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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 marzo 2021

Cassazione n. 18542/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 15/03/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, in relazione al reato di cui all'art. 10-quater d.lgs 74/2000.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione ed erronea appliicazione degli artt. 43,48,240 cod.pen., 12-bis d.lgs 74/2000, lamentando l'omessa motivazione in ordine alle esigenze cautelari, una motivazione carente in ordine alla valutazione dell'elemento soggettivo del reato per la mancata considerazione della documentazione prodotta dalla difesa, che rendeva di palmare evidenza la posizione del ricorrente quale soggetto raggirato, posto nella condizione di essere autore mediato della condotta ex art. 48 cod.pen.; inoltre, il Tribunale non aveva considerato che la misura era stata disposta su beni appartenenti a persona estranea al reato ed andava, quindi, revocata; neppure era stato considerato il primo pagamento del modello F24 effettuato un data 18/06/2021 per l'importo di euro 18.768,94 con relativa missiva di assunzione dell'impegno al rientro inoltrata via PEC all'Agenzia delle Entrate.

Con il secondo motivo deduce violazione ed erronea applicazione degli artt 43 cod.pen. e 10-quater d.lgs 74/2000, lamentando che il Tribunale non si era conformato alle pronunce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità e, in particolare, non aveva valutato il difetto di prova in ordine alla consapevolezza da parte del contribuente che il credito non era utilizzabile in sede compensativa.

Con il terzo motivo deduce violazione delVart. 5 cod.pen. per mancata rilievo dell'errore scusabile, evincibile dalla documentazione prodotta comprovante come il ricorrente, semplice autotrasportatore e non giusperito, aveva raccolto tutte le informazioni disponibili per agire nel rispetto delle norme giuridiche.

Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.2.

Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).

Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).

3. Nella specie, i motivi in esame si sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale in relazione al fumus commissi delicti, avendo il Collegio cautelare ampiamente e congruamente argomentato in relazione ai plurimi elementi di fatto, emergenti dagli esiti investigativi, ritenuti dimostrativi, in termini di serietà indiziaria, della condotta illecita contestata al Sani, che, nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. si era reso cessionario di crediti di imposta fittizi, acquisiti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con contratto del 15.03.2019, crediti, poi, indebitamente utilizzati in sede compensativa, omettendo il pagamento dell'imposta dovuta; del pari congrua è la motivazione relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, basata sull'esame del contenuto dell'atto di cessione, il cui contenuto generico è stato ritenuto elemento idoneo a far ritenere che le parti contraenti fossero entrambe a conoscenza della fittizietà dell'operazione, così da non consentire di poter escludere ictu °culi la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Va ricordato che in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez.

U, n. 7 del 23/02/2000, Rv.215840 - 01); non è necessario, quindi, valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018,Rv.273069 - 01; Sez. 1,n. 18491 del 30/01/2018, Rv.273069 - 01), con la precisazione che il Giudice deve, comunque, verificare in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari reali (Sez.3, n.37851 del 04/06/2014, Rv.260945 Sez.5,n.3722 del 11/12/2019, dep.29/01/2020, Rv.278152 - 01).

Inoltre, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, sicché lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, ma a condizione che esso emerga ictu oculi (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Rv. 276015; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Rv. 266896 e Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Rv. 240521), ciò che, nella specie, l'ordinanza ha con effettiva motivazione escluso.

Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.

4. Inammissibile è, poi, anche la censura afferente alla mancata considerazione delle esigenze cautelari, in quanto doglianza non proposta specificamente in sede di riesame.

Nella ordinanza impugnata tale doglianza non compare nel riepilogo delle doglianze proposte in sede di riesame, che deve ritenersi corrispondente alle stesse, in assenza di ogni contestazione al riguardo (cfr. in tal senso, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Rv. 270627).

Va, quindi, ricordato che non sono proponibili con il ricorso per cassazione, secondo una regola applicabile anche ai procedimenti cautelari, desumibile dall'art. 6606, comma 3, cod.proc.pen, censure non sollevate nei precedenti giudizio di merito, valendo tale principio sia con riguardo al ricorso avverso provvedimento emesso in sede di riesame (cfr Sez.5, n.42838 del 27/02/20:1.4, Rv.261243-01, Sez.5, n.3560 del 10/12/2013, dep.23/01/2014, Rv.258553-01, sia pure con riguardo alle misure cautelari personali) che con riguardo a quello emesso in sede di appello (Sez.5, n.48416 del 06/10/2014,Rv.261029 - 01).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 15/03/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, in relazione al reato di cui all'art. 10-quater d.lgs 74/2000. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione ed erronea appliicazione degli artt. 43,48,240 cod.pen., 12-bis d.lgs 74/2000, lamentando l'omessa motivazione in ordine alle esigenze cautelari, una motivazione carente in ordine alla valutazione dell'elemento soggettivo del reato per la mancata considerazione della documentazione prodotta dalla difesa, che rendeva di palmare evidenza la posizione del ricorrente quale soggetto raggirato, posto nella condizione di essere autore mediato della condotta ex art. 48 cod.pen.; inoltre, il Tribunale non aveva considerato che la misura era stata disposta su beni appartenenti a persona estranea al reato ed andava, quindi, revocata; neppure era stato considerato il primo pagamento del modello F24 effettuato un data 18/06/2021 per l'importo di euro 18.768,94 con relativa missiva di assunzione dell'impegno al rientro inoltrata via PEC all'Agenzia delle Entrate. Con il secondo motivo deduce violazione ed erronea applicazione degli artt 43 cod.pen. e 10-quater d.lgs 74/2000, lamentando che il Tribunale non si era conformato alle pronunce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità e, in particolare, non aveva valutato il difetto di prova in ordine alla consapevolezza da parte del contribuente che il credito non era utilizzabile in sede compensativa. Con il terzo motivo deduce violazione delVart. 5 cod.pen. per mancata rilievo dell'errore scusabile, evincibile dalla documentazione prodotta comprovante come il ricorrente, semplice autotrasportatore e non giusperito, aveva raccolto tutte le informazioni disponibili per agire nel rispetto delle norme giuridiche. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.2. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). 3. Nella specie, i motivi in esame si sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale in relazione al fumus commissi delicti, avendo il Collegio cautelare ampiamente e congruamente argomentato in relazione ai plurimi elementi di fatto, emergenti dagli esiti investigativi, ritenuti dimostrativi, in termini di serietà indiziaria, della condotta illecita contestata al Sani, che, nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. si era reso cessionario di crediti di imposta fittizi, acquisiti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con contratto del 15.03.2019, crediti, poi, indebitamente utilizzati in sede compensativa, omettendo il pagamento dell'imposta dovuta; del pari congrua è la motivazione relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, basata sull'esame del contenuto dell'atto di cessione, il cui contenuto generico è stato ritenuto elemento idoneo a far ritenere che le parti contraenti fossero entrambe a conoscenza della fittizietà dell'operazione, così da non consentire di poter escludere ictu °culi la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Va ricordato che in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Rv.215840 - 01); non è necessario, quindi, valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018,Rv.273069 - 01; Sez. 1,n. 18491 del 30/01/2018, Rv.273069 - 01), con la precisazione che il Giudice deve, comunque, verificare in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari reali (Sez.3, n.37851 del 04/06/2014, Rv.260945 Sez.5,n.3722 del 11/12/2019, dep.29/01/2020, Rv.278152 - 01). Inoltre, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, sicché lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, ma a condizione che esso emerga ictu oculi (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Rv. 276015; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Rv. 266896 e Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Rv. 240521), ciò che, nella specie, l'ordinanza ha con effettiva motivazione escluso. Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede. 4. Inammissibile è, poi, anche la censura afferente alla mancata considerazione delle esigenze cautelari, in quanto doglianza non proposta specificamente in sede di riesame. Nella ordinanza impugnata tale doglianza non compare nel riepilogo delle doglianze proposte in sede di riesame, che deve ritenersi corrispondente alle stesse, in assenza di ogni contestazione al riguardo (cfr. in tal senso, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Rv. 270627). Va, quindi, ricordato che non sono proponibili con il ricorso per cassazione, secondo una regola applicabile anche ai procedimenti cautelari, desumibile dall'art. 6606, comma 3, cod.proc.pen, censure non sollevate nei precedenti giudizio di merito, valendo tale principio sia con riguardo al ricorso avverso provvedimento emesso in sede di riesame (cfr Sez.5, n.42838 del 27/02/20:1.4, Rv.261243-01, Sez.5, n.3560 del 10/12/2013, dep.23/01/2014, Rv.258553-01, sia pure con riguardo alle misure cautelari personali) che con riguardo a quello emesso in sede di appello (Sez.5, n.48416 del 06/10/2014,Rv.261029 - 01). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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