CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37888/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e personalmente da ZAPPALA' IVAN, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 20/09/2022, della Corte d'appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o 6-19952/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN.DIRITTO 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per essere stati proposti, quello di [OSCURATO:PERSONA], da soggetto non legittimato (imputato personalmente), gli altri due ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) fuori dei casi previsti dalla legge. 1.1. [OSCURATO:PERSONA]: sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con Clli il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 591 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U. 21/12/2017, Aiello). 1.2.-3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: l'esito comune dei due distinti ricorsi ne consiglia la trattazione unitaria. La difesa dei due ricorrenti lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione, per mancanza della stessa (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.) nel testo della sentenza di appello, in riferimento alla misura della sanzione irrogata ed anche con riguardo (Rapisarda) al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, 602, comma 1 bis, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. In seguito alla reintroduzione del concordato in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto già previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen, e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità). Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dagli artt. 599-bis e 602, comma 1 bis, cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto 6-19952/2023 avviene per la rinuncia. all'impugnazione (Sez. 5, orcl. n. 29243, del 4;6/2018, Rv. 273194:01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755-01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Rv. 271258). Nel caso in esame, la rinuncia ai motivi di appello concernenti la responsabilità penale e la qualificazione circostanziale del fatto, in uno all'accordo raggiunto con la parte pubblica sul quantum della sanzione "proposta", ha determinato una preclusione processuale, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente ad oggetto l'entità della pena concordata. 2. Le diverse ipotesi di inammissibilità vanno comunque dichiarate con procedura de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., in quanto tutte previste dalla medesima disciplina normativa. 2.1. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 set