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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 22777/2023

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto aln. 4321/2020 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17 , presso l o studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 327/92, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché Ric. 2020n. 4321 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -2- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 2234/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, pubblicata in data 19/12/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO

1. – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 2234/2018 del la Corte d’Appello di Catanzaro, che ha respinto la loro domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione di un fondo in agro di Maierà (CS). [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e l’erronea valutazione delle prove.

2. – Questa Corte formulava proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, del seguente tenore: «INAMMISSIBILITÀ o comunque [OSCURATO:PERSONA] del ricorso, avverso statuizione di rigetto della domanda di usucapione di un terreno.

Unico motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché verte sulla valutazione delle risultanze istruttorie, in punto di sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione.

Il ricorrente contrappone alla Ric. 2020n. 4321 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -3- ricostruzione fatta propria dal Giudice di merito una lettura alternativa delle istanze istruttorie, senza considerare che: “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330)».

A seguito della comunicazione della proposta , [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

Veniva quindi fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

5. – In data 29.05.2023 il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia al controricorso con contestuale accettazione della rinuncia al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a spese di lite compensate .

Successivamente, in data 30.05.2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato dichiarazione, datata Ric. 2020n. 4321 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -4- 29.05.2023,di rinuncia al ricorso e di contestuale accettazione della rinuncia al controricorso del [OSCURATO:PERSONA], con integrale compensazione dellespese.

Sussistono, dunque , le condizioni di cui agli art. 390, comma secondo, e 391 cod. proc. civ., per dichiarare l’estinzione del giudizio di legittimità.

6. – D eve essere in conclusione dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità senza nessun provvedimento sulle spese, avendo il controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] – prestato adesione alla rinuncia e non avendo svolto difese gli altri intimati,[OSCURATO:PERSONA], Guerino, Riccardo e Ornella.

6. – I l tenore della pronuncia, che è di estinzione, esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale,in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015 n. 19560).

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio di legitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto aln. 4321/2020 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17 , presso l o studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 327/92, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché Ric. 2020n. 4321 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -2- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 2234/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, pubblicata in data 19/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 2234/2018 del la Corte d’Appello di Catanzaro, che ha respinto la loro domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione di un fondo in agro di Maierà (CS). [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e l’erronea valutazione delle prove. 2. – Questa Corte formulava proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, del seguente tenore: «INAMMISSIBILITÀ o comunque [OSCURATO:PERSONA] del ricorso, avverso statuizione di rigetto della domanda di usucapione di un terreno. Unico motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché verte sulla valutazione delle risultanze istruttorie, in punto di sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione. Il ricorrente contrappone alla Ric. 2020n. 4321 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -3- ricostruzione fatta propria dal Giudice di merito una lettura alternativa delle istanze istruttorie, senza considerare che: “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330)». A seguito della comunicazione della proposta , [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. Veniva quindi fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 5. – In data 29.05.2023 il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia al controricorso con contestuale accettazione della rinuncia al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a spese di lite compensate . Successivamente, in data 30.05.2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato dichiarazione, datata Ric. 2020n. 4321 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -4- 29.05.2023,di rinuncia al ricorso e di contestuale accettazione della rinuncia al controricorso del [OSCURATO:PERSONA], con integrale compensazione dellespese. Sussistono, dunque , le condizioni di cui agli art. 390, comma secondo, e 391 cod. proc. civ., per dichiarare l’estinzione del giudizio di legittimità. 6. – D eve essere in conclusione dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità senza nessun provvedimento sulle spese, avendo il controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] – prestato adesione alla rinuncia e non avendo svolto difese gli altri intimati,[OSCURATO:PERSONA], Guerino, Riccardo e Ornella. 6. – I l tenore della pronuncia, che è di estinzione, esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale,in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015 n. 19560). P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio di legitti
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