CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 28307/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3107/2021Numero sezionale 4321/2023Numero di raccolta generale 28307/2023Data pubblicazione 10/10/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]*– Sentenza* ecclesiastica dinullità.* * Consigliere * CC* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3107/2021 * proposto da[OSCURATO:PERSONA] * * * elettivamente domiciliata in ROMAVIA * 11 presso lo studio dell avvocato ** * che li rappresenta e difende perprocura speciale in calce al ricorso ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * 30 presso lo studio dell avvocato ** * * che lo rappresenta edifende per procura speciale controricorrente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3107/2021Numero sezionale 4321/2023Numero di raccolta generale 28307/2023Data pubblicazione 10/10/2023avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO BARI n. 1886/2020depositata il 03/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023dal Consigliere * *La Corte d appello di Bari con sentenza del 3 novembre 2020ha dichiarato efficace nel territorio della Repubblica Italiana lasentenza canonica di nullità del matrimonio concordatario fra leparti resa del Tribunale * Regionale * il 4ottobre 2017 dichiarata esecutiva dal * Tribunale della* * il 10 dicembre 2019 nullità derivante dal“grave difetto di discrezione del giudizio della convenuta circa idiritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettarereciprocamente” e dalla “incapacità della convenuta ad assumeregli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica”ai sensi del can. 1095 §§ 2 e 3 codex iuris canonici.La corte territoriale ha ritenuto per quanto ancora rileva chenon sussista l elemento ostativo alla delibazione della violazionedell ordine pubblico nonostante l incontestata convivenzaultratriennale della coppia la motivazione consiste nel richiamo aduna massima oltretutto non ufficiale tratta da * 6 luglio 2015n. 13883 nella quale si afferma che il “vizio psichico” assunto «dalgiudice ecclesiastico come comportante inettitudine del soggetto almomento della manifestazione del consenso a contrarre ilmatrimonio» non si discosta «sostanzialmente dall ipotesid invalidità contemplata dall art. 120 c.c. cosicché è da escludereche il riconoscimento dell efficacia di una tale sentenza troviostacolo in principi fondamentali dell ordinamento italiano».2 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3107/2021Numero sezionale 4321/2023Numero di raccolta generale 28307/2023Data pubblicazione 10/10/2023Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la partesoccombente affidato a tre motivi.* con controricorso l intimato.Le parti hanno depositato anche la memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo la parte ricorrente deduce laviolazione degli artt. 82 143 c.c. 797 comma 1 n. 7 c.p.c. edell art. 8 n. 2 dell * di revisione del * in data 18febbraio 1984 perché il giudice territoriale non ha tenuto contodella convivenza pluriennale della coppia limitandosi a richiamarel art. 120 c.c. sulla possibilità del coniuge di impugnare ilmatrimonio ove sia stato incapace di intendere o di volere almomento della celebrazione senza considerare i precedenti delgiudice di legittimità circa il rilievo di detta prolungata convivenza ela circostanza che tra le parti vi fu come è pacifico una convivenzaeffettiva senza che questa abbia trovato ostacolo in una eventualecondizione di menomazione psichica della ricorrente.Con il secondo motivo deduce la violazione o falsaapplicazione dell art. 120 c.c. per avere la sentenza impugnatarichiamato il disposto di tale norma senza considerare che ilprecedente da essa menzionato * n. 13883/2015 non è intermini posto che in detta sede non fu né eccepita la convivenzaconiugale né questa era comunque superiore al triennio.Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazionecontraddittoria e l omesso esame di fatto storico decisivoconsistente nella convivenza pluriennale tra le parti.2. – Il terzo motivo che intende censurare la motivazionedella sentenza impugnata per la sua sostanziale apparenza e3 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3107/2021Numero sezionale 4321/2023Numero di raccolta generale 28307/2023Data pubblicazione 10/10/2023contraddittorietà è fondato ed assorbe gli ulteriori profili del terzomotivo nonché i motivi primo e secondo.2.1. – * Corte negli ultimi anni sta procedendo ad unainterpretazione restrittiva dei principî enunciati dalle Sezioni unitecon le decisioni nn. 16379 e 16380 del 2014 – secondo cui allafavorevole delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità delmatrimonio osta quale limite di ordine pubblico interno laconvivenza delle parti come coniugi protrattasi per almeno untriennio – limitandoli ai casi di nullità matrimoniale tipici e proprîunicamente del diritto canonico ma non anche del diritto italiano.2.2. – Con specifico riguardo alla sentenza ecclesiastica cheabbia dichiarato la nullità del matrimonio in virtù della incapacitasnaturalis ossia per «difetto di discrezione di giudizio» di cui al n.2 del can. 1095 codex iuris canonici e per «incapacità diassumere e adempiere le obbligazioni matrimoniali essenziali»di cui al n. 3 del can. 1095 codex iuris fattispecie invero ivinon di rado invocate questa Corte * sez. I 4 gennaio2023 n. 149 ha enunciato due concetti affermando chea il vizio genetico posto a base della sentenza ecclesiastica dinullità dal can. 1095 nn. 2 3 che attiene all incapacità a contrarrematrimonio trova corrispondenza nell ipotesi di invaliditàcontemplata dall art. 120 c.c. secondo cui il matrimonio può essereimpugnato da quello dei coniugi che sebbene non interdetto providi essere stato incapace di intendere o di volere per qualunquecausa anche transitoria al momento della celebrazione delmatrimoniob non esiste nell ordinamento nazionale un principio diordine pubblico secondo il quale il vizio che inficia il matrimoniopossa essere fatto valere solo dal coniuge il cui consenso sia4 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3107/2021Numero sezionale 4321/2023Numero di raccolta generale 28307/2023Data pubblicazione 10/10/2023viziato essendo preminente l esigenza di rimuovere il vincoloconiugale prodotto da atto affetto da vizio psichico.Ne ha fatto derivare il principio di diritto secondo cui laconvivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordinepubblico in presenza di un vizio di capacità ex art. 120 c.c.* altresì ricordare che il principio sub a trova unprecedente in una vicenda afferente l art. 122 commi 2 ss. c.c. –sulla possibilità di impugnare il matrimonio da parte del coniuge ilcui consenso sia stato dato per effetto di errore essenziale suqualità personali dell altro coniuge – nella decisione in cui il viziogenetico accertato dal tribunale ecclesiastico atteneva all erroreessenziale del marito indotto da dolo della moglie sulle qualitàpersonali della stessa afferenti la sterilità * 19 giugno 2022 n17910 .Dal suo canto il principio sub b si fonda sui precedenti dellaCorte secondo cui non rileva in contrario la diversità di disciplinanel codice civile in particolare concernente i profili dellalegittimazione attiva da un lato e la rilevanza ostativa dellacoabitazione alla proponibilità dell azione dall altro lato essendosireputate dette differenze relative a principî non essenzialidell ordinamento italiano e non qualificabili quindi come di ordinepubblico in tal senso * 7 aprile 2000 n. 4387 * 7 aprile1997 n. 3002 con riguardo all art. 120 comma 2 c.c. noncostituisce invece un precedente * 18 aprile 2014 n. 9044 laquale al riguardo contiene un mero obiter dictum .2.3. – L art. 120 c.c. prevede che il matrimonio può essereimpugnato per l incapacità di intendere e di volere del coniuge almomento della celebrazione intesa come menomazione della sferaintellettiva e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il5 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3107/2021Numero sezionale 4321/2023Numero di raccolta generale 28307/2023Data pubblicazione 10/10/2023significato e le conseguenze dell impegno assunto * 21 luglio2021 n. 20862 .La disposizione dà rilievo all incapacità di intendere o di voleredi un soggetto ossia ad un deficit psichico alla stregua di similicondizioni previste da numerose altre disposizioni dell ordinamento cfr. artt. 428 591 775 1425 c.c. ma anche artt. 1191 13892046 c.c. artt. 85 86 87 88 89 91 96 98 c.p. art. 286 c.p.p.4 d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 in tema di imputabilità per lesanzioni tributarie e 2 l. 24 novembre 1981 n. 689 in tema diimputabilità per le sanzioni amministrative ed altre sebbene nonoccorra la totale privazione delle facoltà intellettive o volitive ètuttavia necessario che esse siano grandemente menomate a talpunto da impedire in ogni caso la formazione di una volontàcosciente.Occorre quindi che il soggetto al momento di compierel atto versi in uno stato patologico – da intendere come alterazionedel normale stato fisiologico – che pur non tale da eliminare inmodo totale e assoluto le facoltà psichiche su di esse comunqueincida in un modo decisivo quindi superiore rispetto alla ordinariasituazione dovuta ad esempio alla mera “immaturità o fragilitàaffettiva” riconducibile all essere il soggetto volta a voltasemplicemente “giovane” o magari “anziano”.* art. 120 c.c. così come nelle altre disposizioni checontemplano la figura sopra menzionate deve invece trattarsi diuno stato patologico in cui le normali facoltà cioè sianopatologicamente perturbate impedendo al soggetto la seriavalutazione del contenuto e degli effetti dell atto che compie equindi il formarsi di una volontà che possa dirsi “cosciente” nonperò nel senso della “incoscienza” che si attribuisce mediamente ai6 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3107/2021Numero sezionale 4321/2023Numero di raccolta generale 28307/2023Data pubblicazione 10/10/2023soggetti in età giovanile e che nulla ha di patologico se nonl entusiasmo e l energia vitale come quando viene rilevata lapresenza di «disturbi della parola episodi di disorientamentotemporale e spaziale e disturbi mnesici» così * 30 maggio2017 n. 13659 in tema di donazione la «demenza senile ildeterioramento cognitivo e una sindrome involutiva» * 2ottobre 2015 n. 19767 in tema di incapacità di intendere e divolere del testatore e sospensione ex art. 295 c.p.c. le «diminuitefacoltà intellettive e volitive del soggetto circa l esercizio diun opzione cosciente» in tema di dimissioni del lavoratore *28 novembre 2016 n. 24122 * 8 marzo 2005 n. 4967 *1° settembre 2011 n. 17977 * 12 marzo 2004 n. 5159 una«patologia psicotica con marcata disabilità neurologica e relazionalenecessitante un trattamento farmacologico e psicoterapeutico daparte di uno staff specializzato» * 21 gennaio 2016 n. 1070la «sindrome ansioso depressiva» ma soltanto se sia di «talegravità da far venire meno la capacità di autodeterminazione delsoggetto e da seriamente inibire la sua capacità di valutazionedell atto» * 28 ottobre 2014 n. 22836 in tema di dimissioni«un grave deterioramento mentale con frequenti episodi didisorientamento temporo spaziale amnesie ... tanto da doveressere coadiuvato dal figlio per eseguire le varie manovresemeiologiche in quanto non comprendeva il significato di ciò chegli veniva detto» * 3 gennaio 2014 n. 59 sulla donazione la«demenza arteriosclerotica ingravescente» * 9 agosto 2011n. 17130 nonché * 2 dicembre 2022 n. 35466 la«oligofrenia di grado medio lieve insorto fin da bambina conchiaro deficit delle capacità critiche e di giudizio» * 13 ottobre2022 n. 29962 l essere il soggetto «afasico incapace di7 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3107/2021Numero sezionale 4321/2023Numero di raccolta generale 28307/2023Data pubblicazione 10/10/2023provvedere ad atti elementari inclusa le incombenze della vitadomestica e quotidiana e la gestione del denaro nonché mancantedi orientamento spazio temporale» * 17 giugno 2021 n.17381 nella vendita il «disturbo delirante paranoideo in fase discompenso» della lavoratrice al momento delle dimissioni * 13febbraio 2019 n. 4232 lo «stato soporoso e marasmatico» *12 giugno 2020 n. 11272 in tema di procura ad operare sul contocorrente .Tale stato psichico si apprezza in particolare nel confrontodifferenziale con la fattispecie dell art. 643 c.p. in tema dicirconvenzione di persone incapaci reato il quale sanziona lacondotta di chi «per procurare a sé o ad altri un profitto abusandodei bisogni delle passioni o della inesperienza di una personaminore ovvero abusando dello stato d infermità o deficienzapsichica di una persona anche se non interdetta o inabilitata…» edove la situazione mera “inesperienza” ed immaturità è ben distintadallo stato di “infermità o deficienza psichica”.Come questa Corte ha rilevato non sussiste «omogeneità trala fattispecie dell art. 643 c.p. e quella dell art. 428 c.c. posto cheil concetto di deficienza psichica nella prima ipotesi è stato dallagiurisprudenza della * esteso fino a ricomprendere qualsiasimenomazione del potere di critica qualsiasi indebolimento dellafunzione volitiva o affettiva che agevolino la suggestionabilità ediminuiscano i poteri di difesa del soggetto passivo situazioni chesono state ricollegate ai più diversi fattori quali il sesso l età ladebolezza di carattere la carenza di cultura e di rapportiinterpersonali … mentre per l incapacità naturale di cui all art.428 c.c. si è richiesta una menomazione della sfera intellettiva ovolitiva di particolare gravità pari a quella necessaria per la8 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3107/2021Numero sezionale 4321/2023Numero di raccolta generale 28307/2023Data pubblicazione 10/10/2023pronunzia di interdizione pur se momentanea e transitoria» *29 ottobre 1994 n. 8948 in cui veniva in rilievo solo la «semplicitàe suggestionabilità» del soggetto .* si è chiarito * 19 maggio 2016 n. 10329 edaltre come l art. 428 c.c. richieda l accertamento di uno statopatologico psichico che non consente né di comprendere sul pianointellettivo e cognitivo la natura e gli effetti dell atto che si compiené d impegnare liberamente la volontà personale nel regolamentod interessi contenuto nell atto predetto laddove nell art. 643 c.p.non è necessario che si sia determinata una condizione d incapacitàd intendere e volere ancorché transitoria come richiesto ai finidell incapacità naturale ovvero un sostanziale azzeramento dellacapacità cognitivo intellettiva e di quella volitiva essendo invecesufficiente che l autore dell atto versi in una situazione soggettiva di“fragilità” psichica derivante dall età dall insorgenza odall aggravamento di una patologia neurologica o psichiatricaanche come efficacemente indica la giurisprudenza penale diquesta corte «dovuta ad anomale dinamiche relazionali» checonsenta all altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare ilpersonale potere di autodeterminazione di critica e di giudizio cfr.* pen. n. 36424/2015 .* è la diagnosi di incapacità d intendere e volere altra lamera “fragilità” del soggetto posto che in questo secondo casoegli ben può rappresentarsi cognitivamente gli effetti dell atto edessere in una mera minorata condizione di autodeterminazione chetuttavia non è ancora un incapacità d intendere e volere ossia unacondizione di grave compromissione di tale capacità ancorché nonassoluta ma richiesta ai fini dell annullamento del contratto9 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3107/2021Numero sezionale 4321/2023Numero di raccolta generale 28307/2023Data pubblicazione 10/10/2023dall art. 428 c.c. ed ai fini della nullità del matrimonio dall art. 120c.c.Per il riscontro dell incapacità naturale si richiede una«anomalia qualificata cronologicamente e puntualmente ancorata almomento della confezione» dell atto * 2 ottobre 2015 n.19767 sull art. 591 c.c. comma 2 n. 3 giacché l annullamentoper incapacità naturale «postula l esistenza non già di una sempliceanomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive …bensì la prova che a cagione di una infermità transitoria opermanente ovvero di altra causa perturbatrice il soggetto siaprivo … della coscienza dei propri atti ovvero della capacità diautodeterminarsi» * 15 aprile 2010 n. 9081 .Non basta in conclusione ad integrare la fattispecie dell art.120 c.p.c. una situazione descritta come di mera deficienzacaratteriale o immaturità per non avere uno o entrambi i coniugivalutato la rilevanza dell atto il matrimonio canonico in sé“indissolubile” e dunque di portata davvero rilevante in quantodestinato per scelta originaria a durare “per tutta la vita”l incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senzatermini non significa necessariamente deficit psichico ai sensi dellericordate disposizioni dell ordinamento italiano.2.4. – Il controllo sulla circostanza se i vizi come riscontratidalla sentenza del tribunale ecclesiastico si inquadrino in una dellecause di nullità del matrimonio riconosciute dall ordinamentoitaliano spetta alla corte d appello quale giudice della delibazione ilcui operato è quindi controllabile in sede di legittimità dalla Corte dicassazione con riguardo alla corretta sussunzione nelle norme sullanullità del matrimonio di cui al * VI Capo III Sezione VI dellibro primo del codice civile.10 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3107/2021Numero sezionale 4321/2023Numero di raccolta generale 28307/2023Data pubblicazione 10/10/20232.5. – * specie la sentenza impugnata reca unamotivazione insussistente limitandosi da un lato a richiamare unprecedente non in termini * 6 luglio 2015 n. 13883 checostituisce una sentenza non massimata e della quale riporta quindisolo una massima redazionale senza avvedersi che peraltro inquella concreta vicenda non era stata eccepita la convivenzaultratriennale ed essa era stata altresì di minor durata cfr. * n.13883/2015 in motivazione «In primo luogo deve rilevarsi chenon trovano applicazione nella specie i principi elaborati nellarecente pronuncia delle * 16379 del 2014 dal momento che nonrisulta eccepita tempestivamente la convivenza coniugale comecausa ostativa al riconoscimento della sentenza canonica. Peraltrola durata indicata dalla medesima parte ricorrente è inferiore aquella minima indicata in tre anni nella sentenza soprarichiamata» e dall altro lato non spendendo neppure una parolaper adattarlo o per giustificare come quel precedente potesseguidare la soluzione del caso affidato alla sua cura dato che ipresupposti concreti processuali e sostanziali si presentavanoradicalmente così diversi.* dalla motivazione della sentenza impugnata non èdato neppure comprendere quale fosse la ragione della ritenutaintegrazione del vizio nel diritto canonico al fine di valutare se essofosse sussumibile nell art. 120 c.p.c.Ed invero oltre al ricordato richiamo di una massima non intermini per il resto la sentenza impugnata si limita ad unamotivazione “di stile” la domanda «merita di essere accolta inpresenza di tutte le condizioni di legge» in quanto «non è dubbia lasussistenza della competenza del giudice ecclesiastico» «il giudiziocanonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio»11 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3107/2021Numero sezionale 4321/2023Numero di raccolta generale 28307/2023Data pubblicazione 10/10/2023«l istruttoria si è svolta con l audizione delle parti» «la delibandasentenza divenuta definitiva non contiene disposizioni contrarieall ordine pubblico italiano» motivazione che potrebbe essereritenuta esistente pur nella sua sinteticità solo se l ultimo edessenziale profilo fosse stato effettivamente e non soloapparentemente vagliato.5. – La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio pernuovo esame della controversia alla medesima Corte d appello indiversa composizione che provvederà anche sulle spese delgiudizio svoltosi nella sede di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3107/2021Numero sezionale 4321/2023Numero di raccolta generale 28307/2023Data pubblicazione 10/10/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]*– Sentenza* ecclesiastica dinullità.* * Consigliere * CC* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3107/2021 * proposto da[OSCURATO:PERSONA] * * * elettivamente domiciliata in ROMAVIA * 11 presso lo studio dell avvocato ** * che li rappresenta e difende perprocura speciale in calce al ricorso ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * 30 presso lo studio dell avvocato ** * * che lo rappresenta edifende per procura speciale controricorrente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3107/2021Numero sezionale 4321/2023Numero di raccolta generale 28307/2023Data pubblicazione 10/10/2023avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO BARI n. 1886/2020depositata il 03/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023dal Consigliere * *La Corte d appello di Bari con sentenza del 3 novembre 2020ha dichiarato efficace nel territorio della Repubblica Italiana lasentenza canonica di nullità del matrimonio concordatario fra leparti resa del Tribunale * Regionale * il 4ottobre 2017 dichiarata esecutiva dal * Tribunale della* * il 10 dicembre 2019 nullità derivante dal“grave difetto di discrezione del giudizio della convenuta circa idiritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettarereciprocamente” e dalla “incapacità della convenuta ad assumeregli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica”ai sensi del can. 1095 §§ 2 e 3 codex iuris canonici.La corte territoriale ha ritenuto per quanto ancora rileva chenon sussista l elemento ostativo alla delibazione della violazionedell ordine pubblico nonostante l incontestata convivenzaultratriennale della coppia la motivazione consiste nel richiamo aduna massima oltretutto non ufficiale tratta da * 6 luglio 2015n. 13883 nella quale si afferma che il “vizio psichico” assunto «dalgiudice ecclesiastico come comportante inettitudine del soggetto almomento della manifestazione del consenso a contrarre ilmatrimonio» non si discosta «sostanzialmente dall ipotesid invalidità contemplata dall art. 120 c.c. cosicché è da escludereche il riconoscimento dell efficacia di una tale sentenza troviostacolo in principi fondamentali dell ordinamento italiano».2 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3107/2021Numero sezionale 4321/2023Numero di raccolta generale 28307/2023Data pubblicazione 10/10/2023Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la partesoccombente affidato a tre motivi.* con controricorso l intimato.Le parti hanno depositato anche la memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo la parte ricorrente deduce laviolazione degli artt. 82 143 c.c. 797 comma 1 n. 7 c.p.c. edell art. 8 n. 2 dell * di revisione del * in data 18febbraio 1984 perché il giudice territoriale non ha tenuto contodella convivenza pluriennale della coppia limitandosi a richiamarel art. 120 c.c. sulla possibilità del coniuge di impugnare ilmatrimonio ove sia stato incapace di intendere o di volere almomento della celebrazione senza considerare i precedenti delgiudice di legittimità circa il rilievo di detta prolungata convivenza ela circostanza che tra le parti vi fu come è pacifico una convivenzaeffettiva senza che questa abbia trovato ostacolo in una eventualecondizione di menomazione psichica della ricorrente.Con il secondo motivo deduce la violazione o falsaapplicazione dell art. 120 c.c. per avere la sentenza impugnatarichiamato il disposto di tale norma senza considerare che ilprecedente da essa menzionato * n. 13883/2015 non è intermini posto che in detta sede non fu né eccepita la convivenzaconiugale né questa era comunque superiore al triennio.Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazionecontraddittoria e l omesso esame di fatto storico decisivoconsistente nella convivenza pluriennale tra le parti.2. – Il terzo motivo che intende censurare la motivazionedella sentenza impugnata per la sua sostanziale apparenza e3 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3107/2021Numero sezionale 4321/2023Numero di raccolta generale 28307/2023Data pubblicazione 10/10/2023contraddittorietà è fondato ed assorbe gli ulteriori profili del terzomotivo nonché i motivi primo e secondo.2.1. – * Corte negli ultimi anni sta procedendo ad unainterpretazione restrittiva dei principî enunciati dalle Sezioni unitecon le decisioni nn. 16379 e 16380 del 2014 – secondo cui allafavorevole delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità delmatrimonio osta quale limite di ordine pubblico interno laconvivenza delle parti come coniugi protrattasi per almeno untriennio – limitandoli ai casi di nullità matrimoniale tipici e proprîunicamente del diritto canonico ma non anche del diritto italiano.2.2. – Con specifico riguardo alla sentenza ecclesiastica cheabbia dichiarato la nullità del matrimonio in virtù della incapacitasnaturalis ossia per «difetto di discrezione di giudizio» di cui al n.2 del can. 1095 codex iuris canonici e per «incapacità diassumere e adempiere le obbligazioni matrimoniali essenziali»di cui al n. 3 del can. 1095 codex iuris fattispecie invero ivinon di rado invocate questa Corte * sez. I 4 gennaio2023 n. 149 ha enunciato due concetti affermando chea il vizio genetico posto a base della sentenza ecclesiastica dinullità dal can. 1095 nn. 2 3 che attiene all incapacità a contrarrematrimonio trova corrispondenza nell ipotesi di invaliditàcontemplata dall art. 120 c.c. secondo cui il matrimonio può essereimpugnato da quello dei coniugi che sebbene non interdetto providi essere stato incapace di intendere o di volere per qualunquecausa anche transitoria al momento della celebrazione delmatrimoniob non esiste nell ordinamento nazionale un principio diordine pubblico secondo il quale il vizio che inficia il matrimoniopossa essere fatto valere solo dal coniuge il cui consenso sia4 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3107/2021Numero sezionale 4321/2023Numero di raccolta generale 28307/2023Data pubblicazione 10/10/2023viziato essendo preminente l esigenza di rimuovere il vincoloconiugale prodotto da atto affetto da vizio psichico.Ne ha fatto derivare il principio di diritto secondo cui laconvivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordinepubblico in presenza di un vizio di capacità ex art. 120 c.c.* altresì ricordare che il principio sub a trova unprecedente in una vicenda afferente l art. 122 commi 2 ss. c.c. –sulla possibilità di impugnare il matrimonio da parte del coniuge ilcui consenso sia stato dato per effetto di errore essenziale suqualità personali dell altro coniuge – nella decisione in cui il viziogenetico accertato dal tribunale ecclesiastico atteneva all erroreessenziale del marito indotto da dolo della moglie sulle qualitàpersonali della stessa afferenti la sterilità * 19 giugno 2022 n17910 .Dal suo canto il principio sub b si fonda sui precedenti dellaCorte secondo cui non rileva in contrario la diversità di disciplinanel codice civile in particolare concernente i profili dellalegittimazione attiva da un lato e la rilevanza ostativa dellacoabitazione alla proponibilità dell azione dall altro lato essendosireputate dette differenze relative a principî non essenzialidell ordinamento italiano e non qualificabili quindi come di ordinepubblico in tal senso * 7 aprile 2000 n. 4387 * 7 aprile1997 n. 3002 con riguardo all art. 120 comma 2 c.c. noncostituisce invece un precedente * 18 aprile 2014 n. 9044 laquale al riguardo contiene un mero obiter dictum .2.3. – L art. 120 c.c. prevede che il matrimonio può essereimpugnato per l incapacità di intendere e di volere del coniuge almomento della celebrazione intesa come menomazione della sferaintellettiva e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il5 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3107/2021Numero sezionale 4321/2023Numero di raccolta generale 28307/2023Data pubblicazione 10/10/2023significato e le conseguenze dell impegno assunto * 21 luglio2021 n. 20862 .La disposizione dà rilievo all incapacità di intendere o di voleredi un soggetto ossia ad un deficit psichico alla stregua di similicondizioni previste da numerose altre disposizioni dell ordinamento cfr. artt. 428 591 775 1425 c.c. ma anche artt. 1191 13892046 c.c. artt. 85 86 87 88 89 91 96 98 c.p. art. 286 c.p.p.4 d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 in tema di imputabilità per lesanzioni tributarie e 2 l. 24 novembre 1981 n. 689 in tema diimputabilità per le sanzioni amministrative ed altre sebbene nonoccorra la totale privazione delle facoltà intellettive o volitive ètuttavia necessario che esse siano grandemente menomate a talpunto da impedire in ogni caso la formazione di una volontàcosciente.Occorre quindi che il soggetto al momento di compierel atto versi in uno stato patologico – da intendere come alterazionedel normale stato fisiologico – che pur non tale da eliminare inmodo totale e assoluto le facoltà psichiche su di esse comunqueincida in un modo decisivo quindi superiore rispetto alla ordinariasituazione dovuta ad esempio alla mera “immaturità o fragilitàaffettiva” riconducibile all essere il soggetto volta a voltasemplicemente “giovane” o magari “anziano”.* art. 120 c.c. così come nelle altre disposizioni checontemplano la figura sopra menzionate deve invece trattarsi diuno stato patologico in cui le normali facoltà cioè sianopatologicamente perturbate impedendo al soggetto la seriavalutazione del contenuto e degli effetti dell atto che compie equindi il formarsi di una volontà che possa dirsi “cosciente” nonperò nel senso della “incoscienza” che si attribuisce mediamente ai6 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3107/2021Numero sezionale 4321/2023Numero di raccolta generale 28307/2023Data pubblicazione 10/10/2023soggetti in età giovanile e che nulla ha di patologico se nonl entusiasmo e l energia vitale come quando viene rilevata lapresenza di «disturbi della parola episodi di disorientamentotemporale e spaziale e disturbi mnesici» così * 30 maggio2017 n. 13659 in tema di donazione la «demenza senile ildeterioramento cognitivo e una sindrome involutiva» * 2ottobre 2015 n. 19767 in tema di incapacità di intendere e divolere del testatore e sospensione ex art. 295 c.p.c. le «diminuitefacoltà intellettive e volitive del soggetto circa l esercizio diun opzione cosciente» in tema di dimissioni del lavoratore *28 novembre 2016 n. 24122 * 8 marzo 2005 n. 4967 *1° settembre 2011 n. 17977 * 12 marzo 2004 n. 5159 una«patologia psicotica con marcata disabilità neurologica e relazionalenecessitante un trattamento farmacologico e psicoterapeutico daparte di uno staff specializzato» * 21 gennaio 2016 n. 1070la «sindrome ansioso depressiva» ma soltanto se sia di «talegravità da far venire meno la capacità di autodeterminazione delsoggetto e da seriamente inibire la sua capacità di valutazionedell atto» * 28 ottobre 2014 n. 22836 in tema di dimissioni«un grave deterioramento mentale con frequenti episodi didisorientamento temporo spaziale amnesie ... tanto da doveressere coadiuvato dal figlio per eseguire le varie manovresemeiologiche in quanto non comprendeva il significato di ciò chegli veniva detto» * 3 gennaio 2014 n. 59 sulla donazione la«demenza arteriosclerotica ingravescente» * 9 agosto 2011n. 17130 nonché * 2 dicembre 2022 n. 35466 la«oligofrenia di grado medio lieve insorto fin da bambina conchiaro deficit delle capacità critiche e di giudizio» * 13 ottobre2022 n. 29962 l essere il soggetto «afasico incapace di7 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3107/2021Numero sezionale 4321/2023Numero di raccolta generale 28307/2023Data pubblicazione 10/10/2023provvedere ad atti elementari inclusa le incombenze della vitadomestica e quotidiana e la gestione del denaro nonché mancantedi orientamento spazio temporale» * 17 giugno 2021 n.17381 nella vendita il «disturbo delirante paranoideo in fase discompenso» della lavoratrice al momento delle dimissioni * 13febbraio 2019 n. 4232 lo «stato soporoso e marasmatico» *12 giugno 2020 n. 11272 in tema di procura ad operare sul contocorrente .Tale stato psichico si apprezza in particolare nel confrontodifferenziale con la fattispecie dell art. 643 c.p. in tema dicirconvenzione di persone incapaci reato il quale sanziona lacondotta di chi «per procurare a sé o ad altri un profitto abusandodei bisogni delle passioni o della inesperienza di una personaminore ovvero abusando dello stato d infermità o deficienzapsichica di una persona anche se non interdetta o inabilitata…» edove la situazione mera “inesperienza” ed immaturità è ben distintadallo stato di “infermità o deficienza psichica”.Come questa Corte ha rilevato non sussiste «omogeneità trala fattispecie dell art. 643 c.p. e quella dell art. 428 c.c. posto cheil concetto di deficienza psichica nella prima ipotesi è stato dallagiurisprudenza della * esteso fino a ricomprendere qualsiasimenomazione del potere di critica qualsiasi indebolimento dellafunzione volitiva o affettiva che agevolino la suggestionabilità ediminuiscano i poteri di difesa del soggetto passivo situazioni chesono state ricollegate ai più diversi fattori quali il sesso l età ladebolezza di carattere la carenza di cultura e di rapportiinterpersonali … mentre per l incapacità naturale di cui all art.428 c.c. si è richiesta una menomazione della sfera intellettiva ovolitiva di particolare gravità pari a quella necessaria per la8 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3107/2021Numero sezionale 4321/2023Numero di raccolta generale 28307/2023Data pubblicazione 10/10/2023pronunzia di interdizione pur se momentanea e transitoria» *29 ottobre 1994 n. 8948 in cui veniva in rilievo solo la «semplicitàe suggestionabilità» del soggetto .* si è chiarito * 19 maggio 2016 n. 10329 edaltre come l art. 428 c.c. richieda l accertamento di uno statopatologico psichico che non consente né di comprendere sul pianointellettivo e cognitivo la natura e gli effetti dell atto che si compiené d impegnare liberamente la volontà personale nel regolamentod interessi contenuto nell atto predetto laddove nell art. 643 c.p.non è necessario che si sia determinata una condizione d incapacitàd intendere e volere ancorché transitoria come richiesto ai finidell incapacità naturale ovvero un sostanziale azzeramento dellacapacità cognitivo intellettiva e di quella volitiva essendo invecesufficiente che l autore dell atto versi in una situazione soggettiva di“fragilità” psichica derivante dall età dall insorgenza odall aggravamento di una patologia neurologica o psichiatricaanche come efficacemente indica la giurisprudenza penale diquesta corte «dovuta ad anomale dinamiche relazionali» checonsenta all altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare ilpersonale potere di autodeterminazione di critica e di giudizio cfr.* pen. n. 36424/2015 .* è la diagnosi di incapacità d intendere e volere altra lamera “fragilità” del soggetto posto che in questo secondo casoegli ben può rappresentarsi cognitivamente gli effetti dell atto edessere in una mera minorata condizione di autodeterminazione chetuttavia non è ancora un incapacità d intendere e volere ossia unacondizione di grave compromissione di tale capacità ancorché nonassoluta ma richiesta ai fini dell annullamento del contratto9 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3107/2021Numero sezionale 4321/2023Numero di raccolta generale 28307/2023Data pubblicazione 10/10/2023dall art. 428 c.c. ed ai fini della nullità del matrimonio dall art. 120c.c.Per il riscontro dell incapacità naturale si richiede una«anomalia qualificata cronologicamente e puntualmente ancorata almomento della confezione» dell atto * 2 ottobre 2015 n.19767 sull art. 591 c.c. comma 2 n. 3 giacché l annullamentoper incapacità naturale «postula l esistenza non già di una sempliceanomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive …bensì la prova che a cagione di una infermità transitoria opermanente ovvero di altra causa perturbatrice il soggetto siaprivo … della coscienza dei propri atti ovvero della capacità diautodeterminarsi» * 15 aprile 2010 n. 9081 .Non basta in conclusione ad integrare la fattispecie dell art.120 c.p.c. una situazione descritta come di mera deficienzacaratteriale o immaturità per non avere uno o entrambi i coniugivalutato la rilevanza dell atto il matrimonio canonico in sé“indissolubile” e dunque di portata davvero rilevante in quantodestinato per scelta originaria a durare “per tutta la vita”l incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senzatermini non significa necessariamente deficit psichico ai sensi dellericordate disposizioni dell ordinamento italiano.2.4. – Il controllo sulla circostanza se i vizi come riscontratidalla sentenza del tribunale ecclesiastico si inquadrino in una dellecause di nullità del matrimonio riconosciute dall ordinamentoitaliano spetta alla corte d appello quale giudice della delibazione ilcui operato è quindi controllabile in sede di legittimità dalla Corte dicassazione con riguardo alla corretta sussunzione nelle norme sullanullità del matrimonio di cui al * VI Capo III Sezione VI dellibro primo del codice civile.10 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3107/2021Numero sezionale 4321/2023Numero di raccolta generale 28307/2023Data pubblicazione 10/10/20232.5. – * specie la sentenza impugnata reca unamotivazione insussistente limitandosi da un lato a richiamare unprecedente non in termini * 6 luglio 2015 n. 13883 checostituisce una sentenza non massimata e della quale riporta quindisolo una massima redazionale senza avvedersi che peraltro inquella concreta vicenda non era stata eccepita la convivenzaultratriennale ed essa era stata altresì di minor durata cfr. * n.13883/2015 in motivazione «In primo luogo deve rilevarsi chenon trovano applicazione nella specie i principi elaborati nellarecente pronuncia delle * 16379 del 2014 dal momento che nonrisulta eccepita tempestivamente la convivenza coniugale comecausa ostativa al riconoscimento della sentenza canonica. Peraltrola durata indicata dalla medesima parte ricorrente è inferiore aquella minima indicata in tre anni nella sentenza soprarichiamata» e dall altro lato non spendendo neppure una parolaper adattarlo o per giustificare come quel precedente potesseguidare la soluzione del caso affidato alla sua cura dato che ipresupposti concreti processuali e sostanziali si presentavanoradicalmente così diversi.* dalla motivazione della sentenza impugnata non èdato neppure comprendere quale fosse la ragione della ritenutaintegrazione del vizio nel diritto canonico al fine di valutare se essofosse sussumibile nell art. 120 c.p.c.Ed invero oltre al ricordato richiamo di una massima non intermini per il resto la sentenza impugnata si limita ad unamotivazione “di stile” la domanda «merita di essere accolta inpresenza di tutte le condizioni di legge» in quanto «non è dubbia lasussistenza della competenza del giudice ecclesiastico» «il giudiziocanonico si è svolto nel rispetto del principio del contraddittorio»11 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3107/2021Numero sezionale 4321/2023Numero di raccolta generale 28307/2023Data pubblicazione 10/10/2023«l istruttoria si è svolta con l audizione delle parti» «la delibandasentenza divenuta definitiva non contiene disposizioni contrarieall ordine pubblico italiano» motivazione che potrebbe essereritenuta esistente pur nella sua sinteticità solo se l ultimo edessenziale profilo fosse stato effettivamente e non soloapparentemente vagliato.5. – La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio pernuovo esame della controversia alla medesima Corte d appello indiversa composizione che provvederà anche sulle spese delgiudizio svoltosi nella sede di legittimità. *La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso nei limiti di cui inmotivazione assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata erinvia innanzi alla Corte d appello di Bari in diversa composizionecui demanda anche la liquidazione delle spese di legittimità.Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma dell art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 ottobre2023.Il Presidente12 di 12* **La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso nei limiti di cui inmotivazione assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata erinvia innanzi alla Corte d appello di Bari in diversa composizionecui demanda anche la liquidazione delle spese di legittimità.Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma dell art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 ottobre2023.Il Presidente12 di 12* *