CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26776/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui si contesta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ed il travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità, in realtà attiene alla ricostruzione del fatto ed è comunque concettualmente errato, non essendo consentito dedurre la violazione dell'art.192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale-, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera b) -come nel caso- ovvero c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 04); tali deduzioni usualmente - ed ir(P?..ízinvo anche in questo caso - Apl.icanq la non corretta comprensione delle caratteristiche del giudizio di legittimità, la cui peculiare funzione è il controllo della motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispetto allo standard dell'intrinseca razionalità e della capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione, e non di svolgere un terzo grado di giudizio; significativo in tal senso, che il motivo non indichi alcuno dei vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) idonei ad elevare la critica alla motivazione al livello di critica di legittimità; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, sulla circostanza della minorata difesa, è meramente ripetitivo, a fronte di una motivazione (pg. 10) che spiega adeguatamente come l'uso dell'interfaccia online, abbia costituito uno 'scudo' alla capacità della vittima di essere oggetto di raggiro ed abbia facilitato gli esecutori a protrarre la condotta delittuosa, concretizzatasi in più episodi; rilevato che il terzo motivo, attinente a differenti aspetti del trattamento sanzionatorio e circostanziale, non considera che il giudizio sulla pena esula dallo scrutinio di legittimità, ogni qualvolta si esprima in una motivazione che, come nel caso si specie, si immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, nel caso concreto nemmeno dedotte; la Corte ha assolto al proprio onere motivazionale evidenziando, a pg. 13, le gravi modalità della condotta, il danno significativo, il mancato risarcimento e, infine, l'insidiosa organizzazione di mezzi; da ciò, l'inammissibilità, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis