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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 26460/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 22/10/2020 della Corte d'appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni presentate nell'interesse della parte civile dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il ricorso venga dichiarato inammissibili o comunque rigettato. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato continuato.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando cinque motivi. 2.1 Con il primo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizi di motivazione in merito al rigetto della richiesta di patteggiannento formulata nel primo grado di giudizio in quanto subordinata alla concessione della sospensione condizionale.

In proposito il ricorrente lamenta che la Corte ha ritenuto fondato il rigetto della richiesta in ragione della non concedibilità del beneficio cui era subordinata a causa dei precedenti penali dell'imputato e dell'assenza di alcuna forma anche parziale di risarcimento.

In realtà l'unico precedente rilevante da cui l'imputato risulta gravato non sarebbe ostativo ai sensi dell'art. 163 c.p. 2ii riconoscimento del beneficio, mentre né lo stesso articolo, né quello successivo condizionerebbero la sua concessione al risarcimento del danno.

Non di meno la Corte non avrebbe fornito adeguata motivazione circa la non nneritevolezza della sospensione, senza tenere conto dell'eterogeneità del reato per cui si procede rispetto a quello di calunnia oggetto del citato precedente, del notevole intervallo di tempo intercorso tra gli stessi, delle difficili condizioni economiche in cui versava al tempo l'imputato e del fatto che egli ha riconosciuto immediatamente la propria colpa e contribuito al recupero di parte della refurtiva.

Non di meno la Corte non avrebbe considerato che al Giorgi, avendo già usufruito del beneficio, lo stesso doveva essere applicato subordinatamente all'esecuzione di una delle prestazioni prevista dall'art. 165 c.p. e comunque al lavoro di pubblica utilità, rimanendo dunque irrilevante il mancato risarcimento del danno, tanto più che la richiesta non poteva essere subordinata a tale adempimento al momento della richiesta di patteggiamento non essendosi ancora costituita la parte civile.

Infine erronea sarebbe l'affermazione per cui l'imputato non avrebbe provveduto al risarcimento, anche solo parziale, del danno, risultando invece che egli si è adoperato per recuperare la refurtiva e si è offerto di lavorare presso la proprietà della persona offesa. 2.2 Con il secondo motivo vengono dedotti vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, la cui prova sarebbe meramente indiziaria e fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, che pure si sarebbe tardivamente accorta della presunta effrazione della serratura della credenza in cui erano custoditi i beni di valore sottratti.

Analoghi vizi vengono denunziati con riguardo al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, peraltro fondato sul travisamento delle risultanze processuali in merito al presunto rifiuto da parte dell'imputato di elidere le conseguenze della propria condotta.

Ancora vizi di motivazione vengono dedotti con il quarto motivo in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., posto che l'imputato si è spontaneamente ed efficacemente operato per elidere o attenuare le conseguenze del reato. 2.3 Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente deduce infine erronea applicazione della legge penale in merito alla revoca, disposta nel primo grado di giudizio, della sospensione condizionale concessa con la precedente condanna riportata dall'imputato, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che legittimano tale decisione previste dall'art. 168 c.p. e comunque trattandosi di beneficio concesso in riferimento a pena patteggiata e ad un reato oramai estinto ai sensi dell'art. 445 comma 2 c.p.p. Ed in tal senso il giudice dell'appello avrebbe omesso il doveroso intervento correttivo.

3. Il 16 giugno 2022 il difensore dell'imputato ha depositato note d'udienza con le quali ha ribadito il contenuto dei motivi di ricorso a confutazione delle conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. Il primo motivo è infondato.

Correttamente, infatti, il Tribunale ha rigettato la richiesta di patteggiamento subordinata ai sensi dell'art. 444 comma 3 c.p.p. ostando comunque alla reiterata concessione del beneficio - di cui l'imputato aveva già usufruito in altra precedente occasione - il fatto che l'accordo negoziale non prevedeva espressamente la sua subordinazione ad una delle prestazioni previste dall'art. 165 c.p.p.

Come di recente ribadito dalle Sezioni Unite, infatti, nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sulla applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione pure su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia stata subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata (Sez.

U, n. 23200 del 27/1/2022, Boccardo).

