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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 settembre 1992

Cassazione n. 26306/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 104) [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 28 novembre 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Palermo che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi: illogicità della motivazione con riguardo all'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità; violazione di legge con riguardo all'art. 75 d.P.R. 309/1990.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con un motivo non specifico e uno non consentito.

Il primo motivo dedotto non è specifico, non essendo scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, prospettando deduzioni generiche e assertive, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.

Il secondo motivo non è consentito in sede di legittimità poiché esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alle ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato, di fatto reitera le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, vagliate da parte della Corte territoriale.

I giudicanti hanno motivatamente osservato che la droga rinvenuta era frazionata in un congruo numero di dosi e, anche a seguito del maldestro tentativo di occultare lo stupefacente compiuto nel corso della perquisizione, hanno logicamente concluso nel senso della destinazione allo spaccio dello stupefacente.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 104) [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 28 novembre 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Palermo che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi: illogicità della motivazione con riguardo all'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità; violazione di legge con riguardo all'art. 75 d.P.R. 309/1990. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con un motivo non specifico e uno non consentito. Il primo motivo dedotto non è specifico, non essendo scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, prospettando deduzioni generiche e assertive, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Il secondo motivo non è consentito in sede di legittimità poiché esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alle ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato, di fatto reitera le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, vagliate da parte della Corte territoriale. I giudicanti hanno motivatamente osservato che la droga rinvenuta era frazionata in un congruo numero di dosi e, anche a seguito del maldestro tentativo di occultare lo stupefacente compiuto nel corso della perquisizione, hanno logicamente concluso nel senso della destinazione allo spaccio dello stupefacente. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il
Sentenza Cassazione n. 26306/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris