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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 11838/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 02/11/2021, decidendo quale giudice del rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza del Tribunale isf,D di Napoli, in data 10/12/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], così come riformata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 con le concesse circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denunzia la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sulla contestata recidiva risulta essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità (si veda, in proposito, pag. 5 sull'identità del bene giuridico leso dalle condotte delittuose infraquinquennali del ricorrente, puntualmente indicate, sinonimo di maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 02/11/2021, decidendo quale giudice del rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza del Tribunale isf,D di Napoli, in data 10/12/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], così come riformata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 con le concesse circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denunzia la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sulla contestata recidiva risulta essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità (si veda, in proposito, pag. 5 sull'identità del bene giuridico leso dalle condotte delittuose infraquinquennali del ricorrente, puntualmente indicate, sinonimo di maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11838/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris