CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24023/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inanza del 13/11/2025 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la qualeha chiesto di dichiarare inammissibili i motivi sub 1) e sub 3) e annullare conrinvio l'ordinanza con riferimento al secondo motivo di ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 13 novembre 2025, il Tribunale di sorveglianza diCatanzaro rigettava il reclamo proposto dalla difesa del ricorrente avversol’ordinanza del magistrato di sorveglianza di Cosenza che aveva:a) parzialmente rigettato l’istanza di liberazione anticipata conriferimento al periodo:17.3.2021-17.9.202117.3.2023-17.9.2023in quanto nel corso del primo semestre, ovvero il 9.9.2021 e del secondo,ovvero in data 14.9.2023, il ricorrente aveva commesso due illeciti disciplinari,consistenti, rispettivamente, nel rifiuto di rientrare nella cella condivisa,pretendendo una sistemazione in una cella singola, e in un acceso diverbio conaltro detenuto, interrotto solo grazie all’intervento della [OSCURATO:PERSONA],condotte che evidenziavano una parziale adesione alle regole di trattamento eall’opera di rieducazione e la cui gravità non era inficiata dalle considerazionidifensive;b) dichiarato inammissibile l’istanza di liberazione anticipata con riferimentoal periodo di detenzione all’estero nei periodi:[OSCURATO:DATA_NASCITA] -7.3.201617.9.2019 – 3.11.2020in quanto inficiato dall’illecito disciplinare commesso il 12.3.2020, la cuigravità, desumibile dal tipo di condotta (illecito consistito nella detenzione di untelefono cellulare con caricabatteria) e dalla entità della sanzione inflitta (7 gg. diisolamento e 14 gg. di detenzione a livello base), doveva ritenersi tale dacompromettere l’intero periodo;e, infine,c) che il periodo:4.11.2020-17.3.2021 doveva ritenersi assorbito “in quanto il computo deisemestri è stato correttamente eseguito con decorrenza dal 17.9.2019 (data didetenzione iniziata all’estero) fino alla traduzione in Italia (5.11.2020)”.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando tre motivi che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., siriportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e) cod. proc. pen. censura la decisione laddove ha rigettato l’istanza diliberazione anticipata relativa all’intero periodo di detenzione trascorso all’estero,pari a 529 giorni (12.11.2015-7.3.2016 e 17.9.2019-3.11.2020) sulla base di ununico illecito disciplinare del 12.3.2020. Evidenzia che la valutazione di incidenzaè stata effettuata indistintamente sull’intero periodo, mentre avrebbe dovutoessere frazionato in semestri, valutando se, per ciascuno, la condotta erameritevole del beneficio e ciò anche in ragione del fatto che un semestre pienoera antecedente all’illecito e privo di sanzioni disciplinari, uno era segnato dallasanzione e vi era poi un ulteriore periodo di circa cinque mesi, privo di illecitidisciplinari che avrebbe dovuto essere congiunto al successivo periodo didetenzione in Italia (4.11.2020-17.3.2021), così da costituire un ulterioresemestre suscettibile di autonoma valutazione.Deduce, altresì, che non poteva essere automaticamente estesa lavalutazione negativa anche ai semestri precedenti, essendo possibile l’estensionesolo in caso di condotte particolarmente gravi e che, nel caso specifico, non erastata motivata l’estensione ai periodi contigui se non con un generico richiamoalla gravità dell’infrazione disciplinare. Inoltre, evidenzia che la lettura delladocumentazione smentisce quanto argomentato in ordine alla gravità, nonavendo il Tribunale tenuto conto né del contesto, né dell’entità della sanzioneinflitta, né del fatto che questa era stata anticipatamente revocata a seguito diverifiche dell’istituto penitenziario, il quale avevano accertato che il telefonocellulare non era del ricorrente. Non aveva, inoltre, considerato che, appena ilmese dopo, egli era stato premiato per la corretta condotta, e non aveva tenutoconto delle positive relazioni comportamentali cui erano seguiti anche tre encomitra il 2019 e il 2020. Il Tribunale aveva quindi omesso di valutare se l’illecitodisciplinare era indicativo di una condotta restia al processo di rieducazione enon lo aveva comparato con la condotta complessivamente tenuta, in tal modo,da un lato, facendo una non corretta applicazione dell’art. 54 legge n. 354 del1975 e, dall’altro, formulando una motivazione apodittica.Evidenziava che la violazione era vieppiù grave in quanto estesa anche adun periodo precedente lontanissimo (oltre 4 anni) nonché addirittura al periodosuccessivo.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., censura la decisione con riferimento alperiodo 4.11.2020-17.3.2021, trascorso presso la Casa circondariale di Ferraracon relazione di trattamento positiva, laddove ha ritenuto il periodo “assorbito”,“in quanto il computo dei semestri è stato correttamente eseguito condecorrenza dal 17.9.2019 (data di detenzione iniziata all’estero) fino allatraduzione in Italia (5.11.2020)”. Evidenzia che la motivazione non spiega leragioni dell’assorbimento, risolvendosi in una motivazione apparente e che ilperiodo doveva essere agganciato all’ultimo trascorso in detenzione all’estero,così realizzando almeno un ulteriore semestre pieno o, in ulteriore subordine,avrebbe dovuto agganciarlo al periodo successivo, iniziando il calcolo deisemestri dalla data della traduzione in Italia. Con la motivazione fornita, ilTribunale ha violato, secondo la difesa, il principio secondo il quale il Tribunaledeve individuare con chiarezza i semestri presi in esame e, per ciascuno,valorizzare gli elementi positivi o negativi in base ai quali concedere o negare ilbeneficio. Nel caso di specie, al contrario, il Tribunale non ha individuato in qualesemestre ha inserito il periodo in questione ed ha omesso qualunque valutazionesulla condotta relativa a detto periodo.2.3. Con il terzo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e) cod. proc. pen., ha censurato la decisione in relazione al periodo17.3.2021-17.9.2021 e 17.9.2023-17.3.2024, evidenziando che, anche in talecaso, era stato negato il beneficio in modo automatico, a fronte dei due illecitidisciplinari, senza valutarne l’incidenza sul percorso di rieducazione e senzamotivare in ordine alla effettiva gravità, così violando il principio già inprecedenza enunciato e fornendo una motivazione apparente.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsiinammissibili i motivi 1) e 3) del ricorso e l’accoglimento del secondo motivo conrinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Deve esaminarsi il profilo relativo all’interesse a ricorrereavverso il provvedimento impugnato alla luce della scarcerazione delricorrente per fine pena, intervenuta il 6.2.2026.Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse aimpugnare, così come prefigurata dall'art. 568, comma 4, cod. proc.pen., quale condizione dell'impugnazione e quale requisito soggettivodel diritto esercitato attraverso la proposizione del gravame, deveessere individuata in una prospettiva utilitaristica. Tale connotazioneutilitaristica dell'impugnazione risulta costituita da una finalitàprocessuale negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere lasituazione di svantaggio derivante dalla decisione giudiziale avverso laquale si ricorre, nonché da una finalità processuale positiva,consistente nel perseguimento di un'utilità per la posizione delricorrente, riguardante l'ottenimento di una decisione più vantaggiosarispetto a quella oggetto d'impugnazione, che, nel caso in esame,riguarda l'istanza di liberazione anticipata presentata da AbdulRahman [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 6624 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2012,Marinaj, Rv. 251693-01).Il requisito dell'interesse a impugnare deve essere concreto edgravame sia in quello della sua decisione, affinchè questa possa avereun'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verificadel giudice dell'impugnazione, costituita, nel caso di specie, dallalegittimità della pretesa del ricorrente di essere scarcerato prima delladata individuata quale fine pena.Tale requisito, quindi, presuppone una valutazione dellapersistenza, al momento della decisione adottata, di un interesseall'impugnazione in capo al ricorrente, la cui attualità doveva ritenersisussistente all'atto della proposizione del ricorso per cassazione e nondeve essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di dirittoeventualmente intervenuta con riferimento alla posizione detentiva delricorrente (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv.269199- 01; Sez. 6, n. 43952 del 13/10/2015, M., Rv, 265131-01).Nel caso in esame, il ricorrente risulta scarcerato il 6.2.2026,sicché, l'interesse alla pronuncia, sussistente alla data di proposizionedel ricorso, era venuto meno al momento della decisione.3. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.Poiché la sopravvenuta carenza di interesse è stata determinatada ragioni non imputabili al ricorrente, che prescindono da profili disoccombenza o di colpa, questi deve essere esonerato dall’obbligo dipagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniariaprevista dall’art. 616 cod. proc. pen. come conseguenza della suainammissibilità (Sez. 6, n. 12009 del 27/01/2026, Rv. 289538-01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]