CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 13890/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10808/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 86 S.R.L., in persona del curatore p.t. Avv. [OSCURATO:PERSONA] seppina Ivone, rappresentatoe difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA], n.33; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentatae difesadall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Alberico II, n.33; –controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 259/15, depositato il 13 marzo 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 13 marzo 2015, il Tribunale di Roma ha accolto l'op- posizione proposta dall'[OSCURATO:SOCIETA]. avverso lo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., ammettendo al passivo, in privilegio pignoratizio, un credito di Euro 12.064.902,15,oltre interessi al tasso convenzionale maturati dal 29 marzo 2011 al 31 dicembre 2011 ed interessi legali maturandi fino alla data della vendita, a titolo di restituzione di un finanziamento concesso alla [OSCURATO:SOCIETA]., holding del Gruppo cui apparteneva la società fallita , e da quest'ultima garantito mediante la costituzione in pegno di quote del fondo Diaphora 1ad essa appartenenti. Premesso che l'operazione posta in essere dalla società fallita, consi- stente nel conferimento del proprio patrimonio immobiliare in un fondo appo- sitamente costituito e nella successiva sottoscrizione di un contratto costitu- tivo di pegno a favore del ceto bancario, a garanzia del finanziamentocon- cesso alla capogruppo, costituiva atto esecutivo di un piano di risanamento dell'esposizione debitoria e di riequilibrio della situazione finanziaria delle so- cietà del Gruppo, la cui ragionevolezza era stata regolarmente attestata, il Tribunale ne ha escluso la revocabilità, ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d), del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ritenendo irrilevante, ai fini dell'ap- plicazione di tale esenzione, la circostanza che il professionista attestatore non avesse proceduto al riscontro della veridicità dei dati contabili, economici e finanziari posti a fondamento del piano. Precisato infatti che la ragione del ricorso al piano di risanamento consiste proprio nell'incentivare i creditori ed i terzi a partecipare alle operazioni volte a garantire il superamento della crisi d'impresa, grazie all'attestazione della veridicità dei dati aziendali e della rea- lizzabilità degli obiettivi prefissati, ha ritenuto che, in quanto estraneo alla predisposizione del piano e della relazione attestativa, il terzo non è tenuto a verificare la correttezza del giudizio di fattibilità espresso dal professionista, aggiungendo che il requisito della veridicità dei dati aziendali non era norma- tivamente previsto all'epoca della redazione dell'attestazione, ed osservando comunque che una diversa valutazione ex postdell'adeguatezza dell'attesta- zione scoraggerebbe i terzi dall'intraprendere operazioni di salvataggio delle imprese in crisi. Il Tribunale ha ritenuto inoltre che l'esenzione fosse applicabile anche alla azione revocatoria ordinaria, osservando che la riconducibilità della costitu- zione del pegno ad un piano di risanamento attestato come realizzabile con- sentiva di escludere la configurabilità della scientia damniin capo al terzo, e ritenendo irrilevante, a tal fine, la circostanza che dopo la predisposizione del piano l'impresa avesse deciso di mutare rotta e di concludere un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bisdella legge fall., dal momento che la mancata attuazione del piano avrebbe potuto incidere al più sulla revocabilità degli atti successivi. Ha escluso infine l'invalidità del pegno per difetto o illiceità della causa, rilevando l'insussistenza di elementi idonei ad evidenziare l'intento delle parti di violare norme imperative, alterare l'ordine pubblico economico o frodare gli altri creditori, dal momento che lo strumento utilizzato costituiva un mezzo per ottenere la finanza necessaria per il risanamento del Gruppo, e non già per consentire il soddisfacimento di alcuni di essi a danno degli altri. 2. Avverso la predetta sentenza il curatore del fallimento ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. L'[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1343, 1344 e 1345 cod. civ., dell'art. 98 della legge fall., degli artt. 116 e 167 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, cen- surando il decreto impugnato nella parte in cui ha escluso la nullità dell'atto costitutivo del pegno per illiceità della causa, senza tenere conto delle risul- tanze della relazione depositata ai sensi dell'art. 33 della legge fall. e di quella predisposta dal collegio di periti incaricato di approfondire le cause del disse- sto del Gruppo, da cui emergeva un accordo tra quest'ultimo e la Banca, volto ad aggravare il dissesto in danno degli altri creditori, al fine di consentire agl'istituti di credito di recuperare i loro crediti e di evitare la svalutazione degli stessi nei bilanci relativi all'esercizio 2009.2. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 67, terzo comma, lett. d), della legge fall., nel testo modi- ficato dall'art. 4 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, e degli artt. 2501-bis e 2501-sexies cod. civ. , nonché la nullità del decreto impugnato ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel ritenere su- perfluo il riscontro della veridicità dei dati aziendali, ai fini dell'esenzione dalla revocatoria, il Tribunale non ha considerato che la necessità del predetto re- quisito emergeva già dalla disciplina vigente all'epoca della redazione dell'at- testazione. Premesso infatti che il piano di risanamento deve risultare idoneo a consentire il riequilibrio dell'impresa, sulla base di un programma connotato da ragionevolezza, afferma che la verifica di tale requisito postula il possesso d'informazioni vere e complete sulla situazione dell'impresa, e quindi l'atte- stazione non solo della conformità dei dati aziendali alle risultanze delle scrit- ture contabili, ma anche della veridicità degli stessi. Precisato inoltre che, in mancanza del predetto riscontro, deve ritenersi ammissibile un vaglio giudi- ziario successivo in ordine all'idoneità ed alla ragionevolezza del piano, in caso di sopravvenuta insolvenza dell'imprenditore, osserva che tale verifica giusti- fica, nella specie, l'esclusione dell'operatività dell'esenzione, da un lato perché la mancata attestazione della veridicità dei dati incide sull'idoneità del piano a garantire il risanamento dell'impresa, dall'altro perché la Banca era perfet- tamente a conoscenza dell'impossibilità di raggiungere tale obiettivo, avendo assecondato le iniziative del Gruppo ed avendone condizionato le scelte. 3. Il primo motivo, con cui viene riproposta la questione concernente la nullità dell'atto costitutivo di pegno per illiceità della causa, è infondato. Come più volte ribadito da questa Corte, infatti, l'intento di ledere i diritti o le aspettative dei creditori non è di per sé illecito,non rinvenendosi nell'or- dinamento una norma che (come l'art. 1344 cod. civ. per il contratto in frode alla legge) vieti in via generale il compimento di attività negoziali pregiudi- zievoli per i terzi, sicché il negozio concluso con tale scoponon può ritenersi nulloper illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito deter- minante comune alle parti, dal momento che, a tutela di chi risulti danneg- giato da tale atto negoziale, l'ordinamento appresta rimedi speciali, comel'a- zione revocatoria, che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'ap- plicazione della sola sanzione dell'inefficacia (cfr. Cass., Sez. III, 17/05/2022, n. 15844; 31/10/2014, n. 23158; Cass., Sez. I, 28/09/2016, n. 19196). Correttamente, pertanto, il decreto impugnato ha escluso la nullità del pegno fatto valere dall'[OSCURATO:SOCIETA], non assumendo peraltro alcun rilievo, a tal fine, l'osservazione compiuta dal Tribunale, secondo cui, in assenza di altri elementi attestanti il comune intento delle parti di frodare i creditori, la mera finalità dell'operazione posta in essere tra la Banca ed il [OSCURATO:PERSONA], con- sistente nell'assicurare a quest'ultimo la finanza necessaria per il suo risana- mento, non consentiva di ritenere che la causa del contratto risiedesse nel soddisfacimento di alcuni creditori a danno degli altri: anche a voler ritenere provato che, come sostenuto dalla difesa del fallimento, l'accordo raggiunto tra l'[OSCURATO:SOCIETA] e le società del [OSCURATO:PERSONA] fosse volto a consentire al ceto bancario di recuperare i suoi crediti e di evitare di doverne operare la svalu- tazione in bilancio, dovrebbe comunque escludersi la nullità del contratto di finanziamento e del pegno costituito dalla società fallita a garanzia della re- stituzione, non risultando l'operazione in contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico economico, ma eventualmente assoggettabile a revoca- toria, in presenza dei relativi presupposti. 4. E' invece fondato il secondo motivo, volto a censurare la ritenuta ope- ratività dell'esenzione prevista dall'art. 67, terzo comma, lett. d), della legge fall.,per il mancato accertamento dei relativi presupposti. In tema di azioni revocatorie aventi ad oggetto gli atti posti in essere in esecuzione di un piano volto a consentire il risanamento dell'esposizione de- bitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanzia- ria, e con riguardo alle condizioni necessarie per l'operatività dell'esenzione prevista dall'art. 67, terzo comma, lett. d) , della legge fall. ( nel testo , appli- cabile ratione temporisalla fattispecie in esame, anteriore alle modifiche in- trodotte dall'art. 33, comma primo, lett. a), n. 1, del d.l.22 giugno 2012, n. 83,convertito con modificazioni dalla l egge 7 agosto 2012, n. 134 ) , questa Corte aveva infatti affermato che il giudice ha il dovere di compiere, con va- lutazione ex ante, una verifica mirataalla manifesta attitudine all'attuazione del piano di risanamento, del quale l'attooggetto di revocatoria da parte della curatela costituisce uno strumento attuativo ; nel contempo, essa aveva escluso che il sindacato del giudice potesse estendersi al riscontro della veri- dicità dei dati aziendali posti a fondamento del piano di risanamento, osser- vando che tale interpretazione della disposizione in esame, pienamente giu- stificata dal testo modificato dall'art. 33, comma primo, lett. a), n. 1 cit., non poteva ritenersi consentita dal testo originario, il cui diverso tenore legitti- mava una semplice verifica dei dati in chiave prospettica(cfr. Cass., Sez. VI, 21/10/2016, n. 26226; 19/07/2016, n. 14826; 5/07/2016, nn. 13719 e 13721).Quest'ultima affermazione, più volte ribadita, ha costituito peraltro oggetto di rimeditazione ad opera di una più recente pronuncia, la quale, nel confermare che al giudice è attribuito un potere di valutazione del piano, sia pure nei limiti della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferi- mento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, ha rilevato come anche in epoca anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 33 del d.l. n. 83 del 2012, l'art. 67, terzo comma, lett. d) della legge fall. presentasse un inequivocabile riferimento alla valutazione di veridicità dei dati aziendali e delle risorse disponibili, costituita dall'espresso richiamo agli artt. 2501-bise 2501-sexies cod. civ., disposizione quest'ultima che prevede espressamente l'acquisizione da parte dell'esperto di tutte le informazioni e documenti utili in relazione al progetto di fusione e la facoltà di procedere ad ogni necessaria verifica, correlata alla responsabilità per i danni causati dalla fusione stessa. E'stato d'altronde osservato che, anche sul piano dell'inter- pretazione funzionale e della ratio legis, l'attestazione del professionista in tanto può ritenersi idonea ad esprimere una valutazione di ragionevolezza del piano, in quanto si fondi su dati completi e veridici. Si è quindi concluso che la modifica introdotta dal d.l. n. 83 del 2012 non ha,sul punto, portata inno- vativa ma meramente esplicativa, limitandosi ed estrinsecare un requisito in- sito nella stessa logica del piano e dunque dell'esenzione in esame: la valu- tazione di ragionevolezza del piano presuppone infatti, a monte,la veridicità dei dati e la complessiva attendibilità della situazione aziendale, quali ele- menti sui quali detta valutazione non può che fondarsi, a pena di insanabile contraddittorietà ed inidoneità della stessa attestazione (cfr. Cass., Sez. I, 10/02/2020, n. 3018). Alla stregua dei predetti principi, che il Collegio condivide ed intende ri- badire anche in questa sede, non può condividersi il decreto impugnato, nella parte in cui, accertato che il pegno fatto valere dall'opponente era stato co- stituito a garanzia di un finanziamento concesso in attuazione di un piano di risanamento dell'esposizione debitoria e di riequilibrio della situazione finan- ziaria del gruppo di società di cui faceva parte quella fallita, ha ritenuto suffi- ciente, ai fini dell'operatività dell'esenzione dalla revocatoria prevista dall'art. 67, terzo comma, lett. d), della legge fall., l'attestazione della ragionevolezza del piano rilasciata da un professionista ai sensi di tale disposizione, esclu- dendo la necessità di un riscontro giudiziale non solo in ordine all'idoneità del piano a realizzare gli obiettivi in esso indicati, ma anche in ordine alla veridi- cità dei dati contabili, economici e finanziari sulla base dei quali esso era stato elaborato. Non merita consenso, in contrario,l'osservazione del Tribunale, secondo cui la sufficienza della predetta attestazione è necessariamente collegata alla posizione dei terzi contraenti degli atti esecutivi del piano, i quali, non es- sendo coinvolti né nella predisposizione dello stesso, né nella redazione della attestazione, non possono essere chiamati a rispondere o essere danneggiati da eventuali errori del professionista attestatore, sulla base di una valuta- zione ex postdell'adeguatezza dell'attestazione, la cui ammissibilità li scorag- gerebbe dall'intraprendere operazioni di salvataggio delle imprese in crisi. E' pur vero, infatti, che, come rilevato dal decreto impugnato, la finalità della previsione del piano di risanamento attestato consiste proprio nell'incentivare i creditori o i terzi, ed in particolare le banche, a partecipare alle operazioni volte al superamento della crisi d'impresa, attraverso il riconoscimento dell'e- senzione dalla revocatoria prevista dall'art. 67, terzo comma, lett. d), della legge fall.: ciò non significa, tuttavia, che l'ambito operativo di tale beneficio, destinato a tradursi in un pregiudizio per i creditori coinvolti nel successivo fallimento dell'impresa,possa essere esteso fino al punto da coprire i diritti acquisiti dai terzi contraenti in virtù della mera partecipazione all'esecuzione del piano, svincolata da qualsiasi forma di responsabilizzazione in ordine alle prospettive di realizzazione del risanamento, che rimarrebbero conseguente- mente affidate ad un'attestazione puramente formale, sottratta a l controllo giudizialesia in sede di formazione del piano che nell'ambito del successivo fallimento dell'imprenditore.La preoccupazione che, in quanto formulato sol- tanto all'esito del fallimento, il giudizio d'inidoneità del piano possa risultare condizionato dall'insuccesso del tentativo di risanamento, con conseguente lesione dell'affidamento riposto dai terzi in ordine all'operatività dell'esen- zione, la cui eventualità potrebbe scoraggiarne la partecipazione alla realiz- zazione del piano, deve ritenersi d'altronde fugata dalla precisazione, costan- temente ribadita da questa Corte, che, in quantoparametrata alla condizione del terzo contraente, la predetta valutazione dev'essere necessariamente condotta ex ante, cioè alla stregua della situazione esistente alla data dell'a- dozione del piano (cfr. Cass., Sez. I, 10/02/2020, n. 3018; 5/07/2016, n. 13719). 5. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'ac- coglimento del secondo motiv o d'impugnazione , con il conseguente rin vio della causa al Tribunale di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento