CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12631/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate ai sensi dell'art. 585 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce omessa motivazione sui motivi di appello in punto di responsabilità e di determinazione della pena, è manifestamente infondato poiché la Corte distrettuale ha fornito specifica risposta alle doglianze coltivate con il gravame; il motivo inoltre è generico, perché si esaurisce in affermazioni apodittiche prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22