Il difetto di pattuizione sulla subordinazione del beneficio ostava in ogni caso all'accoglimento della richiesta di applicazione della pena, rimanendo, dunque, irrilevante la motivazione posta a fondamento del rigetto della medesima trattandosi di quaestio iuris comunque esattamente risolta (ex multis Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Altrettanto corretta, per le medesime ragioni, deve conseguentemente ritenersi la decisione con cui la Corte territoriale ha respinto il motivo d'appello proposto sul punto, rimanendo anche in questo caso irrilevanti le ragioni poste a fondamento della medesima e le censure in proposito avanzate con il ricorso.

Quanto invece alla mancata concessione della sospensione condizionale all'esito della celebrazione del processo con rito ordinario, la decisione dei giudici del merito è ancor meno censurabile ostando al riconoscimento del beneficio il disposto dell'art. 164 quarto comma c.p., posto che la pena irrogata con la nuova condanna - un anno e due mesi di reclusione - una volta cumulata a quella in riferimento alla quale in precedente occasione lo stesso beneficio era stato concesso, supera il limite previsto dal primo comma dell'art. 163 c.p. Né rileva che la pena sospesa nella precedente occasione fosse stata applicata a seguito di patteggiamento e che il sottostante reato si sia nel frattempo estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p.

Infatti l'estinzione degli effetti penali conseguente all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione) deve intendersi limitata, con riguardo alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, sicchè, qualora sia stata applicata una pena detentiva, è necessario tenerne conto ai fini della valutazione richiesta, ex artt. 163 e 164, comma quarto, c.p. ai fini di una eventuale nuova concessione del beneficio (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 27589 del 22/03/2019, Costantini, Rv. 276076).

3. Il secondo motivo è, invece, inammissibile.

Con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. il ricorso non si è infatti compiutamente confrontato con la motivazione articolata dalla Corte territoriale, che non ha fondato la prova della circostanza esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, ma altresì su quelle dei suoi familiari e di uno degli operanti, nemmeno considerate dal ricorrente.

Non di meno, anche il narrato della persona offesa, è stato solo parzialmente considerato nel motivo in esame, avendo la sentenza precisato - rimanendo per l'appunto incontestata sul punto - che la sottrazione di beni dalla credenza è avvenuta in ben sette occasioni diverse e che la vittima, dopo aver rilevato il danneggiamento del meccanismo di chiusura del mobile aveva provveduto a farlo riparare una prima volta, per poi rinvenirlo nuovamente danneggiato, circostanza logicamente collegata alla ripetuta azione illecita dell'imputato.

4. Il terzo motivo è parimenti inammissibile.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore.

In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis Sez. 3, n. 19639 del 27/1/2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716).

Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio cli fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Legittimamente, dunque, la Corte ha giustificato la propria decisione in riferimento ai precedenti penali dell'imputato ed all'assenza di alcun effettivo contributo dell'imputato al risarcimento del danno sofferto della parte civile.

Quanto al presunto travisamento delle risultanze processuali relative al rifiuto dell'offerta della persona offesa all'imputato di pagare il proprio debito prestando la propria opera di imbianchino, si tratta di eccezione solo genericamente formulata e comunque non dirimente, risultando comunque sufficienti a giustificare il rigetto della richiesta difensiva gli altri parametri evocati dal giudice dell'appello.

5. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Per il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, la circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, seconda parte, c.p. - che contempla l'ipotesi dell'essersi, prima del giudizio e al di fuori del caso preveduto dall'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato - si riferisce a conseguenze del reato che non consistano in un danno patrimoniale o non patrimoniale, economicamente risarcibile, ai sensi dell'art.185 c.p., e, pertanto, non è applicabile ai reati che offendano il patrimonio (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 33188 del 08/04/2019, Bradanini, Rv. 276774).

6. E' invece fondato il quinto ed ultimo motivo.

Infatti, non ricorreva alcuna delle ipotesi previste dall'art. 168 c.p. per disporre la revoca della sospensione condizionale concessa all'imputato con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 settembre 2001, posto che il reato oggetto del presente procedimento non è stato commesso anteriormente a quello oggetto invece della menzionata pronunzia ovvero entro il termine di cui all'art. 167 C.p.

L'illegittimità della revoca comporta pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto e l'eliminazione della relativa statuizione.

Nel resto il ricorso deve invece essere rigettato e l'imputato deve essere condannato alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, da liquidarsi in complessivi euro 1.710, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 settembre 2001, che elimina.

