di fronte all'abitazione occupata dai coniugi Cardoni. 4. Il secondo ed il terzo motivo, egualmente infondati, possono essere trattati unitariamente in quanto complessivamente censurano la non ritenuta desumibilità dagli atti. In termini generali deve essere ribadito il principio espresso da questa Corte secondo cui, in ipotesi di "contestazione a catena", quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali non esiste una connessione qualificata e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909). Nella citata decisione questa Corte ha osservato che la retrodatazione, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 408 del 2005, «costituisce un rimedio rispetto ad una scelta indebita dell'autorità giudiziaria, sia nel caso in cui (...) detta scelta sia avvenuta procrastinando, nell'ambito di uno stesso procedimento, l'adozione della misura, sia nel caso in cui essa sia avvenuta procrastinando l'inizio del secondo procedimento o tenendolo separato dal primo, come può avvenire per esempio non iscrivendo tempestivamente o separando alcune delle notizie di reato, ricevute o acquisite di propria iniziativa dal pubblico ministero». Differente risulta, quindi, l'ipotesi in cui gli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato, tali da necessitare di un'interpretazione tanto più necessaria allorché si tratta di dare un senso a colloqui intercettati, plurime risultanze afferenti numerosi reati commessi in un medesimo o differente contesto territoriale, rendendosi così non solo utile, ma indispensabile la necessità di complessivo accertamento che potrebbe, in ipotesi, realizzare un sensibile iato di tempo tra astratta acquisizione della notizia di reato e l'inizio del procedimento penale. Solo se tale necessità non sussiste ed i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria, la loro separazione è frutto di una scelta del pubblico ministero che non può in alcun modo incidere sulla durata dei termini massimi di custodia previsti dall'art. 303 cod. proc. pen. Ciò premesso, e tenute ferme le conclusioni sopra enunciate che impongono di limitare l'analisi alla desumibilità degli atti a far data dall'esecuzione della seconda misura, il ricorrente reitera deduzioni già adeguatamente ed esaustivamente affrontate dal Tribunale della cautela che ha indicato le ragioni per cui, al momento dell'adozione dell'ordinanza nell'aprile del 2016 (ma anche al momento dell'emissione del decreto che ha disposto il giudizio immediato ex art.455 cod. proc. pen.) non fossero concluse le indagini che, tra l'altro, riguardavano più ampio e complesso delitto associativo che vedeva coinvolte numerose persone oltre al [OSCURATO:PERSONA]. Infondata è la censura che vorrebbe accreditare la conoscenza del compendio oggetto della seconda ordinanza del 2018 al momento dell'emissione della prima, da un canto sminuendo la rilevanza dei verbali illustrativi dei collaboratori di giustizia Cardoni, Ianni (che nel primo procedimento risultano assumere la differente veste di persone offese del delitto di estorsione) e Deciu. Non è esatto affermare che le dichiarazioni dei collaboratori inerenti la posizione del [OSCURATO:PERSONA] fossero in parte avvenute in epoca precedente rispetto alla seconda ordinanza ed avessero fatto riferimento al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione mafiosa successivamente contestata con la seconda ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha osservato che, da un canto le dichiarazioni dovevano essere cristallizzate con la redazione e trasmissione dei verbali illustrativi, propalazioni successive all'emissione della prima ordinanza, e, sotto altro rilevante e determinante profilo, che dette dichiarazioni avevano formato oggetto di delega per la verifica dei necessari riscontri ad opera di distinte forze di polizia (Carabinieri e Polizia di Stato); evenienza che fa ritenere anche generica la censura nella parte in cui non prende in esame l'osservazione secondo cui ^il compendio aveva ad oggetto non solo l'accertamento degli elementi a carico del ricorrente, ma anche di quelli necessari per ritenere sussistenti, nel suo complesso, i gravi indizi di colpevolezza a carico di altri soggetti responsabili di distinti reati che venivano trasmessi all'autorità requirente; quanto alle dichiarazioni di Ianni e Cardoni, con l'informativa del 10 marzo 2017 e, quanto alle propalazioni del Dociu, con l'informativa del 20 marzo 2017. Detta data, anche a voler ritenere non necessaria l'informativa conclusiva del 21 giugno 2017 in cui venivano ricapitolate ed esaminate le fonti probatorie complessivamente raccolte, risulta certamente successiva sia all'emissione dell'ordinanza cautelare che al decreto con cui veniva disposto il giudizio immediato a carico del [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, anche in sede di legittimità, ribadisce la completezza degli elementi a carico del [OSCURATO:PERSONA], senza minimamente confutare il dato messo in evidenza dal Tribunale che vedeva le indagini compendiate nelle informative sopra citate come necessarie per l'emissione della seconda misura; non solo perché utili a dimostrare l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio mafioso del clan Spada, ma anche perché completavano il quadro che consentiva di configurare l'esistenza, delineare la struttura ed accertare il numero di persone coinvolte nella contestata associazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] di merito ha messo in luce come dette informazioni potessero essere conosciute solo dopo aver analizzato le due distinte conclusive informative delle forze di polizia che avevano consentito di assegnare il rispettivo ruolo a tutti i sodali e delineare le finalità del sodalizio mafioso. 6. Da quanto sopra evidenziato consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 7. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al direttore dell'Istituto penitenziario per gli adempimenti di
Sentenza Cassazione n. 37524/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris