CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10128/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentata e difesa dall' [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania - sezione distaccata di Salerno n. 6376/2021, depositata il23/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 6376/21, depositata il 23/8/2021, la CTR dellaCampania-Sezione distaccata di Salerno rigettava l’appello propostoNumero registro generale 6300/2022Numero sezionale 8384/2025Numero di raccolta generale 10128/2026Data pubblicazione 19/04/2026dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la sentenza n. 2100/2019con cui la CTP di Salerno aveva accolto il ricorso proposto dalla CasalcarS.r.l. avverso l’estratto di ruolo di quattro cartelle di pagamento relativealle tasse automobilistiche rispettivamente dovute per le annualità 2006,2007, 2008, 2009 e 2010.2. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazionel’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA].3. La contribuente rimaneva intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deducono la violazione e falsaapplicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 n. 4 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., avendo la sentenzaimpugnata, con motivazione apparente o comunque perplessa, ritenutoinfondati i motivi di appello senza esplicitare il ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione, omettendo completamente diriportare le ragioni per le quali era stata ritenuta indimostrata la notificadelle cartelle di pagamento e del preavviso di fermo amministrativo,nonostante la documentazione all’uopo versata in atti dall’Agenzia,richiamando inoltre valutazioni invece non operate dalla CTP (in meritoalla inutilizzabilità della intimazione di pagamento, non riferibile allecartelle impugnate, nonché in merito alla rateizzazione del pagamento,non implicante acquiescenza).2. Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, si deduce laviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 26, d.P.R. n.602/1973, per avere la CTR travisato le informazioni probatorie emergentidagli atti di causa e segnatamente dalla documentazione (avvisi diricevimento e ricevute di consegna delle pec) relativa alla regolare notificadelle cartelle in oggetto.3. Con il terzo motivo, del pari svolto in subordine, si deduce laviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell’art. 2943 c.c., inNumero registro generale 6300/2022Numero sezionale 8384/2025Numero di raccolta generale 10128/2026Data pubblicazione 19/04/2026relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la sentenzaimpugnata immotivatamente ritenuto che la documentazione relativa alpreavviso di fermo non fosse riferibile alle cartelle esattoriali n.10020130013516971000 e n. 10020120010915420000, sebbene versatoin atti con la relativa notifica e perciò idoneo a comprovare l’interruzionedel termine prescrizionale.4. Con il quarto motivo, sempre svolto in via subordinata, sideducono la violazione e falsa applicazione degli art. 2944 c.c. e 19, d.P.R.n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per nonavere la CTR valutato l’istanza di rateizzazione, implicante riconoscimentodel debito, come idoneo atto interruttivo della prescrizione, così ritenendoillegittimamente prescritte le pretese creditorie.Orbene, poiché nel caso di specie risulta impugnato l’estratto diruolo, l’esame dei suddetti motivi risulta ultroneo alla luce dello iussuperveniens costituito dall’art. 3 bis del d.l. n. 146/2021 (inserito in sededi conversione dalla legge n. 215/2021), che ha introdotto il comma 4 bisdell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, il quale stabilisce che “L’estratto diruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assumeinvalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei solicasi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione aruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una proceduradi appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codicedei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per lariscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art.1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministrodell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delleverifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita diun beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.In punto di applicabilità della nuova norma ai processi pendenti, leSezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 26283/2022, hannoNumero registro generale 6300/2022Numero sezionale 8384/2025Numero di raccolta generale 10128/2026Data pubblicazione 19/04/2026enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzoruolo, l’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversionedalla legge n. 215 del 2021, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n.602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processipendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutelaimmediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamentenotificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimitàcostituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113,117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 delProtocollo addizionale n. 1 della Convenzione».Il suddetto interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura"dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione,anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione, deveessere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso allarimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario) enel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) ofino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti difatto, nel giudizio di rinvio (vedi anche Cass., n. 6857/2023; Cass., n.5901/2023; Cass., n. 5435/2023).Nel caso in esame, la contribuente, originaria ricorrente, non haallegato alcuno specifico interesse ad agire, né è intervenuta nei gradi dimerito alcuna espressa statuizione sulla sussistenza di tale condizionedell’azione suscettibile di integrare un giudicato interno. Tantomeno suldifetto di interesse ad agire può essersi formato un giudicato implicito,rientrando esso tra le “questioni fondanti” (il cui omesso rilievo comportauna sentenza inutiliter data), rilevabile, pertanto, per la prima volta exofficio anche nel giudizio di legittimità (Cass. S.U., n. 24172/25).Stante l'inammissibilità "ab origine" dell'azione impugnatoriaesperita con il ricorso introduttivo del giudizio, per difetto di interesse adNumero registro generale 6300/2022Numero sezionale 8384/2025Numero di raccolta generale 10128/2026Data pubblicazione 19/04/2026agire ex art. 100 c.p.c., la sentenza impugnata va cassata e, non essendonecessari ulteriori accertamenti fattuali, decidendo nel merito ai sensidell'art. 384, comma 2, c.p.c., va dichiarata l’inammissibilità dell’originarioricorso della contribuente.dalle Sezioni Unite della Corte, va disposta la compensazione delle spesedi entrambi i gradi del giudizio di merito e del giudizio di legittimità (vediin tal senso Cass. n. 6063/2023). P.Q.MLa Corte- accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nelmerito, dichiara inammissibile l’originario ricorso della contribuente;- compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data03.12.2025.Il PresidenteLiberato Paolitto