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CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 ottobre 2026

Cassazione n. 26240/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],3341 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -avverso la sentenza n. 1184/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 27/03/2023 R.G.N. 3469/2020;Numero registro generale 18605/2023 Numero di raccolta generale 26240/2026Num ero sezionale 3341/2026 Data pubblicazione 05/10/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione innanzi alTribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, e neiconfronti dell’INPS avverso il decreto ingiuntivo ottenutodall’Istituto per la restituzione da parte dell’opponente dellasomma di euro 36.596,90, somma corrisposta dall’INPS inesecuzione di una sentenza di primo grado e di seguitodichiarata non dovuta all’esito del giudizio di cassazione.L’opponente deduceva l’erroneità dei conteggi posti afondamento del decreto ingiuntivo e l’abuso dello strumentoprocessuale da parte dell’INPS atteso che l’Istituto aveva giàrecuperato parte della somma dovuta mediante trattenute sullapensione in pagamento.

Il Tribunale di Velletri rigettaval’opposizione avverso il decreto ingiuntivo.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso lasentenza di primo grado.

L’INPS si costituiva in giudizio echiedeva il rigetto della impugnazione.

Con la sentenza n.1184/2023 depositata in data 27/03/2023 la Corte di Appello diRoma, sezione lavoro, accoglieva parzialmente l’appello e, inriforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivoopposto e condannava [OSCURATO:PERSONA] al versamento neiconfronti dell’INPS della minor somma di euro 26.177,06.

LaCorte territoriale compensava per la metà le spese del doppiogrado di giudizio e condannava l’opponente a rifondereall’Istituto la residua metà, metà liquidata per compensi quantoal primo grado in euro 2.200,00 e quanto al secondo grado ineuro 3.500,00, oltre accessori come per legge.3.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione articolando due motivi.

L’INPS si èNum ero registro generale 18605/2023 Numero di raccolta generale 26240/2026Numero sezionale 334c1/o20s2t6ituito con controricorso chiedendo il Datraig peutbtobl icazione 05/10/2026dell’impugnazione.4.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 09/07/2026.Ragioni della decisione:1.

Con il primo motivo la parte ricorrente deduce «violazioneed erronea applicazione dell’art. 653 c.p.c. nonché violazionee/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. error in iudicando».1.1.

Con questo motivo ci si duole che sarebbe ingiusta lacondanna del ricorrente a metà delle spese dei due gradi digiudizio con compensazione della residua metà perchécomunque, all’esito della lite, non era dovuta la somma totalepretesa dall’Istituto e l’INPS aveva sbagliato il conteggiocostringendo il ricorrente all’opposizione.2.

Il motivo è infondato perché la soccombenza parzialedella parte opponente il decreto ingiuntivo era giustificatarimanendo dovuta una somma superiore a 26.000,00 euro2.1.

Si consideri l’insegnamento di Cass. Sez.

U,n. 32061 del 31/10/2022, secondo la quale: in tema di speseprocessuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, diuna domanda articolata in un unico capo non dà luogo areciproca soccombenza, configurabile esclusivamente inpresenza di una pluralità di domande contrapposte formulatenel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parzialeaccoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e nonconsente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamentodelle spese processuali in favore della parte soccombente, mapuò giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, inpresenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,c.p.c..Num ero registro generale 18605/2023 Numero di raccolta generale 26240/2026Numero sezionale 3341/20262.2.

Si consideri, altresì, quanto affermato dDaa taC pausbsb.l icazione 05/10/2026n. 24482 del 09/08/2022: in tema di spese legali delprocedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo inesito al giudizio di opposizione, non costituisce motivosufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fasemonitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esitocomplessivo del giudizio, sicché la valutazionedella soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale dellalite anche in relazione a tali spese.2.3.

Ed ancora: ai fini della condanna alle spese di giudiziola valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esitofinale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto adopposizione ex art. 645 c.p.c., sicché non può considerarsisoccombente il creditore opposto che veda conclusivamentericonosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispettoalla domanda monitoria, legittimamente subendo la revocaintegrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzionedi quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenzadella provvisoria esecutività (Cass. n. 17854 del 27/08/2020).2.4.

La Corte territoriale si è attenuta a questi principi e havalutato in via complessiva l’esito della lite e non si è limitataall’esito dell’appello.

In proposito assume rilievo anche ilprincipio secondo il quale: il giudice d'appello, in caso di riforma,totale o parziale, della sentenza impugnata, deve procedered'ufficio, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata,a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere vala valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazionedelle spese, in base ad un criterio unitario e globale Cass.08/10/2025, n. 27000).Numero registro generale 18605/2023 Numero di raccolta generale 26240/2026Num ero sezionale 3341/2026 Data pubblicazione 05/10/20263.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce «violazionedell’art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.. error in iudicando».

Con questo motivo diricorso ci si duole che la Corte d’Appello abbia condannato ilricorrente alle spese omettendo il riconoscimento dellaesenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. nonostante il ricorrenteavesse prodotto la prescritta dichiarazione.4.

Il motivo non merita accoglimento.

Il ricorrente affermache la Corte potrebbe verificare dal fascicolo la sussistenza delladichiarazione ma non la indica in modo specifico, sicché il ricorsodifetta di autosufficienza.

In proposito si consideri che: ai finidell'esenzione delle spese nelle cause per prestazioniprevidenziali, la parte ha l'onere, ai sensi dell'art. 152 disp. att.cod. proc. civ., di formulare la dichiarazione sostitutiva dicertificazione del reddito, attestante il rispetto della sogliareddituale, con la quale si impegna altresì a comunicare leeventuali variazioni rilevanti dei limiti reddituali intervenute finoalla definizione del processo, sicché la parte, nel ricorso percassazione avverso la sentenza d'appello di condanna alle speseper l'assenza in atti della prescritta dichiarazione, non puòlimitarsi a richiamare quella contenuta negli atti del giudizio diprimo grado, ma è tenuta a riprodurne il contenuto ondepermettere la verifica della sua conformità alle prescrizioni dilegge (Cass. 15/01/2015, n. 545).5.

Peraltro, nel ricorso in opposizione in primo grado e anchenel ricorso in appello, il difensore del ricorrente si limitava adichiarare che il ricorrente avesse un reddito inferiore alla sogliae ad invocare l’esenzione, ma non risulta prodottaautodichiarazione separata e sottoscritta dal ricorrente che,appunto, nemmeno è riportata in ricorso.Num ero registro generale 18605/2023 Numero di raccolta generale 26240/2026Numero sezionale 3341/20265.1.

Si consideri, in proposito, che ai fini dell'esenDziaotna ep udbabll icazione 05/10/2026pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi perprestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva dicertificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelleconclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c.,sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv.nella l. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dallaparte, poiché a tale dichiarazione la norma connetteun'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore,stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino ache il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limitidi reddito (Cass. 10/11/2016, n. 22952).6.

Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.7.

