CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 13556/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 20372-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], e della consolidata [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1221/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che le società contribuenti ricorrono avverso la sentenza della CTR per il Piemonte che ha confermato la pronuncia della CTI' di Torino, ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di consolidato di gruppo, di accantonamento per indennità di amministratore e di relativa autonomia decisionale; che la parte pubblica ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte privata ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni e chiedendo la remissione in pubblica udienza; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che con l'unico motivo si propone censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione artt. 105 e 109 d.P.R. n. 917/1986, violazione art. 2389 c.c., falsa applicazione art. 50 e 95 d.P.R. n. 917/1986, nonché art. 2120 c.c., per aver la CTR assimilato -anche nella quantità- la deducibilità degli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori (TFM) al trattamento di fine rapporto dei dipendenti (TFR); che non sussiste l'esigenza di rimettere gli atti alla pubblica udienza, in ragione dell'orientamento consolidato della Sezione; che, infatti, in tema di imposte sui redditi, e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, gli accantonamenti effettuati da Ric. 2020 n. 20372 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- una società in favore dei propri amministratori, relativi al trattamento di fine rapporto, sono deducibili quali componenti negativi solo se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, in quanto il rinvio che l'art. 70, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (attuale art. 105, comma 4) opera al precedente art. 16 (attuale art. 17) è un rinvio pieno, non limitato all'identificazione della categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l'indennità, ma esteso alle condizioni richieste dalla lettera c) dell'art. 16. (così Cass. V, n. 18752/2014, cfr. altresì, n. 16787/2016; n. 26431/2018; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.millecento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dov