CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 33018/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; .? udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato - che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto sono personali e quindi proposti in. violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; peraltro, le censure proposte con gli atti di ricorso sono del tutto generiche; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione del carattere personale e della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 4000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente