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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 34725/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con unico motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata motivazione della sentenza impugnata in ordine all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. per il reato di evasione accertato dalle sentenze di merito; Considerato che le censure sono proposta per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di motivazione, in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, esula, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] ye estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il ricorrente, con unico motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata motivazione della sentenza impugnata in ordine all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. per il reato di evasione accertato dalle sentenze di merito; Considerato che le censure sono proposta per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente un vizio di motivazione, in realtà propone alle Corte di legittimità una diversa valutazione del fatto; Ritenuto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, esula, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] ye estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34725/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris