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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29818/2026

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e di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];esaminata la memoria fatta pervenire in data 29 aprile 2026 con la quale sichiede la trattazione in udienza partecipata e si conclude ribadendo i motivi diricorso, con richiesta di fissazione presso la sezione ordinaria di questa Corte.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORitenuto, preliminarmente, che è inammissibile l’istanza di trattazione incamera di consiglio partecipata, modalità di trattazione non ammessa nel caso dirito introdotto ai sensi degli artt. 610 e 611, comma 1, cod. proc. pen.Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Ancona ha rigettatol’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione proposta dalcondannato relativamente a reati giudicati con tre sentenze definitive tutterelative a reati di estorsione, la prima anche a quello di cui all’art. 416-bis cod.pen.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione è affidato a quattro motivi(violazione di legge in relazione all’art. 671, comma 2, cod. proc. pen. erroneavalutazione del novum – primo motivo: vi è un documento che il ricorrenteindica essere un manoscritto contabile del sodalizio, elemento nuovo maivalutato in sede di cognizione sede nella quale era stata respinta la richiesta dicontinuazione; vizio di motivazione – secondo motivo: il giudice dell’esecuzioneha escluso per i reati di cui alle sentenze n. 1 e 3 dell’istanza la continuazionepur a fronte di elemento nuovo perché già esclusa, per queste sentenze, in sededi cognizione mentre la Difesa assume che mai il giudice della cognizione erastato interessato di verificare la sussistenza del vincolo della continuazione con ifatti di cui alle sentenze sub nn. 1 e 2; vizio di motivazione sul manoscrittocontabile del clan Contini – terzo motivo: il manoscritto non è mai stato valutatodal Giudice della cognizione, inoltre, la Difesa ha dimostrato che, dal 1999, Costaera già affiliato al clan Contini e percepiva lo stipendio e che non era stataindicata, in sede di cognizione, la data di inizio della partecipazione al sodalizio,mentre il manoscritto prova la partecipazione sino al 1999 e quindi ben possonoessere connesse al reato associativo le estorsioni di cui alle sentenze sub nn. 2 e3, commesse tra il 2002 e il 2005); vizio di motivazione con riferimento allarichiesta continuazione tra reati di cui alle sentenze nn. 2 e 3 che doveva essereesaminata disgiuntamente – quarto motivo).Rilevato che si tratta di censure inammissibili perché i motivi sonoriproduttivi dell’istanza del 9 settembre 2025 e tendono ad ottenere una nuovavalutazione, di merito, delle ragioni poste a sostegno dell’invocatoriconoscimento della continuazione a fronte di una motivazione completa, laquale non presenza alcun vizio di motivazione (v. p. 2 – 3 del provvedimentoimpugnato) rilevabile nella presente sede.[OSCURATO:PERSONA] che il Giudice dell’esecuzione valorizza l’esistenza non solo delgiudicato in cognizione che ha rigettato la richiesta di continuazione tra imedesimi reati di cui alle sentenze nn. 1 e 3 dell’istanza del 9 settembre 2025,ma anche l’esistenza di un giudicato esecutivo su precedente istanza dicontinuazione riguardante i reati di cui alle stesse tre sentenze (decisa conordinanza della Corte di appello del 14 febbraio 2025, confermata da questaCorte, sezione Prima penale, con sentenza n. 27228 – 25 del 23 aprile 2025),circostanza con la quale il ricorso non si confronta.Rilevato, comunque, che la preclusione derivante da detti giudicati non parepossa essere superata dall’indicazione del novum asseritamente rappresentatodal “manoscritto contabile” descritto dal ricorrente di cui, tuttavia, non siprecisano, puntualmente, i contenuti, né si specifica, se non in manieraassertiva, il mancato esame da parte dei giudici, di cognizione o di esecuzione,già investiti plurime volte della medesima richiesta, rinviando per tale aspetto,genericamente, alla lettura di tutti i provvedimenti di merito in atti (v. p. 5 delricorso per cassazione ove si assume che il manoscritto è elemento nuovosottoposto per la prima volta alla cognizione di un giudicante – la lettura di tutti iprovvedimenti in atti certifica tale circostanza – mai sottoposto alla cognizionené dei giudici di merito né dei giudici dell’esecuzione nei procedimenti relativi aCosta).Rilevato che è pacifico che la preclusione del cd. giudicato esecutivo operaper le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per lequestioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma nondedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisionedefinitiva (Sez.

