CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15388/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Crotone del 27 aprile 2021, agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto la pena, rispettivamente, in mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa e mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 1.333 di multa, in ordine al reato di - cui agli art. 110 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, commesso in Cutro il 3 aprile 2019. Ha, altresì, confermato la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro. Avverso tale pronuncia entrambi gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia, propongono unitamente ricorso per cassazione, deducendo, con l'unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., difetto di motivazione, in ordine alla provata responsabilità penale di entrambi i ricorrenti. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il profilo di doglianza si concreta in censure in tutto generiche e aspecifiche, confrontandosi con la sentenza impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Risulta dunque assente la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha confermato la responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] e del Todaro, in ordine al reato loro ascritto, sulla base del quadro probatorio. Infatti, risulta che l'auto di proprietà e condotta dal Todaro, su cui viaggiavano gli imputati, era stata fermata in pieno giorno dalla P.G. e, all'esito di una perquisizione, i militari avevano rinvenuto sotto il sedile lato passeggero un involucro contenente 19,3 gr. di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nascosta rapidamente, prima che venissero fermati, dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva falsamente dichiarato che lo stupefacente era destinato ad uso personale (foglio 3 della sentenza impugnata) (cfr. Cass., Sez. 4, n. 50257/2023, Rv. 285706; Cass., Sez. 6, n. 1428/2017, Rv. 271959). 3. All'inammissibilità dei ricorsi a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost. sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così decis