CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 novembre 2024
Cassazione n. 23463/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Palermo ha revocato il beneficio della sospensione condizionale, concesso a COLLICA Rachele con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 23/09/2015, parzialmente riformata dalla Corte d'Appello con sentenza del 09/03/2016 (irrev. il 04/11/2016). Il provvedimento è stato emesso dopo aver preso atto della inottemperanza, da parte della COLLICA, all'ordine di demolizione del manufatto abusivo entro i novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza (demolizione cui era stata subordinata la concessione della sospensione condizionale). 2. Ricorre per cassazione la COLLICA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione della pena, essendo trascorso oltre un quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza, ed essendo il procedimento per la revoca della sospensione condizionale stato avviato in data successiva allo spirare del predetto quinquennio. Al riguardo, il difensore lamenta la mancata pronuncia sulla richiesta declaratoria di estinzione, richiamando precedenti giurisprudenziali a sostegno della tesi secondo cui il decorso del quinquennio deve essere calcolato a far data dal novantesimo giorno successivo al passaggio in giudicato (ovvero dallo scadere del termine in cui la COLLICA si sarebbe potuta utilmente attivare per ottemperare all'ordine). 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, richiamando un precedente in tema di revoca della sospensione per inottemperanza agli obblighi imposti, secondo cui il dies a quo deve essere individuato in quello in cui il provvedimento di revoca diviene definitivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Questa Suprema Corte, con orientamento ormai del tutto consolidato, ha chiarito che «il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito del verificarsi delle condizioni per la revoca della sospensione condizionale consistenti nell'inadempimento dell'obbligo di demolizione delle opere abusive cui la stessa era stata subordinata, decorre dal giorno successivo a quello entro cui l'interessato avrebbe potuto procedere a detta demolizione» (Sez. 3, n. 15589 del 10/12/2019, dep. 2020, Monosi, Rv. 278838 - 01). Tale decisione - alla quale si è uniformata la giurisprudenza successiva: cfr. da ultimo Sez. 3, n. 42476 del 14/10/2024, Bello - ha illustrato, in termini esaustivi e pienamente convincenti, l'aderenza di tale interpretazione ai principi espressi dalle Sezioni Unite sulla "contigua" questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione della pena, nell'ipotesi in cui l'esecuzione di quest'ultima sia subordinata alla revoca dell'indulto: questione risolta nel senso della decorrenza del predetto termine dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 - 01). Coglie allora nel segno il rilievo difensivo concernente la mancata valutazione dell'istanza formulata nel corso del procedimento di revoca della sospensione condizionale, definito con l'ordinanza in questa sede impugnata, emessa in data 2 27/11/2024, mentre la sentenza della Corte di Appello di Palermo, pronunciata nei confronti della COLLICA, era divenuta irrevocabile in data 04/11/2016. Da ciò consegue l'annullamento di quest'ultima, con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo per nuovo esame alla luce dei principi qui in precedenza richiamati, e di quello per cui «il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica alle pene principali ed accessorie, ma non alle sanzioni amministrative, tra le quali rientra l'ordine di demolizione delle opere edilizie abusivamente realizzate, il quale conserva la sua natura di sanzione amministrativa anche se irrogato con provvedimento giurisdizionale» (Sez. 3, n. 34297 del 05/07/2007, Moretti, Rv. 237220 - 01. In senso conforme, tra le altre, cfr. Sez. 3, n. 28978 del 08/04/2016, M irag li uolo). P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Pa