CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 14565/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] t 1. Con decreto del 13 maggio 2021 la Corte di appello di Catania ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Tribunale della stessa città, il 20 febbraio 2019, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno per la durata di quattro anni ed ha disposto la confisca di beni mobili ed immobili intestati a terzi e ritenuti nella disponibilità, diretta o indiretta, del prevenuto. A tal fine, ha rilevato, da un canto, che i terzi interessati hanno proposto impugnazione senza essere muniti della prescritta procura speciale e, dall'altro, che [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha impugnato la misura di prevenzione personale, non ha interesse a contestare la sola insussistenza del rapporto fiduciario che, se comprovata, condurrebbe ad un risultato — il rigetto della richiesta di confisca, con restituzione dei beni ai formali titolari — per lui non foriero di alcuna apprezzabile conseguenza. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con unico atto, ricorsi per cassazione affidati ad un unico motivo, con il quale obiettano, in primis, che la declaratoria di inammissibilità dell'appello dei terzi interessati per carenza di procura speciale è frutto di non consentita applicazione analogica della disposizione codicistica al settore delle misure di prevenzione. Aggiungono, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che egli vanta un personale interesse all'accertamento dell'insussistenza della dedotta interposizione, incidente sulla perimetrazione temporale del formulato giudizio di pericolosità e sul complessivo giudizio di sproporzione tra entrate ed impieghi. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.2. Per quanto concerne la legittimazione ad impugnare dei terzi interessati, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che in tema di procedimento di prevenzione, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, può stare in giudizio solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ. (Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403) e che le impugnazioni proposte da soggetto sfornito di suddetta procura sono, per questa ragione, inammissibili (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894). Di tanto si sono, del resto, mostrati consapevoli i ricorrenti nel manifestare un generico dissenso rispetto al richiamato indirizzo, al quale il Collegio intende senz'altro attenersi. 3. In ordine, poi, all'interesse del proposto a contestare la fittizietà dell'intestazione ai terzi di beni che si assume essere nella sua disponibilità e, stante la sproporzione tra redditi ed investimenti, di presumibile derivazione illecita, occorre, innanzitutto, ricordare, anche in questo caso con il conforto di un consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, che «In materia di misure di prevenzione, nel caso di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del proposto che si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità )2, effettiva del bene in capo al terzo intestatario, mentre è ammissibile il ricorso del proposto che, senza negare l'esistenza del rapporto fiduciario, alleghi di aver acquistato i beni lecitamente, essendo portatore, in questo caso, di un interesse proprio all'ottenimento di una pronuncia che accerti la mancanza delle condizioni legittimanti l'applicazione del provvedimento» (Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv. 281389; Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822). Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'eventuale dimostrazione dell'effettiva appartenenza dei beni della . cui confisca agli apparenti titolari potrebbe condurre ad una rideterminazione della cornice temporale di espressione della sua pericolosità sociale, nonché ad un diverso esito del giudizio di sproporzione tra entrate ed uscite. Trattasi, è agevole replicare, di obiezioni che, astrattamente plausibili, trascurano come, nell'ambito del presente procedimento di prevenzione, Nizza sia stato attinto da una misura personale — calibrata, nell'an e nel quomodo, sull'apprezzamento delle manifestazioni di pericolosità sociale — che è ormai diventata definitiva per omessa impugnazione, sul punto, dell'originario decreto applicativo, sicché inesistente si palesa, in concreto, la refluenza del profilo dedotto sulla sua posizione.D'altro canto, va conclusivamente aggiunto, l'intestazione a terzi, anziché al proposto, di tutti i beni cui si riferiscono l'appello e, quindi, il ricorso per cassazione vale a privare, del pari, di qualsivoglia rilevanza, in vista del complessivo giudizio di sproporzione tra i redditi e gli impieghi di [OSCURATO:PERSONA], l'invocata, ipotetica esclusione di uno o più di essi dall'ambito della confisca. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in