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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 ottobre 2024

Cassazione n. 27956/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28504/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA]) rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] contro AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] di Caserta rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.

TRIB.REG.

CAMPANIA n. 3341 / 1 4 / 20 2 1 , depositata il 13 / 0 4 /20 2 1 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023 e dall’aggiornamento datato 04.10.24 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28504/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA]) rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] contro AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] di Caserta rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. CAMPANIA n. 3341 / 1 4 / 20 2 1 , depositata il 13 / 0 4 /20 2 1 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023 e dall’aggiornamento datato 04.10.24 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il
Decreto Cassazione n. 27956/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris