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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10455/2026

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SENTENZA suiricorsi propost i d a : [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05KKK4)nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in BRASILE avverso la sentenza in data 20/03/2025 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleETTORE PEDICINI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 20/03/2025 della Corte di appello di Firenze che, su appello del Pubblico ministero,ha riformato la sentenza in data 2 1 /0 1 /202 0 del Tribunale di Lucca, riconoscendo l’imputato colpevole, in concorso, del reato con- tinuato di ricettazione e tentativo di estorsione.

Il Tribunale, invece, lo aveva as- solto con la formula perché il fatto non sussiste.

Deduce:

1.1. Erronea applicazione dell'art. 648 cod.pen. e vizio di motivazione.

La Corte d'Appello di Firenze ha riformato l'assoluzione del Tribunale di Lucca ritenendo che il comportamento degli imputati rivelasse consapevolezza della provenienza illecita del personal computer.

La difesa contesta questa valuta- zione evidenziando che: il primo giudice aveva correttamente rilevato come le spiegazioni fornite dagli imputati fossero coerenti con i dati fattuali (ora, luogo e modalità di rinvenimento dello zaino), configurando al piùun'ipotesi di appropria- zione di cosa smarrita; il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto nella vicenda su ri- chiesta del coimputato [OSCURATO:PERSONA] con il solo ruolo di interprete nelle co- municazioni telefoniche con la proprietaria, potendo ragionevolmente ignorare le modalità di acquisizione del bene.

La Corte d'Appello avrebbe dunque omesso di motivare specificamente sulla posizione del ricorrente rispetto al concorso nel reato.

1.2. Erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod.pen. e vizio di motiva- zione La Corte d'Appello ha ritenuto integrata la tentata estorsione sul presuppo- sto che gli imputati avessero chiesto un "regalo" per restituire il computer.

La difesa contesta tale qualificazione osservando che: il primo giudice aveva corret- tamente escluso la prova del dolo estorsivo, poiché gli imputati avevano conse- gnato il bene prima di ricevere il denaro pattuito; la somma richiesta era modesta e compatibile con il diritto alla ricompensa per il ritrovamento di cosa smarrita; la corte di appello ha erroneamente valorizzato l'animusdella persona offesa -dispo- sta a pagare qualunque cifra pur di recuperare i propri dati-anziché valutare og- gettivamente la condotta degli imputati, pervenendo così a conclusioni giuridica- mente erronee e insufficientemente motivate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile .

1.1. La vicenda in esame riguarda la sottrazione di un personal computera [OSCURATO:PERSONA], la quale riferiva che quello le era stato rubato dal bagagliaio della sua macchina e che dopo una settimana circa dal furto veniva contattata telefoni- camente da due sconosciuti, che le dicevano di avere il suo dispositivo elettronico.

I due sconosciuti si offrivano di restituirle il computerdietro la correspon- sione di “un regalo”, poi determinato in cento euro,dopo una specifica contratta- zione.

I due sconosciuti si rifiutavano di consegnare il dispositivo presso i Carabi- nieri, per il timore di essere incolpati del furto.

In tale contesto, la persona offesa si rivolgeva ai Carabinieri, i quali orga- nizzavano una consegna controllata che, in effetti, portava all’arresto dei due coimputati, colti in flagranza nel mentre consegnavano il personal computera Mi- lena [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Così sintetizzati i fatti, la corte di appello ha ritenuto che il ricorrente e la sua complice fossero responsabili del delitto di ricettazione del computerrica- vando la loro consapevolezza della provenienza illecita sulla base dell’atteggia- mento tenuto dai coimputati, che si erano dimostrati restii a restituire il dispositivo presso i Carabinieri.

I giudici hanno altresì precisato che i coimputati avevano dichiarato in ma- niera del tutto generica e inattendibile che avevano ritrovato il computerper caso e che solo in sede d’interrogatorio di garanzia adattavano le loro dichiarazioni alle evidenze probatorie, riferendo di averlo trovato in uno zaino davanti a un super- mercato, la domenica mattina.

La responsabilità degli imputati, quindi, si basava sulla disponibilità del bene di provenienza furtiva e in ragione della mancata indicazione delle modalità even- tualmente legittime che avevano portato ad avere tale disponibilità.

La corte di appello, con la motivazione così sintetizzata, ancorata agli ele- menti fattuali emersi dal dibattimento, si confronta con le argomentazioni della sentenza di primo gradoe fa corretta applicazione del costante insegnamento di questa Corte, a mente del quale «risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del pos- sesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'o- rigine del possesso» (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 –01).

1.3. I giudici della Corte di merito hanno altresì ritenutoconfigurato il delitto di tentativo di estorsione, osservando che la restituzione del personal computer era stata subordinata al pagamento della somma di denaro richiesta, senza il quale pagamento la persona offesa avrebbe perduto definitivamente il proprio bene.

I giudici hanno altresì precisato che l’illiceità della richiesta era ben presente ai due coimputati, attesa la loro consapevolezza della provenienza illecita del di- spositivo elettronico e -con essa- del l’illiceità stessa del possesso , che avrebbe dovuto indurli alla immediata restituzione.

Anche in questo caso i giudici hanno fatto corretta applicazione dell’inse- gnamento di questa corte, in forza del quale sussiste il reato di estorsione anche nel caso in cui l’offerta di una somma di denaro per la restituzione del bene pro- venga dallo stessosoggetto derubato, in quanto « s ussiste il reato di estorsione anche nel caso in cui è lo stesso derubato a offrire, di propria iniziativa, una somma all'autore del furto per ottenere la restituzione dell'oggetto sottratto, dal momento che tale comportamento è determinato dalla minaccia implicita della perdita defi- nitiva del bene. (Conf.

Sez. 2, n. 9788 del 16/06/1986, Gatti, Rv. 173800 e Sez. 6, n. 11713 del 30/03/1990, Brugnara, Rv. 185152)» (Sez. 6, n. 51949 del 20/09/2018, Rodolfi, Rv. 274508 –01).

Il reato di estorsione, quindi, sussiste tanto più quando, come nel caso in esame, la richiesta provenga dal detentore senza causa del bene di provenienza furtiva.

2. La corretta soluzione delle questioni giuridiche affrontate dalla corte di appello fa emergere la manifesta infondatezza del ricorso, con il quale si espon- gono censure-oltre chefondate su valutazioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità-in contrasto con principi di diritto assolutamente consolidati.

3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell’impugna- zione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA suiricorsi propost i d a : [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05KKK4)nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in BRASILE avverso la sentenza in data 20/03/2025 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleETTORE PEDICINI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 20/03/2025 della Corte di appello di Firenze che, su appello del Pubblico ministero,ha riformato la sentenza in data 2 1 /0 1 /202 0 del Tribunale di Lucca, riconoscendo l’imputato colpevole, in concorso, del reato con- tinuato di ricettazione e tentativo di estorsione. Il Tribunale, invece, lo aveva as- solto con la formula perché il fatto non sussiste. Deduce: 1.1. Erronea applicazione dell'art. 648 cod.pen. e vizio di motivazione. La Corte d'Appello di Firenze ha riformato l'assoluzione del Tribunale di Lucca ritenendo che il comportamento degli imputati rivelasse consapevolezza della provenienza illecita del personal computer. La difesa contesta questa valuta- zione evidenziando che: il primo giudice aveva correttamente rilevato come le spiegazioni fornite dagli imputati fossero coerenti con i dati fattuali (ora, luogo e modalità di rinvenimento dello zaino), configurando al piùun'ipotesi di appropria- zione di cosa smarrita; il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto nella vicenda su ri- chiesta del coimputato [OSCURATO:PERSONA] con il solo ruolo di interprete nelle co- municazioni telefoniche con la proprietaria, potendo ragionevolmente ignorare le modalità di acquisizione del bene. La Corte d'Appello avrebbe dunque omesso di motivare specificamente sulla posizione del ricorrente rispetto al concorso nel reato. 1.2. Erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod.pen. e vizio di motiva- zione La Corte d'Appello ha ritenuto integrata la tentata estorsione sul presuppo- sto che gli imputati avessero chiesto un "regalo" per restituire il computer. La difesa contesta tale qualificazione osservando che: il primo giudice aveva corret- tamente escluso la prova del dolo estorsivo, poiché gli imputati avevano conse- gnato il bene prima di ricevere il denaro pattuito; la somma richiesta era modesta e compatibile con il diritto alla ricompensa per il ritrovamento di cosa smarrita; la corte di appello ha erroneamente valorizzato l'animusdella persona offesa -dispo- sta a pagare qualunque cifra pur di recuperare i propri dati-anziché valutare og- gettivamente la condotta degli imputati, pervenendo così a conclusioni giuridica- mente erronee e insufficientemente motivate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile . 1.1. La vicenda in esame riguarda la sottrazione di un personal computera [OSCURATO:PERSONA], la quale riferiva che quello le era stato rubato dal bagagliaio della sua macchina e che dopo una settimana circa dal furto veniva contattata telefoni- camente da due sconosciuti, che le dicevano di avere il suo dispositivo elettronico. I due sconosciuti si offrivano di restituirle il computerdietro la correspon- sione di “un regalo”, poi determinato in cento euro,dopo una specifica contratta- zione. I due sconosciuti si rifiutavano di consegnare il dispositivo presso i Carabi- nieri, per il timore di essere incolpati del furto. In tale contesto, la persona offesa si rivolgeva ai Carabinieri, i quali orga- nizzavano una consegna controllata che, in effetti, portava all’arresto dei due coimputati, colti in flagranza nel mentre consegnavano il personal computera Mi- lena [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Così sintetizzati i fatti, la corte di appello ha ritenuto che il ricorrente e la sua complice fossero responsabili del delitto di ricettazione del computerrica- vando la loro consapevolezza della provenienza illecita sulla base dell’atteggia- mento tenuto dai coimputati, che si erano dimostrati restii a restituire il dispositivo presso i Carabinieri. I giudici hanno altresì precisato che i coimputati avevano dichiarato in ma- niera del tutto generica e inattendibile che avevano ritrovato il computerper caso e che solo in sede d’interrogatorio di garanzia adattavano le loro dichiarazioni alle evidenze probatorie, riferendo di averlo trovato in uno zaino davanti a un super- mercato, la domenica mattina. La responsabilità degli imputati, quindi, si basava sulla disponibilità del bene di provenienza furtiva e in ragione della mancata indicazione delle modalità even- tualmente legittime che avevano portato ad avere tale disponibilità. La corte di appello, con la motivazione così sintetizzata, ancorata agli ele- menti fattuali emersi dal dibattimento, si confronta con le argomentazioni della sentenza di primo gradoe fa corretta applicazione del costante insegnamento di questa Corte, a mente del quale «risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del pos- sesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'o- rigine del possesso» (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 –01). 1.3. I giudici della Corte di merito hanno altresì ritenutoconfigurato il delitto di tentativo di estorsione, osservando che la restituzione del personal computer era stata subordinata al pagamento della somma di denaro richiesta, senza il quale pagamento la persona offesa avrebbe perduto definitivamente il proprio bene. I giudici hanno altresì precisato che l’illiceità della richiesta era ben presente ai due coimputati, attesa la loro consapevolezza della provenienza illecita del di- spositivo elettronico e -con essa- del l’illiceità stessa del possesso , che avrebbe dovuto indurli alla immediata restituzione. Anche in questo caso i giudici hanno fatto corretta applicazione dell’inse- gnamento di questa corte, in forza del quale sussiste il reato di estorsione anche nel caso in cui l’offerta di una somma di denaro per la restituzione del bene pro- venga dallo stessosoggetto derubato, in quanto « s ussiste il reato di estorsione anche nel caso in cui è lo stesso derubato a offrire, di propria iniziativa, una somma all'autore del furto per ottenere la restituzione dell'oggetto sottratto, dal momento che tale comportamento è determinato dalla minaccia implicita della perdita defi- nitiva del bene. (Conf. Sez. 2, n. 9788 del 16/06/1986, Gatti, Rv. 173800 e Sez. 6, n. 11713 del 30/03/1990, Brugnara, Rv. 185152)» (Sez. 6, n. 51949 del 20/09/2018, Rodolfi, Rv. 274508 –01). Il reato di estorsione, quindi, sussiste tanto più quando, come nel caso in esame, la richiesta provenga dal detentore senza causa del bene di provenienza furtiva. 2. La corretta soluzione delle questioni giuridiche affrontate dalla corte di appello fa emergere la manifesta infondatezza del ricorso, con il quale si espon- gono censure-oltre chefondate su valutazioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità-in contrasto con principi di diritto assolutamente consolidati. 3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell’impugna- zione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s
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