CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37510/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23127-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ILIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controriconmente - avverso la sentenza n. 279/6/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di PESCARA, depositata il 16/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La società contribuente ricorre per la cassazione della sentenza n. 279/06/2020 con cui la CTR per l'Abruzzo, sez. distaccata di Pescara, in riforma parziale della sentenza di primo grado resa dalla CTP di Pescara, ha ritenuto parzialmente legittimo l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio nell'anno 2018 per indebita indeducibilità dei costi ai fini Ires e Irap e indebita detrazione IVA per l'anno d'imposta 2013. Segnatamente la CIR aderiva alle conclusioni offerte dall'Ufficio secondo cui le spese sostenute per l'evento "Estatica", che si svolge annualmente presso il Porto turistico Marina di Pescara, dovevano essere qualificate come spese di rappresentanza e non come spese di pubblicità, sì ritenendo indeducibili i costi invece dedotti dalla contribuente. La CTR aderiva altresì ai rilievi dell'Amministrazione finanziaria che aveva contestato l'indebita deduzione, ai fini Ires, dell'Irap versata mediante compensazione nell'anno 2014. Si pronunciava altresì sulla Tares e su alcune sopravvenienze passive, parimenti ritenute indeducibili. Insorge con ricorso la società contribuente che si affida a tre motivi di ricorso, cui resiste l'Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con il primo motivo la parte ricorrente prospetta la violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 108 TUIR e art. 19 bis d.P.R. n. Ric. 2021 n. 23127 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- 633/1972 in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. In sostanza critica la sentenza nella parte in cui la CTR ha qualificato i costi, dedotti dalla contribuente in relazione all'evento "Estatica", come spese di rappresentanza anziché di pubblicità, ivi difettando sia la promozione della commercializzazione di specifici prodotti (es. posti barca) sia un contratto di remunerazione diretta per l'uso degli spazi concessi agli artisti e ai vari fruitori dell'evento. Sul punto questa Corte ha già avuto modo di chiarire che « ai sensi dell'art. 108 del d.P.R. n. 917 del 1986, il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti, atteso che le prime sono sostenute per accrescere il prestigio della impresa senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della sua notorietà e immagine, mentre le seconde hanno una diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati, mediante l'informazione ai consumatori circa l'esistenza di tali beni e servizi, unitamente all'evidenziazione e all'esaltazione delle loro caratteristiche e dell'idoneità a soddisfarne i bisogni, in modo da incrementare le relative vendite (Cass., sez. 5, 21/04/2021, n. 10440; Cass., sez. 17/02/2016, n. 3087). (...) Pertanto, laddove non vi sia alcun nesso tra l'attività sponsorizzata e quella posta in esser dallo sponsor, le relative spese non possono essere considerate di pubblicità, e come tali integralmente deducibili, ma devono ritenersi spese di rappresentanza soggette ai limiti previsti dall'art. 108 del t.u.i.r. e dalle disposizioni secondarie attuative (Cass., sez. 5, 23/03/2016, n. 5720)» (Cfr. Cass, V, n. 21452/2021). Nella fattispecie in esame parte ricorrente non ha dedotto alcun nesso tra i servizi offerti dal Porto turistico e quello dell'evento "Estatica" dove, peraltro, sono stati alcuni soggetti terzi (artisti) a sponsorizzare la loro attività. Ric. 2021 n. 23127 sez. MT - ud. 22-11-2022 -3- Con il secondo motivo la società contribuente avanza censura ex art. 360, co. 1, n.3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 109 TUIR, art. 6 d.l. n. 185/2008, artt. 53 Cost. e 8 dello Stato del contribuente. In particolare, lamenta l'illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 53 della Costituzione e perché la deducibilità non potrebbe essere preclusa alla luce dell'art. 6 d.l. n. 185/2008. Soggiunge che la compensazione opererebbe poi ex lege in forza dell'art. 8 dello Statuto del contribuente. In disparte l'estrema genericità della censura svolta, priva di argomentazioni volte a supportare le molteplici violazioni di legge proposte ed a contrastare il ragionamento logico-giuridico seguito dalla CTR, giova ricordare come «le regole sull'imputazione temporale dei componenti del reddito, sono tassative ed inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo del reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come l'esercizio di competenza" (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 26665 del 18/12/2009, Rv. 610993-01; id., Sez. 5, Sentenza n. 16349 del 17/07/2014, Rv. 632246-01 e Sez. 5, Sentenza n. 23521 del 27/10/2020, Rv. 659641-01).» (cfr. Cass., V, n. 24257/2021). Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art. 5 d.lgs. n. 446/1997 e la violazione dell'art. 53 in parametro all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.. In sintesi, afferma l'illegittimità della decisione della CTR, la quale aveva statuito l'indeducibilità della somma di euro 48.775,00 a titolo di Tares, potendo tale somma essere dedotta solo nell'anno in cui il costo sarebbe stato effettivamente sostenuto. Il motivo appare inammissibile perché volto ad ottenere un riesame nel merito degli accertamenti di fatto cui era giunta la CTR (la quale si era pronunciata nel senso del mancato sostenimento effettivo del costo, quale accertamento che si pone in contrasto con l'assunto Ric. 2021 n. 23127 sez. MT - ud. 22-11-2022 -4- del ricorrente secondo cui il costo sarebbe invece stato assolto), non consentito in sede di legittimità (cfr. Cass., V, n. 23532/2018). Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.cinquemilaottocento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princ