Rigetta il ricorso nel resto.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sosten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 22/10/2020 della Corte d'appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni presentate nell'interesse della parte civile dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il ricorso venga dichiarato inammissibili o comunque rigettato. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato continuato. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando cinque motivi. 2.1 Con il primo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizi di motivazione in merito al rigetto della richiesta di patteggiannento formulata nel primo grado di giudizio in quanto subordinata alla concessione della sospensione condizionale. In proposito il ricorrente lamenta che la Corte ha ritenuto fondato il rigetto della richiesta in ragione della non concedibilità del beneficio cui era subordinata a causa dei precedenti penali dell'imputato e dell'assenza di alcuna forma anche parziale di risarcimento. In realtà l'unico precedente rilevante da cui l'imputato risulta gravato non sarebbe ostativo ai sensi dell'art. 163 c.p. 2ii riconoscimento del beneficio, mentre né lo stesso articolo, né quello successivo condizionerebbero la sua concessione al risarcimento del danno. Non di meno la Corte non avrebbe fornito adeguata motivazione circa la non nneritevolezza della sospensione, senza tenere conto dell'eterogeneità del reato per cui si procede rispetto a quello di calunnia oggetto del citato precedente, del notevole intervallo di tempo intercorso tra gli stessi, delle difficili condizioni economiche in cui versava al tempo l'imputato e del fatto che egli ha riconosciuto immediatamente la propria colpa e contribuito al recupero di parte della refurtiva. Non di meno la Corte non avrebbe considerato che al Giorgi, avendo già usufruito del beneficio, lo stesso doveva essere applicato subordinatamente all'esecuzione di una delle prestazioni prevista dall'art. 165 c.p. e comunque al lavoro di pubblica utilità, rimanendo dunque irrilevante il mancato risarcimento del danno, tanto più che la richiesta non poteva essere subordinata a tale adempimento al momento della richiesta di patteggiamento non essendosi ancora costituita la parte civile. Infine erronea sarebbe l'affermazione per cui l'imputato non avrebbe provveduto al risarcimento, anche solo parziale, del danno, risultando invece che egli si è adoperato per recuperare la refurtiva e si è offerto di lavorare presso la proprietà della persona offesa. 2.2 Con il secondo motivo vengono dedotti vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, la cui prova sarebbe meramente indiziaria e fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, che pure si sarebbe tardivamente accorta della presunta effrazione della serratura della credenza in cui erano custoditi i beni di valore sottratti. Analoghi vizi vengono denunziati con riguardo al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, peraltro fondato sul travisamento delle risultanze processuali in merito al presunto rifiuto da parte dell'imputato di elidere le conseguenze della propria condotta. Ancora vizi di motivazione vengono dedotti con il quarto motivo in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., posto che l'imputato si è spontaneamente ed efficacemente operato per elidere o attenuare le conseguenze del reato. 2.3 Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente deduce infine erronea applicazione della legge penale in merito alla revoca, disposta nel primo grado di giudizio, della sospensione condizionale concessa con la precedente condanna riportata dall'imputato, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che legittimano tale decisione previste dall'art. 168 c.p. e comunque trattandosi di beneficio concesso in riferimento a pena patteggiata e ad un reato oramai estinto ai sensi dell'art. 445 comma 2 c.p.p. Ed in tal senso il giudice dell'appello avrebbe omesso il doveroso intervento correttivo. 3. Il 16 giugno 2022 il difensore dell'imputato ha depositato note d'udienza con le quali ha ribadito il contenuto dei motivi di ricorso a confutazione delle conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Il primo motivo è infondato. Correttamente, infatti, il Tribunale ha rigettato la richiesta di patteggiamento subordinata ai sensi dell'art. 444 comma 3 c.p.p. ostando comunque alla reiterata concessione del beneficio - di cui l'imputato aveva già usufruito in altra precedente occasione - il fatto che l'accordo negoziale non prevedeva espressamente la sua subordinazione ad una delle prestazioni previste dall'art. 165 c.p.p. Come di recente ribadito dalle Sezioni Unite, infatti, nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sulla applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione pure su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia stata subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata (Sez. U, n. 23200 del 27/1/2022, Boccardo). Il difetto di pattuizione sulla subordinazione del beneficio ostava in ogni caso all'accoglimento della richiesta di applicazione della pena, rimanendo, dunque, irrilevante la motivazione posta a fondamento del rigetto della medesima trattandosi di quaestio iuris comunque esattamente risolta (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Altrettanto corretta, per le medesime ragioni, deve conseguentemente ritenersi la decisione con cui la Corte territoriale ha respinto il motivo d'appello proposto sul punto, rimanendo anche in questo caso irrilevanti le ragioni poste a fondamento della medesima e le censure in proposito avanzate con il ricorso. Quanto invece alla mancata concessione della sospensione condizionale all'esito della celebrazione del processo con rito ordinario, la decisione dei giudici del merito è ancor meno censurabile ostando al riconoscimento del beneficio il disposto dell'art. 164 quarto comma c.p., posto che la pena irrogata con la nuova condanna - un anno e due mesi di reclusione - una volta cumulata a quella in riferimento alla quale in precedente occasione lo stesso beneficio era stato concesso, supera il limite previsto dal primo comma dell'art. 163 c.p. Né rileva che la pena sospesa nella precedente occasione fosse stata applicata a seguito di patteggiamento e che il sottostante reato si sia nel frattempo estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p. Infatti l'estinzione degli effetti penali conseguente all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione) deve intendersi limitata, con riguardo alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, sicchè, qualora sia stata applicata una pena detentiva, è necessario tenerne conto ai fini della valutazione richiesta, ex artt. 163 e 164, comma quarto, c.p. ai fini di una eventuale nuova concessione del beneficio (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 27589 del 22/03/2019, Costantini, Rv. 276076). 3. Il secondo motivo è, invece, inammissibile. Con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. il ricorso non si è infatti compiutamente confrontato con la motivazione articolata dalla Corte territoriale, che non ha fondato la prova della circostanza esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, ma altresì su quelle dei suoi familiari e di uno degli operanti, nemmeno considerate dal ricorrente. Non di meno, anche il narrato della persona offesa, è stato solo parzialmente considerato nel motivo in esame, avendo la sentenza precisato - rimanendo per l'appunto incontestata sul punto - che la sottrazione di beni dalla credenza è avvenuta in ben sette occasioni diverse e che la vittima, dopo aver rilevato il danneggiamento del meccanismo di chiusura del mobile aveva provveduto a farlo riparare una prima volta, per poi rinvenirlo nuovamente danneggiato, circostanza logicamente collegata alla ripetuta azione illecita dell'imputato. 4. Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis Sez. 3, n. 19639 del 27/1/2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio cli fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Legittimamente, dunque, la Corte ha giustificato la propria decisione in riferimento ai precedenti penali dell'imputato ed all'assenza di alcun effettivo contributo dell'imputato al risarcimento del danno sofferto della parte civile. Quanto al presunto travisamento delle risultanze processuali relative al rifiuto dell'offerta della persona offesa all'imputato di pagare il proprio debito prestando la propria opera di imbianchino, si tratta di eccezione solo genericamente formulata e comunque non dirimente, risultando comunque sufficienti a giustificare il rigetto della richiesta difensiva gli altri parametri evocati dal giudice dell'appello. 5. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Per il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, la circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, seconda parte, c.p. - che contempla l'ipotesi dell'essersi, prima del giudizio e al di fuori del caso preveduto dall'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato - si riferisce a conseguenze del reato che non consistano in un danno patrimoniale o non patrimoniale, economicamente risarcibile, ai sensi dell'art.185 c.p., e, pertanto, non è applicabile ai reati che offendano il patrimonio (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 33188 del 08/04/2019, Bradanini, Rv. 276774). 6. E' invece fondato il quinto ed ultimo motivo. Infatti, non ricorreva alcuna delle ipotesi previste dall'art. 168 c.p. per disporre la revoca della sospensione condizionale concessa all'imputato con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 settembre 2001, posto che il reato oggetto del presente procedimento non è stato commesso anteriormente a quello oggetto invece della menzionata pronunzia ovvero entro il termine di cui all'art. 167 C.p. L'illegittimità della revoca comporta pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto e l'eliminazione della relativa statuizione. Nel resto il ricorso deve invece essere rigettato e l'imputato deve essere condannato alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, da liquidarsi in complessivi euro 1.710, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 settembre 2001, che elimina. Rigetta il ricorso nel resto. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sosten
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