CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38720/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di NUOROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di Nuoro ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di ottemperanza alle disposizioni impartite con ordinanza 27/06/2023, in relazione, per quanto di interesse nella presente sede, alla distribuzione del quotidiano Avvenire; Ritenuto che al giudice di legittimità è preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione dei fatti, non potendo in ogni caso la sua valutazione sconfinare nell'ambito del giudizio di merito. (Sez. 6, n. 14054 del 24.3.2006, Strazzanti, Rv. 233454): alla luce del citato principio, questa Corte deve limitarsi a controllare se il provvedimento impugnato presenti o meno una motivazione effettiva; Osservato che, nel caso in esame, il Magistrato di sorveglianza ha riportato quanto comunicato dalla Direzione della CC de L'Aquila, che in particolare evidenziava come attualmente giungano in Istituto solo tre copie del citato quotidiano, altrimenti destinate, che si è fatta richiesta di aumento di ulteriori tre copie, e si è in attesa di risposta; trattasi di un ragionamento non illogico il che esclude la sindacabilità della decisione da parte di questa Corte di legittimità. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de