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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 22716/2022

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a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/4/2021 della Corte di appello di Perugia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i comuni motivi di ricorso, relativi alla utilizzazione del documento del 17 febbraio 2014, per asserita mancanza dei requisiti formali che dovrebbero assistere un documento proveniente da autorità amministrativa estera e omessa effettuazione di perizia, motivi che peraltro costituiscono la mera riedizione di quelli di appello e sui quali insiste la memoria proposta dai ricorrenti in vista dell'odierna udienza, si caratterizzano per la genericità dei rilievi ed aspecificità delle censure che non si confrontano con il reale contenuto della sentenza che, ai fini della responsabilità, ha valorizzato le dichiarazioni in dibattimento dell'agente di polizia che aveva eseguito le indagini pervenendo alla conclusione della falsità della denuncia di furto dell'autovettura e, quindi, illiceità del conseguito indennizzo (artt. 640 e 367 cod. pen.) per i quali i ricorrenti sono stati condannati; che, in presenza di ricorsi inammissibili, è irrilevante la intervenuta prescrizione dei reati, successiva alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. .

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere estensore I [OSCURATO:PERSONA]cZno [OSCURATO:PERSONA] ellis [OSCURATO:PERSONA]. i O Gi oggi, --

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/4/2021 della Corte di appello di Perugia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i comuni motivi di ricorso, relativi alla utilizzazione del documento del 17 febbraio 2014, per asserita mancanza dei requisiti formali che dovrebbero assistere un documento proveniente da autorità amministrativa estera e omessa effettuazione di perizia, motivi che peraltro costituiscono la mera riedizione di quelli di appello e sui quali insiste la memoria proposta dai ricorrenti in vista dell'odierna udienza, si caratterizzano per la genericità dei rilievi ed aspecificità delle censure che non si confrontano con il reale contenuto della sentenza che, ai fini della responsabilità, ha valorizzato le dichiarazioni in dibattimento dell'agente di polizia che aveva eseguito le indagini pervenendo alla conclusione della falsità della denuncia di furto dell'autovettura e, quindi, illiceità del conseguito indennizzo (artt. 640 e 367 cod. pen.) per i quali i ricorrenti sono stati condannati; che, in presenza di ricorsi inammissibili, è irrilevante la intervenuta prescrizione dei reati, successiva alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. . Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere estensore I [OSCURATO:PERSONA]cZno [OSCURATO:PERSONA] ellis [OSCURATO:PERSONA]. i O Gi oggi, --
Sentenza Cassazione n. 22716/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris