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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19312/2026

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con rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respintol'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ovvero di detenzione domiciliare esemilibertà, formulata da XXXXXXXXXXXXXXX, in relazione alla pena di un anno, novemesi e ventuno giorni di reclusione indicata nel provvedimento di esecuzione di peneconcorrenti emesso dalla Procura generale della Corte di appello di Catania il 23 dicembre2017.

A ragione della decisione, il Tribunale ha richiamato i gravi precedenti penali delcondannato (per i reati di estorsione tentata e consumata e per quelli di cui agli artt. 74 e 73d.P.R. n. 309 del 1990) e li ha valorizzati in senso contrario alla concessione della più ampiamisura dell'affidamento in prova.Ha, tuttavia, ritenuto che la residua pericolosità sociale potesse essereadeguatamente contenuta con la detenzione domiciliare, quale misura più idonea acontemperare le esigenze di reinserimento sociale e di prevenzione dal rischio di recidiva.

2. XXXXXX propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA],affidato a due motivi.2.1.

Con il primo lamenta la violazione dell'art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) evizio di illogicità della motivazione.

Il provvedimento di rigetto della misura dell'affidamento sarebbe stato emesso senzatener conto della condizione di invalido civile al 75% del condannato, del contenuto dellarelazione dell’Uepe a lui favorevole (attestante il regolare comportamento in stato di libertà),e dell’avvenuta revoca della misura della libertà vigilata per essere venuta meno lapericolosità sociale, attribuendo immotivata preponderanza esclusivamente ai risalentiprecedenti penali.2.2.

Con il secondo motivo lamenta il vizio di mancanza ovvero contraddittorietà dellamotivazione in punto di mancata valutazione della possibilità di concedere l’affidamento inprova con le prescrizioni di cui all’art. 47, comma 5, Ord. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoriascritta, ha chiesto la declaratoria l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.

Non è superfluo ribadire che l'art. 47, comma 2, Ord. pen. consentel'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale ove si possa ritenere che lamisura, «anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazionedel reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati».Al riguardo vanno qui richiamati i consolidati principi, cui il Collegio aderisce,secondo cui, in materia, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delleprospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza,non possono di per sé soli assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali lagravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancataammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbiacompiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dairisultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia statoalmeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2021, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402).Si deve, invece, tener conto del grado di consapevolezza e di rieducazioneraggiunto dal condannato, nonché dell'evoluzione della sua personalità successivamente alfatto, al fine di consentire un'ulteriore evoluzione favorevole e un ottimale reinserimentosociale» (Sez. 1, n. 10586 dell'8/2/2019, Catalano, Rv. 274993; Sez. 1, n. 33287 del11/6/2013, Pantaleo, Rv. 257001, Sez. 1, n. 13445 del 5/3/2013, Bonzeri, Rv. 255653).

Ilgiudice deve valutare in concreto l'esistenza di elementi positivi in base ai quali si possaragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo, valorizzando i precedentipenali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuovedenunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profondedi valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vitaSentenza n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01).Muovendo, dunque, dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale disorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., in relazioneall'art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato acompiere – pur non prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è statairrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità delsoggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dalcondannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attuali delmedesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative edanche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esitodella prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez.1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602) – può fare ragionata applicazione delprincipio di gradualità nell'iter finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficuadelle misure alternative alla detenzione.In tal senso si deve ribadire – nell'alveo di una consolidata elaborazione in tema digradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur non costituendo una regolaassoluta e codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative diprevisione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (cfr. Sez. 1 n.22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv.264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029) – che, prima di ammettere ilcondannato a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quandorilevi l'emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamenteritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altriesperimenti premiali onde verificare la concreta attitudine del medesimo ad adeguarsi alleprescrizioni da imporre, poi, con la concessione delle misure stesse.

Ciò è tanto piùgiustificato quanto più i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità adelinquere e/o della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello.2.

Tanto premesso, nel caso in esame, il Giudice specializzato ha fattocorretta applicazione degli esposti principi.

Ha valutato complessivamente la personalitàdel condannato e, muovendo dai reati di cui è stato chiamato a rispondere (commessianche contesti criminali associati e operanti in ambito internazionale), ha ritenuto – conmotivazione non manifestamente illogica –inadeguata la misura dell’affidamento in prova,anche in considerazione della circostanza che il condannato non aveva dedotto un qualcheimpegno in attività risocializzante lecita e che – sulla scorta del richiamato principio digradualità – i rischi di recidiva potessero essere adeguatamente contrastati con la misurameno ampia della detenzione domiciliare.3.

Al rigetto del ricorso consegue, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e glialtri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dalla legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respintol'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ovvero di detenzione domiciliare esemilibertà, formulata da XXXXXXXXXXXXXXX, in relazione alla pena di un anno, novemesi e ventuno giorni di reclusione indicata nel provvedimento di esecuzione di peneconcorrenti emesso dalla Procura generale della Corte di appello di Catania il 23 dicembre2017. A ragione della decisione, il Tribunale ha richiamato i gravi precedenti penali delcondannato (per i reati di estorsione tentata e consumata e per quelli di cui agli artt. 74 e 73d.P.R. n. 309 del 1990) e li ha valorizzati in senso contrario alla concessione della più ampiamisura dell'affidamento in prova.Ha, tuttavia, ritenuto che la residua pericolosità sociale potesse essereadeguatamente contenuta con la detenzione domiciliare, quale misura più idonea acontemperare le esigenze di reinserimento sociale e di prevenzione dal rischio di recidiva. 2. XXXXXX propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA],affidato a due motivi.2.1. Con il primo lamenta la violazione dell'art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) evizio di illogicità della motivazione. Il provvedimento di rigetto della misura dell'affidamento sarebbe stato emesso senzatener conto della condizione di invalido civile al 75% del condannato, del contenuto dellarelazione dell’Uepe a lui favorevole (attestante il regolare comportamento in stato di libertà),e dell’avvenuta revoca della misura della libertà vigilata per essere venuta meno lapericolosità sociale, attribuendo immotivata preponderanza esclusivamente ai risalentiprecedenti penali.2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di mancanza ovvero contraddittorietà dellamotivazione in punto di mancata valutazione della possibilità di concedere l’affidamento inprova con le prescrizioni di cui all’art. 47, comma 5, Ord. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoriascritta, ha chiesto la declaratoria l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Non è superfluo ribadire che l'art. 47, comma 2, Ord. pen. consentel'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale ove si possa ritenere che lamisura, «anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazionedel reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati».Al riguardo vanno qui richiamati i consolidati principi, cui il Collegio aderisce,secondo cui, in materia, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delleprospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza,non possono di per sé soli assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali lagravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancataammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbiacompiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dairisultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia statoalmeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2021, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402).Si deve, invece, tener conto del grado di consapevolezza e di rieducazioneraggiunto dal condannato, nonché dell'evoluzione della sua personalità successivamente alfatto, al fine di consentire un'ulteriore evoluzione favorevole e un ottimale reinserimentosociale» (Sez. 1, n. 10586 dell'8/2/2019, Catalano, Rv. 274993; Sez. 1, n. 33287 del11/6/2013, Pantaleo, Rv. 257001, Sez. 1, n. 13445 del 5/3/2013, Bonzeri, Rv. 255653). Ilgiudice deve valutare in concreto l'esistenza di elementi positivi in base ai quali si possaragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo, valorizzando i precedentipenali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuovedenunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profondedi valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vitaSentenza n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01).Muovendo, dunque, dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale disorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., in relazioneall'art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato acompiere – pur non prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è statairrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità delsoggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dalcondannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attuali delmedesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative edanche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esitodella prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez.1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602) – può fare ragionata applicazione delprincipio di gradualità nell'iter finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficuadelle misure alternative alla detenzione.In tal senso si deve ribadire – nell'alveo di una consolidata elaborazione in tema digradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur non costituendo una regolaassoluta e codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative diprevisione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (cfr. Sez. 1 n.22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213; Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv.264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029) – che, prima di ammettere ilcondannato a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quandorilevi l'emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamenteritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altriesperimenti premiali onde verificare la concreta attitudine del medesimo ad adeguarsi alleprescrizioni da imporre, poi, con la concessione delle misure stesse. Ciò è tanto piùgiustificato quanto più i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità adelinquere e/o della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello.2. Tanto premesso, nel caso in esame, il Giudice specializzato ha fattocorretta applicazione degli esposti principi. Ha valutato complessivamente la personalitàdel condannato e, muovendo dai reati di cui è stato chiamato a rispondere (commessianche contesti criminali associati e operanti in ambito internazionale), ha ritenuto – conmotivazione non manifestamente illogica –inadeguata la misura dell’affidamento in prova,anche in considerazione della circostanza che il condannato non aveva dedotto un qualcheimpegno in attività risocializzante lecita e che – sulla scorta del richiamato principio digradualità – i rischi di recidiva potessero essere adeguatamente contrastati con la misurameno ampia della detenzione domiciliare.3. Al rigetto del ricorso consegue, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e glialtri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.