CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46547/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNA. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, come convertito; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguenza di legge [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Bologna, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'applicazione, nei suoi confronti, della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere (per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere in posizione verticistica di cui al capo 1 delle imputazioni provvisorie). 1.1. L'indagato deduce: I - violazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen., in riferimento ai motivi di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. B) e C), cod. proc. pen., per carenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato provvisoriamente ascrittogli; Il - violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., in riferimento al motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., quanto all'adeguatezza e proporzionalità della misura coercitiva applicata, nonché manifesta illogicità della motivazione sul punto. Nelle more, la difesa ha depositato motivi nuovi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi in parte non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in parte manifestamente infondati. 1. Il primo motivo non è consentito. 1.1. Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04), che il collegio condivide e ribadisce, in tema di ricorso per cassazione, non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. 2. Entrambi i motivi, nel loro complesso, non sono consentiti, e sono comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., anche perché reiterano doglianze già correttamente disattese dal Tribunale, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. 2.1. Per quanto riguarda la partecipazione dell'indagato in posizione verticistica all'enucleata associazione per delinquere, il Tribunale ha, in particolare, dettagliatamente ed incensurabilmente riepilogato l'acquisito quadro indiziario alle pagine 16 ss. dell'ordinanza impugnata, valorizzando in prímis, senza incorrere in travisamenti, le dichiarazioni rese dal Bonfrate, dalla Mounssif e dal Banin, motivatamente ritenute attendibili: secondo quanto ritenuto dal Tribunale a f. 19 dell'ordinanza impugnata, "gli interrogatori resi dal Bonfrate e dal Banin danno ampiamente conto della partecipazione (...) dell'Amoruso all'associazione criminosa riminese. Le indagini hanno delineato un articolato contesto associativo dedito alle truffe aggravate ai danni dell'erario tramite la generazione di falsi crediti d'imposta collegati ai vari bonus. Associazione che si è costituita a Rimini dato che i luoghi di incontro erano l'hotel Saxon o il Bar del Flaminio che aveva in gestione la compagna del Guttadoro o il ristorante in gestione al Bonfrate". 2.1.1. Il Tribunale ha anche diffusamente esaminato, e puntualmente confutato, le censure sollevate sul punto dalla difesa (f. 21 ss. dell'ordinanza impugnata), enucleando un ben determinato programma criminoso, una operatività tendenzialmente del sodalizio ed una evidente affectio societatis (confermata dalle acquisite intercettazioni telefoniche del 17 e del 20 luglio 2021, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati e decisivi travisamenti), con rilievi che si sottraggono a censure consentite in questa sede. 2.2. Quanto alle ritenute esigenze cautelari ed alla scelta della misura idonea a soddisfarle, il Tribunale ha correttamente valorizzato (f. 28 e seguenti dell'ordinanza impugnata) la notevole gravità dei fatti accertati, per l'insistita reiterazione di "operazioni truffaldine compiute ai danni dell'erario", oltre alle peculiari capacità professionali dell'indagato, che non vengono meno per l'evocata sospensione dall'Ordine dei commercialisti locale; l'indagato si è, inoltre, inizialmente reso latitante, a dimostrazione della concorrenza di un ben concreto ed attuale pericolo di fuga. 2.3. L'inammissibilità del ricorso originario esime, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., dall'esaminare i motivi nuovi. 3. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu