CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 22777/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto aln. 4321/2020 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17 , presso l o studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 327/92, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché Ric. 2020n. 4321 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -2- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 2234/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, pubblicata in data 19/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 2234/2018 del la Corte d’Appello di Catanzaro, che ha respinto la loro domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione di un fondo in agro di Maierà (CS). [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e l’erronea valutazione delle prove. 2. – Questa Corte formulava proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, del seguente tenore: «INAMMISSIBILITÀ o comunque [OSCURATO:PERSONA] del ricorso, avverso statuizione di rigetto della domanda di usucapione di un terreno. Unico motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché verte sulla valutazione delle risultanze istruttorie, in punto di sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione. Il ricorrente contrappone alla Ric. 2020n. 4321 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -3- ricostruzione fatta propria dal Giudice di merito una lettura alternativa delle istanze istruttorie, senza considerare che: “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330)». A seguito della comunicazione della proposta , [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. Veniva quindi fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 5. – In data 29.05.2023 il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia al controricorso con contestuale accettazione della rinuncia al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a spese di lite compensate . Successivamente, in data 30.05.2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato dichiarazione, datata Ric. 2020n. 4321 sez. 2 - ud. 09/06/2023 C.C. -4- 29.05.2023,di rinuncia al ricorso e di contestuale accettazione della rinuncia al controricorso del [OSCURATO:PERSONA], con integrale compensazione dellespese. Sussistono, dunque , le condizioni di cui agli art. 390, comma secondo, e 391 cod. proc. civ., per dichiarare l’estinzione del giudizio di legittimità. 6. – D eve essere in conclusione dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità senza nessun provvedimento sulle spese, avendo il controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] – prestato adesione alla rinuncia e non avendo svolto difese gli altri intimati,[OSCURATO:PERSONA], Guerino, Riccardo e Ornella. 6. – I l tenore della pronuncia, che è di estinzione, esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale,in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015 n. 19560). P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio di legitti