CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 22137/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr. 14814/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . in liquidazione , elettivamente domiciliati in Roma, v ia Vigliena 2 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; P.R. presso il TRIBUNALE di VERONA; P.G. presso la CORTE d’APPELLO di VENEZIAintimati avverso la sentenza nr. 978/2022 della Corte d'Appello di Venezia, depositata in data 6/5/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO: 1. che [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l in liquidazione impugna, per tre motivi, la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che ha rigettato il reclamo proposto dalla s.r.l. contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dal Tribunale di Veronasu istanza del P.M.; 1.1 che il Fallimento, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona e il P.G. presso la Corte d’appello di Venezia non hanno svolto difese; 2. che col primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 9 l.fall., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la corte del merito rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Verona a dichiarare il fallimento, nonostante [OSCURATO:PERSONA] avesse sede legale in Napoli e presso detta sede fosse stata sequestrata tutta la documentazione amministrativa e contabile; 3. che sulla questione di competenza questa Corte è giudice del fatto; 4. che, al fine di procedere alla dovuta valutazione, appare necessario acquisire (eventualmente in via analogica, ove non ne sia possibile la trasmissione digitale) tutti i documenti contenuti nei fascicoli d’ufficio di primo e secondo grado P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo , mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione dei predetti documenti, anche in copia analogica, al giudice del merito. Così deciso in Roma nella camera