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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16473/2026

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aolo [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente, che ha chiesto che la Corte voglia, in via preliminare e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e, nel merito, annullare l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La vicenda oggetto del presente procedimento trae origine dal sequestro preventivo ricomprendente, tra l'altro, il saldo contabile del conto relativo alcontratto di gestione patrimoniale intestato a [OSCURATO:PERSONA] e acceso presso [OSCURATO:PERSONA] SGR, disposto nell'ambito del procedimento penale a carico di quest'ultimo per i reati di cui agli artt. 81, 316-ter cod. pen.

Tale procedimento si è concluso con sentenza di non doversi procedere per essere i reati ascritti all'imputato estinti per esito positivo della messa alla prova; con la medesima sentenza il Tribunale ha disposto il dissequestro e la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto, da individuarsi nel Ministero delle imprese e del made in Italy, in forza dell'atto notarile nominato "Indicazione irrevocabile di pagamento" con cui l'imputato, conformandosi al programma di trattamento prescritto in sede di messa alla prova, ha indicato in detto Ministero il soggetto autorizzato a ricevere da Equitalia giustizia s.p.a., quale gestore del FUG, la restituzione delle somme oggetto di sequestro preventivo.

Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Bergamo, decidendo in sede esecutiva, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. volta a ottenere la revoca dell'ordine di restituzione in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy del denaro in sequestro, disposto con la sentenza di merito, e la restituzione del denaro in favore dello stesso istante o, in subordine, la remissione della controversia in ordine alla destinazione delle cose in sequestro al giudice civile.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.

2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 323 cod. proc. pen. e 2741, 2784, 2800 cod. civ., per l'erronea individuazione del soggetto avente diritto alla restituzione, e violazione del diritto di prelazione del creditore pignoratizio.

Con atto datato 25/05/2017, anteriore al sequestro, il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SGR era stato costituito in pegno, fino alla concorrenza del valore di 108.000,00 euro, in favore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti in capo allo stesso [OSCURATO:PERSONA] da una parallela operazione di affidamento per apertura di credito dell'importo di 100.000,00 euro.

L'ordinanza impugnata, quindi, violerebbe l'art. 323 cod. proc. pen., che impone la restituzione del bene "all'avente diritto", da identificarsi, nel caso in esame, non nel Ministero delle imprese e del made in Italy, ma in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., titolare di un diritto di pegno anteriore al sequestro, in forza del quale ha diritto di soddisfarsi sul bene con preferenza rispetto a qualsiasi altro creditore o avente causa. 2Poiché il sequestro penale non ha effetto estintivo dei diritti reali preesistenti costituiti sul bene in favore dei terzi in buona fede, l'indicazione di pagamento effettuata da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe inefficace nei confronti del creditore pignoratizio.

2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 676, comma 2, 263, comma 2, 324, comma 8, cod. proc. pen., in quanto, in presenza di una seria contestazione sull'appartenenza delle somme, la controversia avrebbe dovuto essere rimessa al giudice civile.

Erroneamente il giudice dell'esecuzione avrebbe ritenuto che il conflitto tra il diritto dominicale del Ministero e il diritto di garanzia della ricorrente non configuri una contestazione della proprietà.

2.3. Motivazione meramente apparente e manifestamente illogica, in quanto il giudice dell'esecuzione, da un lato, ha affermato che non si verte in ipotesi di confisca e che, pertanto, sono inapplicabili le norme a tutela del terzo in buona fede, e dall'altro, ha emesso un provvedimento che, nella sostanza, produce un effetto ablativo del tutto analogo alla confisca, spogliando il terzo del suo diritto reale di garanzia.

La ricorrente ha altresì avanzato istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, nelle more della decisione, rilevando che il fumus boni iuris è integrato dalla manifesta fondatezza dei motivi di ricorso e il periculum in mora dal rischio concreto che Equitalia giustizia dia corso al pagamento in favore del Ministero.

3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente, ha depositato memoria illustrativa con cui ha ribadito i motivi di ricorso e ha evidenziato che il giudice dell'esecuzione, nel respingere l'istanza, avrebbe erroneamente dato rilievo alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non abbia eccepito il proprio diritto prima dell'incidente di esecuzione.

Infatti, l'esistenza, la validità e l'opponibilità ai terzi di un diritto di pegno su crediti sono disciplinate dall'art. 2800 cod. civ. e dipendono esclusivamente dalla sussistenza di un atto scritto e dalla sua notifica o accettazione con data certa, requisiti, questi, tutti soddisfatti nel caso di specie.

Né vi è alcuna disposizione di legge che ponga a carico del terzo titolare di un diritto reale di garanzia un onere di intervenire nel procedimento penale di cognizione per "preservare" il proprio diritto.

4. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in difetto di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicato. 3CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto attiene a materia che non rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione penale.

2. L'art. 676 cod. proc. pen. stabilisce, al primo comma, che «il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate».

La norma definisce il perimetro della competenza del giudice dell'esecuzione in materia di beni sottoposti a sequestro, stabilendo che, ove nulla sia stato disposto in sede di cognizione, alla loro apprensione definitiva o alla loro restituzione si provvede, appunto, con incidente di esecuzione.

Il riferimento alla necessità di disporre "la restituzione" presuppone che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, vi siano ancora beni in sequestro, su cui è necessario provvedere, in quanto il giudice della cognizione non li ha dissequestrati né confiscati.

Nel caso in esame difetta tale presupposto.

Il giudice della cognizione, definendo il procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha, infatti, disposto il dissequestro e la restituzione dei beni in sequestro, con la conseguenza che eventuali contestazioni sulla destinazione ad essi impressa, successive alla definizione del procedimento, non rientrano nella cognizione del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 676 cod. proc. pen., ma in quella del giudice civile, competente anche ai fini del risarcimento del danno patito da parte di chi lamenti di essere stato ingiustamente pretermesso nella restituzione dei beni sequestrati (sul punto Sez. 1, n. 37612 del 04/03/2016, Cavaceppi, Rv. 267604-01, in un caso in cui il pubblico ministero aveva disposto il dissequestro e la restituzione all'avente diritto dei beni sequestrati e il provvedimento non era stato impugnato).

Né la revoca del provvedimento di restituzione disposto dal giudice della cognizione rientra tra i poteri del giudice dell'esecuzione, limitati, come sopra detto, al perimetro fissato dall'art. 676 cod. proc. pen.

Da ciò consegue che tutte le controversie in merito ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente dovranno trovare la loro composizione in sede civile, fermo restando, ovviamente, che il sequestro preventivo non intacca i diritti reali vantati da terzi sui beni che ne avevano formato oggetto e che tale effetto non può avere 4nemmeno il provvedimento restitutorio, con cui il giudice ha semplicemente preso atto della dichiarazione unilaterale dell'imputato.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue l'obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aolo [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente, che ha chiesto che la Corte voglia, in via preliminare e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e, nel merito, annullare l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La vicenda oggetto del presente procedimento trae origine dal sequestro preventivo ricomprendente, tra l'altro, il saldo contabile del conto relativo alcontratto di gestione patrimoniale intestato a [OSCURATO:PERSONA] e acceso presso [OSCURATO:PERSONA] SGR, disposto nell'ambito del procedimento penale a carico di quest'ultimo per i reati di cui agli artt. 81, 316-ter cod. pen. Tale procedimento si è concluso con sentenza di non doversi procedere per essere i reati ascritti all'imputato estinti per esito positivo della messa alla prova; con la medesima sentenza il Tribunale ha disposto il dissequestro e la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto, da individuarsi nel Ministero delle imprese e del made in Italy, in forza dell'atto notarile nominato "Indicazione irrevocabile di pagamento" con cui l'imputato, conformandosi al programma di trattamento prescritto in sede di messa alla prova, ha indicato in detto Ministero il soggetto autorizzato a ricevere da Equitalia giustizia s.p.a., quale gestore del FUG, la restituzione delle somme oggetto di sequestro preventivo. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Bergamo, decidendo in sede esecutiva, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. volta a ottenere la revoca dell'ordine di restituzione in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy del denaro in sequestro, disposto con la sentenza di merito, e la restituzione del denaro in favore dello stesso istante o, in subordine, la remissione della controversia in ordine alla destinazione delle cose in sequestro al giudice civile. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 323 cod. proc. pen. e 2741, 2784, 2800 cod. civ., per l'erronea individuazione del soggetto avente diritto alla restituzione, e violazione del diritto di prelazione del creditore pignoratizio. Con atto datato 25/05/2017, anteriore al sequestro, il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SGR era stato costituito in pegno, fino alla concorrenza del valore di 108.000,00 euro, in favore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti in capo allo stesso [OSCURATO:PERSONA] da una parallela operazione di affidamento per apertura di credito dell'importo di 100.000,00 euro. L'ordinanza impugnata, quindi, violerebbe l'art. 323 cod. proc. pen., che impone la restituzione del bene "all'avente diritto", da identificarsi, nel caso in esame, non nel Ministero delle imprese e del made in Italy, ma in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., titolare di un diritto di pegno anteriore al sequestro, in forza del quale ha diritto di soddisfarsi sul bene con preferenza rispetto a qualsiasi altro creditore o avente causa. 2Poiché il sequestro penale non ha effetto estintivo dei diritti reali preesistenti costituiti sul bene in favore dei terzi in buona fede, l'indicazione di pagamento effettuata da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe inefficace nei confronti del creditore pignoratizio. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 676, comma 2, 263, comma 2, 324, comma 8, cod. proc. pen., in quanto, in presenza di una seria contestazione sull'appartenenza delle somme, la controversia avrebbe dovuto essere rimessa al giudice civile. Erroneamente il giudice dell'esecuzione avrebbe ritenuto che il conflitto tra il diritto dominicale del Ministero e il diritto di garanzia della ricorrente non configuri una contestazione della proprietà. 2.3. Motivazione meramente apparente e manifestamente illogica, in quanto il giudice dell'esecuzione, da un lato, ha affermato che non si verte in ipotesi di confisca e che, pertanto, sono inapplicabili le norme a tutela del terzo in buona fede, e dall'altro, ha emesso un provvedimento che, nella sostanza, produce un effetto ablativo del tutto analogo alla confisca, spogliando il terzo del suo diritto reale di garanzia. La ricorrente ha altresì avanzato istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, nelle more della decisione, rilevando che il fumus boni iuris è integrato dalla manifesta fondatezza dei motivi di ricorso e il periculum in mora dal rischio concreto che Equitalia giustizia dia corso al pagamento in favore del Ministero. 3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente, ha depositato memoria illustrativa con cui ha ribadito i motivi di ricorso e ha evidenziato che il giudice dell'esecuzione, nel respingere l'istanza, avrebbe erroneamente dato rilievo alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non abbia eccepito il proprio diritto prima dell'incidente di esecuzione. Infatti, l'esistenza, la validità e l'opponibilità ai terzi di un diritto di pegno su crediti sono disciplinate dall'art. 2800 cod. civ. e dipendono esclusivamente dalla sussistenza di un atto scritto e dalla sua notifica o accettazione con data certa, requisiti, questi, tutti soddisfatti nel caso di specie. Né vi è alcuna disposizione di legge che ponga a carico del terzo titolare di un diritto reale di garanzia un onere di intervenire nel procedimento penale di cognizione per "preservare" il proprio diritto. 4. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in difetto di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicato. 3CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto attiene a materia che non rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione penale. 2. L'art. 676 cod. proc. pen. stabilisce, al primo comma, che «il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate». La norma definisce il perimetro della competenza del giudice dell'esecuzione in materia di beni sottoposti a sequestro, stabilendo che, ove nulla sia stato disposto in sede di cognizione, alla loro apprensione definitiva o alla loro restituzione si provvede, appunto, con incidente di esecuzione. Il riferimento alla necessità di disporre "la restituzione" presuppone che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, vi siano ancora beni in sequestro, su cui è necessario provvedere, in quanto il giudice della cognizione non li ha dissequestrati né confiscati. Nel caso in esame difetta tale presupposto. Il giudice della cognizione, definendo il procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha, infatti, disposto il dissequestro e la restituzione dei beni in sequestro, con la conseguenza che eventuali contestazioni sulla destinazione ad essi impressa, successive alla definizione del procedimento, non rientrano nella cognizione del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 676 cod. proc. pen., ma in quella del giudice civile, competente anche ai fini del risarcimento del danno patito da parte di chi lamenti di essere stato ingiustamente pretermesso nella restituzione dei beni sequestrati (sul punto Sez. 1, n. 37612 del 04/03/2016, Cavaceppi, Rv. 267604-01, in un caso in cui il pubblico ministero aveva disposto il dissequestro e la restituzione all'avente diritto dei beni sequestrati e il provvedimento non era stato impugnato). Né la revoca del provvedimento di restituzione disposto dal giudice della cognizione rientra tra i poteri del giudice dell'esecuzione, limitati, come sopra detto, al perimetro fissato dall'art. 676 cod. proc. pen. Da ciò consegue che tutte le controversie in merito ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente dovranno trovare la loro composizione in sede civile, fermo restando, ovviamente, che il sequestro preventivo non intacca i diritti reali vantati da terzi sui beni che ne avevano formato oggetto e che tale effetto non può avere 4nemmeno il provvedimento restitutorio, con cui il giudice ha semplicemente preso atto della dichiarazione unilaterale dell'imputato. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue l'obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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