U, n. 18288 del 21/01/2010, Beschi, Rv. 246651 – 01; Sez. 1, n.36547 del 18/09/2025, Sorgente, Rv. 288873 – 01; Sez. 1, n. 27712 del01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786 – 01; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015,Conti, Rv. 262596-01; Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010, Nicolini, Rv. 248319)[OSCURATO:PERSONA] che il descritto principio, secondo cui il provvedimento in tema diesecuzione o cognizione, in relazione ad istanza di riconoscimento dellacontinuazione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuovadecisione sullo stesso oggetto rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettinonuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche, non può che riguardareesclusivamente quegli elementi sopravvenuti ovvero preesistenti dei quali non sisia tenuto conto ai fini della decisione anteriore, ma che possano costituireoggetto di un’utile, autonoma valutazione, tale non essendo un singolodocumento il quale, comunque, non potrebbe essere considerato ex se, comepretenderebbe la Difesa, attraverso un’estrapolazione dal complessivo materialeprobatorio raccolto nei confronti del condannato in sede di cognizione.[OSCURATO:PERSONA], altresì, che l’altro documento (sentenza del 2001 resa nei confrontidi altro soggetto, relativa a fatti commessi entro il 1999) ha costituito oggetto divalutazione di merito da parte del giudice dell’esecuzione e valutato comeinidoneo a dimostrare l’appartenenza al sodalizio da parte di Costa, dal 1998 al2012, peraltro, risultando accertata, con sentenza definitiva, la partecipazione alclan del ricorrente a partire dal 2011.[OSCURATO:PERSONA], infine, che i fatti di cui alla sentenza sub 2 risultano esserestati in esame a p. 3 e, rispetto a questi, viene espressamente escluso il vincolodella continuazione con valutazione di merito ineccepibile, dunque, non rivedibilenella presente sede posto che con ragionamento, di puro merito, si esclude laritenuta continuazione riguardando il provvedimento fatti distanti nel tempo.Ritenuta la tardività della memoria fatta pervenire il 29 aprile 2026 con laquale, comunque, sono stati svolti i medesimi argomenti prospettati conl’articolato ricorso.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];esaminata la memoria fatta pervenire in data 29 aprile 2026 con la quale sichiede la trattazione in udienza partecipata e si conclude ribadendo i motivi diricorso, con richiesta di fissazione presso la sezione ordinaria di questa Corte.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORitenuto, preliminarmente, che è inammissibile l’istanza di trattazione incamera di consiglio partecipata, modalità di trattazione non ammessa nel caso dirito introdotto ai sensi degli artt. 610 e 611, comma 1, cod. proc. pen.Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Ancona ha rigettatol’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione proposta dalcondannato relativamente a reati giudicati con tre sentenze definitive tutterelative a reati di estorsione, la prima anche a quello di cui all’art. 416-bis cod.pen.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione è affidato a quattro motivi(violazione di legge in relazione all’art. 671, comma 2, cod. proc. pen. erroneavalutazione del novum – primo motivo: vi è un documento che il ricorrenteindica essere un manoscritto contabile del sodalizio, elemento nuovo maivalutato in sede di cognizione sede nella quale era stata respinta la richiesta dicontinuazione; vizio di motivazione – secondo motivo: il giudice dell’esecuzioneha escluso per i reati di cui alle sentenze n. 1 e 3 dell’istanza la continuazionepur a fronte di elemento nuovo perché già esclusa, per queste sentenze, in sededi cognizione mentre la Difesa assume che mai il giudice della cognizione erastato interessato di verificare la sussistenza del vincolo della continuazione con ifatti di cui alle sentenze sub nn. 1 e 2; vizio di motivazione sul manoscrittocontabile del clan Contini – terzo motivo: il manoscritto non è mai stato valutatodal Giudice della cognizione, inoltre, la Difesa ha dimostrato che, dal 1999, Costaera già affiliato al clan Contini e percepiva lo stipendio e che non era stataindicata, in sede di cognizione, la data di inizio della partecipazione al sodalizio,mentre il manoscritto prova la partecipazione sino al 1999 e quindi ben possonoessere connesse al reato associativo le estorsioni di cui alle sentenze sub nn. 2 e3, commesse tra il 2002 e il 2005); vizio di motivazione con riferimento allarichiesta continuazione tra reati di cui alle sentenze nn. 2 e 3 che doveva essereesaminata disgiuntamente – quarto motivo).Rilevato che si tratta di censure inammissibili perché i motivi sonoriproduttivi dell’istanza del 9 settembre 2025 e tendono ad ottenere una nuovavalutazione, di merito, delle ragioni poste a sostegno dell’invocatoriconoscimento della continuazione a fronte di una motivazione completa, laquale non presenza alcun vizio di motivazione (v. p. 2 – 3 del provvedimentoimpugnato) rilevabile nella presente sede.[OSCURATO:PERSONA] che il Giudice dell’esecuzione valorizza l’esistenza non solo delgiudicato in cognizione che ha rigettato la richiesta di continuazione tra imedesimi reati di cui alle sentenze nn. 1 e 3 dell’istanza del 9 settembre 2025,ma anche l’esistenza di un giudicato esecutivo su precedente istanza dicontinuazione riguardante i reati di cui alle stesse tre sentenze (decisa conordinanza della Corte di appello del 14 febbraio 2025, confermata da questaCorte, sezione Prima penale, con sentenza n. 27228 – 25 del 23 aprile 2025),circostanza con la quale il ricorso non si confronta.Rilevato, comunque, che la preclusione derivante da detti giudicati non parepossa essere superata dall’indicazione del novum asseritamente rappresentatodal “manoscritto contabile” descritto dal ricorrente di cui, tuttavia, non siprecisano, puntualmente, i contenuti, né si specifica, se non in manieraassertiva, il mancato esame da parte dei giudici, di cognizione o di esecuzione,già investiti plurime volte della medesima richiesta, rinviando per tale aspetto,genericamente, alla lettura di tutti i provvedimenti di merito in atti (v. p. 5 delricorso per cassazione ove si assume che il manoscritto è elemento nuovosottoposto per la prima volta alla cognizione di un giudicante – la lettura di tutti iprovvedimenti in atti certifica tale circostanza – mai sottoposto alla cognizionené dei giudici di merito né dei giudici dell’esecuzione nei procedimenti relativi aCosta).Rilevato che è pacifico che la preclusione del cd. giudicato esecutivo operaper le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per lequestioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma nondedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisionedefinitiva (Sez. U, n. 18288 del 21/01/2010, Beschi, Rv. 246651 – 01; Sez. 1, n.36547 del 18/09/2025, Sorgente, Rv. 288873 – 01; Sez. 1, n. 27712 del01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786 – 01; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015,Conti, Rv. 262596-01; Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010, Nicolini, Rv. 248319)[OSCURATO:PERSONA] che il descritto principio, secondo cui il provvedimento in tema diesecuzione o cognizione, in relazione ad istanza di riconoscimento dellacontinuazione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuovadecisione sullo stesso oggetto rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettinonuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche, non può che riguardareesclusivamente quegli elementi sopravvenuti ovvero preesistenti dei quali non sisia tenuto conto ai fini della decisione anteriore, ma che possano costituireoggetto di un’utile, autonoma valutazione, tale non essendo un singolodocumento il quale, comunque, non potrebbe essere considerato ex se, comepretenderebbe la Difesa, attraverso un’estrapolazione dal complessivo materialeprobatorio raccolto nei confronti del condannato in sede di cognizione.[OSCURATO:PERSONA], altresì, che l’altro documento (sentenza del 2001 resa nei confrontidi altro soggetto, relativa a fatti commessi entro il 1999) ha costituito oggetto divalutazione di merito da parte del giudice dell’esecuzione e valutato comeinidoneo a dimostrare l’appartenenza al sodalizio da parte di Costa, dal 1998 al2012, peraltro, risultando accertata, con sentenza definitiva, la partecipazione alclan del ricorrente a partire dal 2011.[OSCURATO:PERSONA], infine, che i fatti di cui alla sentenza sub 2 risultano esserestati in esame a p. 3 e, rispetto a questi, viene espressamente escluso il vincolodella continuazione con valutazione di merito ineccepibile, dunque, non rivedibilenella presente sede posto che con ragionamento, di puro merito, si esclude laritenuta continuazione riguardando il provvedimento fatti distanti nel tempo.Ritenuta la tardività della memoria fatta pervenire il 29 aprile 2026 con laquale, comunque, sono stati svolti i medesimi argomenti prospettati conl’articolato ricorso.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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