CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07306/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2020 del TRIBUNALE di SAVONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Savona ha condannato l'imputata alla pena dell'ammenda in ordine al reato di cui all'art. 659 cod. pen., per aver abusato di strumenti sonori e recato, con tali rumori, disturbo alla quiete e al riposo delle persone. 2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto un'impugnazione qualificata come appello, deducendo: a) l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, essendo emersa in dibattimento una ricostruzione dei fatti tutt'altro che univoca ed, in quanto tale, inidonea a suffragare l'elemento oggettivo del reato; b) l'erronea valutazione dell'elemento soggettivo della contravvenzione, non sussistendo "alcuna volontà" nella condotta contestata alla ricorrente; c) la mancata considerazione della speciale tenuità del fatto, essendo la donna incensurata e non potendosi definire la sua condotta abituale; d) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e degli altri benefici di legge, in assenza di motivazione adeguata in punto di pena; e) la richiesta di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, finalizzata all'acquisizione della certificazione medica riguardante la ricorrente, utile per valutare il suo comportamento processuale nonché l'elemento soggettivo del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente l'impugnazione deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. Tale ultima disposizione esclude testualmente l'appellabilità delle sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda (comma 3), come avvenuto, nel presente procedimento. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché consiste nel tentativo di ottenere da questa Corte una ricostruzione e una valutazione alternative dei fatti, precluse in sede di legittimità; di talché le censure formulate non possono essere ricondotte, neanche in via interpretativa, alle categorie dell'art. 606 cod. proc. pen. È sufficiente qui richiamare i più significativi passaggi dell'analitica motivazione della sentenza impugnata per considerare quanto i rilievi difensivi risultino del tutto inconferenti o, comunque, diretti alla mera prospettazione di ricostruzioni alternative del fatto. Ricostruendo con chiarezza il quadro istruttorio, la sentenza reca argomentazioni del tutto logiche e coerenti e, in particolare: a) quanto alla valutazione delle risultanze istruttorie e dell'elemento oggettivo del reato, si chiarisce puntualmente che la responsabilità penale dell'imputata era pienamente provata in quanto il fatto che i suoni provenienti dall'abitazione della medesima avessero superato i limiti normali di tollerabilità era riscontrato da una serie di elementi convergenti, tra cui le deposizioni testimoniali dei vicini condomini, dei carabinieri e dei vigili del fuoco giunti sul luogo; b) quanto all'elemento soggettivo del reato, in modo altrettanto chiaro e puntuale si argomenta in ordine alla sussistenza della condotta in contestazione, ritenendola in concreto idonea ad infastidire un numero indeterminato di persone sia all'interno che all'esterno del condominio e non essendo plausibile, in quanto non corroborata da alcun elemento probatorio, la versione alternativa prospettata dalla difesa, secondo cui ci sarebbe stata una mera dimenticanza della radio accesa e non una volontarietà in tale condotta; c) quanto, invece, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, si è ritenuto sufficiente porre in rilievo come la condotta fosse volontaria, di non minima entità e che dalla stessa fosse derivato un impiego considerevole di energie da parte delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco; d) quanto, infine, al diniego delle circostanze attenuanti e degli altri benefici di legge, si giustifica in modo coerente e logico il trattamento sanzionatorio riservato all'imputata, alla luce della mancanza di elementi positivi di giudizio, per la chiara natura dolosa della condotta, pervicacemente reiterata, che induce ad escludere che la medesima, continuando a tenere condotte turbative della tranquillità altrui, si possa astenere in futuro dal compiere atti della stessa specie. 2. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2