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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08474/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.17938/2016R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] per il Credito allaCooperazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via dell’Elettronica n.20, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n.56/30/16della Commissione tributaria regionale della Sicilia, pronunciata in data 23 novembre 2015, depositatain data 11 gennaio 2016e non notificata. tributi r.g. n.17938/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre con quattro motivi contro l’ [OSCURATO:PERSONA] per il Credito alla Cooperazione (di seguito I.R.C.A.C.), che resiste con controricorso , avverso la sentenza n.56/30/16 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, pronunciata in data 23 novembre 2015, depositatain data 11 gennaio 2016 e non notificata, che ha accolto l’appello del contribuente contro la decisione n. 5 1 / 20 12 della Commissione tributaria provinciale di Palermo, che aveva rigettato il ricorso del l’istituto avverso il diniego tacito di rimborso del credito Irpeg risultante dal Modello 760/91.

2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che , ai sensi dell’art.2, comma 58, legge n.350/2003, l’amministrazione non poteva eccepire la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso, richiesto con istanza del 22 maggio 2009, del credito di imposta indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta 1990.

Inoltre, il giudice di appello riteneva che il credito fosse sufficientemente provato, perché contenuto nella dichiarazione relativa all’anno 1990.

3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 15 marzo 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 .

4. Il P.G., [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

Parte contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1.1. C on il primo motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.2934, 2937 e 2946 cod. civ. e r.g. n.17938/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell'art.2, comma 58 , l . 24 dicembre 2003, n.350, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.

Parte ricorrente sostiene che le conclusioni cui è pervenuta la C.t.r., in merito all'interpretazione del comma 58 dell'art.2 della Legge n.350/2003, sono del tutto errate, nella parte in cui ha ritenuto che la norma vieti all’Agenzia delle Entrate di eccepire la prescrizione e che tale assunto non sarebbe contraddetto neppure dall'Ordinanza della Corte Costituzionale n.112 del 29.5.2013, nella quale sarebbe chiarito che la norma era diretta a riequilibrare la posizione dei contribuenti che si erano avvalsi del condono fiscale, situazione ben diversa da quella relativa al rimborso di cui è causa .

1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art.2946 cod. civ., nonché dell'art.2,comma 58, l. 24 dicembre 2003, n.350 e dell'art.11 delle disp. sulle leggi in generale, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.

Sia pure subordinatamente al rigetto del primo motivo di impugnazione, parte ricorrente ritiene che i giudici di appello avrebbero comunque violato le norme richiamate per avere ritenuto applicabile la disposizione di cui comma 58 laddove già si era maturata la prescrizione del credito relativo all'anno 1990.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate sostiene che la possibilità di non eccepire la prescrizione, sebbene relativa alle dichiarazioni presentate fino al 1997 non poteva incidere su situazioni già definite per essersi già estinto il diritto al rimborso.

1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art.2697cod. civ., con riferimento alla prova del credito,in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.

L'Agenzia delle Entrate sostiene che i secondi giudici non avrebbero considerato che la semplice produzione della copia della dichiarazione, dalla quale risulti un credito di imposta, non appare r.g. n.17938/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sufficiente affinché sia assolto l'onere probatorio, considerato anche che l’ufficio non erapiù in possesso di alcuna documentazione, atteso il lungo lasso di tempo trascorso.

1.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt.5, 37, 38 e 44 d.P.R. 29 settembre 19873, n.602, nonché dell’art.1224 cod. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha riconosciuto in maniera automatica il risarcimento da svalutazione monetaria.2.1.

Il primo motivo è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento dei rimanenti.

2.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che questo collegio, all’odierna adunanza camerale, ha emesso ordinanza interlocutoria su analogo ricorso,intercorrente tra le stesse parti ed avente ad oggetto le medesime questioni, inviando gli atti alla Prima Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Pertanto, il presente ricorso va rinviato a nuovo ruolo in attesa delle successive determinazioni in ordine al ricorso n.17935/2016.

P.Q.M.

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo in attesa dell’esito del rinvio degli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.17938/2016R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] per il Credito allaCooperazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via dell’Elettronica n.20, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n.56/30/16della Commissione tributaria regionale della Sicilia, pronunciata in data 23 novembre 2015, depositatain data 11 gennaio 2016e non notificata. tributi r.g. n.17938/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre con quattro motivi contro l’ [OSCURATO:PERSONA] per il Credito alla Cooperazione (di seguito I.R.C.A.C.), che resiste con controricorso , avverso la sentenza n.56/30/16 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, pronunciata in data 23 novembre 2015, depositatain data 11 gennaio 2016 e non notificata, che ha accolto l’appello del contribuente contro la decisione n. 5 1 / 20 12 della Commissione tributaria provinciale di Palermo, che aveva rigettato il ricorso del l’istituto avverso il diniego tacito di rimborso del credito Irpeg risultante dal Modello 760/91. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che , ai sensi dell’art.2, comma 58, legge n.350/2003, l’amministrazione non poteva eccepire la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso, richiesto con istanza del 22 maggio 2009, del credito di imposta indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta 1990. Inoltre, il giudice di appello riteneva che il credito fosse sufficientemente provato, perché contenuto nella dichiarazione relativa all’anno 1990. 3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 15 marzo 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . 4. Il P.G., [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso. Parte contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. C on il primo motivo, l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.2934, 2937 e 2946 cod. civ. e r.g. n.17938/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell'art.2, comma 58 , l . 24 dicembre 2003, n.350, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. Parte ricorrente sostiene che le conclusioni cui è pervenuta la C.t.r., in merito all'interpretazione del comma 58 dell'art.2 della Legge n.350/2003, sono del tutto errate, nella parte in cui ha ritenuto che la norma vieti all’Agenzia delle Entrate di eccepire la prescrizione e che tale assunto non sarebbe contraddetto neppure dall'Ordinanza della Corte Costituzionale n.112 del 29.5.2013, nella quale sarebbe chiarito che la norma era diretta a riequilibrare la posizione dei contribuenti che si erano avvalsi del condono fiscale, situazione ben diversa da quella relativa al rimborso di cui è causa . 1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art.2946 cod. civ., nonché dell'art.2,comma 58, l. 24 dicembre 2003, n.350 e dell'art.11 delle disp. sulle leggi in generale, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. Sia pure subordinatamente al rigetto del primo motivo di impugnazione, parte ricorrente ritiene che i giudici di appello avrebbero comunque violato le norme richiamate per avere ritenuto applicabile la disposizione di cui comma 58 laddove già si era maturata la prescrizione del credito relativo all'anno 1990. In particolare, l'Agenzia delle Entrate sostiene che la possibilità di non eccepire la prescrizione, sebbene relativa alle dichiarazioni presentate fino al 1997 non poteva incidere su situazioni già definite per essersi già estinto il diritto al rimborso. 1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art.2697cod. civ., con riferimento alla prova del credito,in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. L'Agenzia delle Entrate sostiene che i secondi giudici non avrebbero considerato che la semplice produzione della copia della dichiarazione, dalla quale risulti un credito di imposta, non appare r.g. n.17938/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sufficiente affinché sia assolto l'onere probatorio, considerato anche che l’ufficio non erapiù in possesso di alcuna documentazione, atteso il lungo lasso di tempo trascorso. 1.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt.5, 37, 38 e 44 d.P.R. 29 settembre 19873, n.602, nonché dell’art.1224 cod. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha riconosciuto in maniera automatica il risarcimento da svalutazione monetaria.2.1. Il primo motivo è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento dei rimanenti. 2.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che questo collegio, all’odierna adunanza camerale, ha emesso ordinanza interlocutoria su analogo ricorso,intercorrente tra le stesse parti ed avente ad oggetto le medesime questioni, inviando gli atti alla Prima Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Pertanto, il presente ricorso va rinviato a nuovo ruolo in attesa delle successive determinazioni in ordine al ricorso n.17935/2016. P.Q.M. La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo in attesa dell’esito del rinvio degli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegna
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