Nulla in ordine alle spese perché, in allegato al ricorso percassazione e per questo giudizio di legittimità, è stata prodottarituale autodichiarazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, il 9 luglio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],3341 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -avverso la sentenza n. 1184/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 27/03/2023 R.G.N. 3469/2020;Numero registro generale 18605/2023 Numero di raccolta generale 26240/2026Num ero sezionale 3341/2026 Data pubblicazione 05/10/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione innanzi alTribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, e neiconfronti dell’INPS avverso il decreto ingiuntivo ottenutodall’Istituto per la restituzione da parte dell’opponente dellasomma di euro 36.596,90, somma corrisposta dall’INPS inesecuzione di una sentenza di primo grado e di seguitodichiarata non dovuta all’esito del giudizio di cassazione.L’opponente deduceva l’erroneità dei conteggi posti afondamento del decreto ingiuntivo e l’abuso dello strumentoprocessuale da parte dell’INPS atteso che l’Istituto aveva giàrecuperato parte della somma dovuta mediante trattenute sullapensione in pagamento. Il Tribunale di Velletri rigettaval’opposizione avverso il decreto ingiuntivo.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso lasentenza di primo grado. L’INPS si costituiva in giudizio echiedeva il rigetto della impugnazione. Con la sentenza n.1184/2023 depositata in data 27/03/2023 la Corte di Appello diRoma, sezione lavoro, accoglieva parzialmente l’appello e, inriforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivoopposto e condannava [OSCURATO:PERSONA] al versamento neiconfronti dell’INPS della minor somma di euro 26.177,06. LaCorte territoriale compensava per la metà le spese del doppiogrado di giudizio e condannava l’opponente a rifondereall’Istituto la residua metà, metà liquidata per compensi quantoal primo grado in euro 2.200,00 e quanto al secondo grado ineuro 3.500,00, oltre accessori come per legge.3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione articolando due motivi. L’INPS si èNum ero registro generale 18605/2023 Numero di raccolta generale 26240/2026Numero sezionale 334c1/o20s2t6ituito con controricorso chiedendo il Datraig peutbtobl icazione 05/10/2026dell’impugnazione.4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 09/07/2026.Ragioni della decisione:1. Con il primo motivo la parte ricorrente deduce «violazioneed erronea applicazione dell’art. 653 c.p.c. nonché violazionee/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. error in iudicando».1.1. Con questo motivo ci si duole che sarebbe ingiusta lacondanna del ricorrente a metà delle spese dei due gradi digiudizio con compensazione della residua metà perchécomunque, all’esito della lite, non era dovuta la somma totalepretesa dall’Istituto e l’INPS aveva sbagliato il conteggiocostringendo il ricorrente all’opposizione.2. Il motivo è infondato perché la soccombenza parzialedella parte opponente il decreto ingiuntivo era giustificatarimanendo dovuta una somma superiore a 26.000,00 euro2.1. Si consideri l’insegnamento di Cass. Sez. U,n. 32061 del 31/10/2022, secondo la quale: in tema di speseprocessuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, diuna domanda articolata in un unico capo non dà luogo areciproca soccombenza, configurabile esclusivamente inpresenza di una pluralità di domande contrapposte formulatenel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parzialeaccoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e nonconsente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamentodelle spese processuali in favore della parte soccombente, mapuò giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, inpresenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,c.p.c..Num ero registro generale 18605/2023 Numero di raccolta generale 26240/2026Numero sezionale 3341/20262.2. Si consideri, altresì, quanto affermato dDaa taC pausbsb.l icazione 05/10/2026n. 24482 del 09/08/2022: in tema di spese legali delprocedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo inesito al giudizio di opposizione, non costituisce motivosufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fasemonitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esitocomplessivo del giudizio, sicché la valutazionedella soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale dellalite anche in relazione a tali spese.2.3. Ed ancora: ai fini della condanna alle spese di giudiziola valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esitofinale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto adopposizione ex art. 645 c.p.c., sicché non può considerarsisoccombente il creditore opposto che veda conclusivamentericonosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispettoalla domanda monitoria, legittimamente subendo la revocaintegrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzionedi quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenzadella provvisoria esecutività (Cass. n. 17854 del 27/08/2020).2.4. La Corte territoriale si è attenuta a questi principi e havalutato in via complessiva l’esito della lite e non si è limitataall’esito dell’appello. In proposito assume rilievo anche ilprincipio secondo il quale: il giudice d'appello, in caso di riforma,totale o parziale, della sentenza impugnata, deve procedered'ufficio, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata,a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere vala valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazionedelle spese, in base ad un criterio unitario e globale Cass.08/10/2025, n. 27000).Numero registro generale 18605/2023 Numero di raccolta generale 26240/2026Num ero sezionale 3341/2026 Data pubblicazione 05/10/20263. Con il secondo motivo di ricorso si deduce «violazionedell’art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.. error in iudicando». Con questo motivo diricorso ci si duole che la Corte d’Appello abbia condannato ilricorrente alle spese omettendo il riconoscimento dellaesenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. nonostante il ricorrenteavesse prodotto la prescritta dichiarazione.4. Il motivo non merita accoglimento. Il ricorrente affermache la Corte potrebbe verificare dal fascicolo la sussistenza delladichiarazione ma non la indica in modo specifico, sicché il ricorsodifetta di autosufficienza. In proposito si consideri che: ai finidell'esenzione delle spese nelle cause per prestazioniprevidenziali, la parte ha l'onere, ai sensi dell'art. 152 disp. att.cod. proc. civ., di formulare la dichiarazione sostitutiva dicertificazione del reddito, attestante il rispetto della sogliareddituale, con la quale si impegna altresì a comunicare leeventuali variazioni rilevanti dei limiti reddituali intervenute finoalla definizione del processo, sicché la parte, nel ricorso percassazione avverso la sentenza d'appello di condanna alle speseper l'assenza in atti della prescritta dichiarazione, non puòlimitarsi a richiamare quella contenuta negli atti del giudizio diprimo grado, ma è tenuta a riprodurne il contenuto ondepermettere la verifica della sua conformità alle prescrizioni dilegge (Cass. 15/01/2015, n. 545).5. Peraltro, nel ricorso in opposizione in primo grado e anchenel ricorso in appello, il difensore del ricorrente si limitava adichiarare che il ricorrente avesse un reddito inferiore alla sogliae ad invocare l’esenzione, ma non risulta prodottaautodichiarazione separata e sottoscritta dal ricorrente che,appunto, nemmeno è riportata in ricorso.Num ero registro generale 18605/2023 Numero di raccolta generale 26240/2026Numero sezionale 3341/20265.1. Si consideri, in proposito, che ai fini dell'esenDziaotna ep udbabll icazione 05/10/2026pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi perprestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva dicertificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelleconclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c.,sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv.nella l. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dallaparte, poiché a tale dichiarazione la norma connetteun'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore,stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino ache il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limitidi reddito (Cass. 10/11/2016, n. 22952).6. Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.7. Nulla in ordine alle spese perché, in allegato al ricorso percassazione e per questo giudizio di legittimità, è stata prodottarituale autodichiarazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.. P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, il 9 luglio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Decreto Cassazione n. 26240/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris