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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1990

ECLI:EU:C:1990:19
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61987J0287 - IT Avis juridique important | 61987J0287 SENTENZA DELLA CORTE DEL 18 GENNAIO 1990. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] DIRETTIVA N. 74/562/CEE - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-287/87. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00125 Pub.RJ pagina Pub somm [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1 .

Ricorso per inadempimento - Oggetto della lite - Determinazione ad opera del parere motivato - Termine impartito allo Stato membro - Cessazione dell' inadempimento successiva alla scadenza del termine - Interesse alla prosecuzione dell' azione - Eventuale responsabilità dello Stato membro ( trattato CEE, art . 169 ) 2 .

Stati membri - Obblighi - [OSCURATO:PERSONA] - Giustificazione - Inammissibilità ( Trattato CEE, art . 169 )

[OSCURATO:PERSONA]

1 .

L' oggetto del ricorso proposto a norma dell' art . 169 del Trattato è determinato dal parere motivato della [OSCURATO:PERSONA] e, pure nel caso in cui l' inosservanza sia stata sanata dopo scaduto il termine stabilito a norma del secondo comma dello stesso articolo, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio onde stabilire il fondamento dell' eventuale responsabilità dello Stato membro, in conseguenza dell' inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di singoli ( vedasi sentenza 7 febbraio 1973, causa 39/72, [OSCURATO:PERSONA] c / Italia, Racc . pag . 101 ). 2 .

Secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, pratiche o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie . [OSCURATO:PERSONA] causa C-287/87, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori D .

Gouloussis, consigliere giuridico, e T .

Christoforou, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica ellenica, rappresentata dal sig .

N .

Frangakis, consigliere giuridico della rappresentanza permanente della Grecia presso le Comunità europee a Bruxelles, e dall' avv . [OSCURATO:PERSONA], del servizio giuridico speciale delle Comunità europee del Ministero degli affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, [OSCURATO:PERSONA]Croix, convenuta, avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo omesso di adottare e comunicare alla [OSCURATO:PERSONA], nel termine stabilito, i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 novembre 1974, n . 74/562/CEE, riguardante l' accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali ( GU L 308, pag . 23 ), come modificata dalla direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, n . 80/1179/CEE ( GU L 350, pag . 42 ), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O .

Due, presidente, [OSCURATO:PERSONA], C.N .

Kakouris e F.A .

Schockweiler, presidenti di sezione, G.F .

Mancini, R .

Joliet, T.F . [OSCURATO:PERSONA], G.C . [OSCURATO:PERSONA] e M .

Díez de Velasco, giudici, ( motivazione non riprodotta ) dichiara e statuisce :

[OSCURATO:PERSONA]

1 ) Avendo omesso di adottare e comunicare alla [OSCURATO:PERSONA], nel termine stabilito, i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 novembre 1974, n . 74/562/CEE, riguardante l' accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, n . 80/1179/CEE, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato . 2 ) La Repubblica ellenica è condannata alle spese .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61987J0287 - IT Avis juridique important | 61987J0287 SENTENZA DELLA CORTE DEL 18 GENNAIO 1990. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] DIRETTIVA N. 74/562/CEE - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-287/87. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00125 Pub.RJ pagina Pub somm [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1 . Ricorso per inadempimento - Oggetto della lite - Determinazione ad opera del parere motivato - Termine impartito allo Stato membro - Cessazione dell' inadempimento successiva alla scadenza del termine - Interesse alla prosecuzione dell' azione - Eventuale responsabilità dello Stato membro ( trattato CEE, art . 169 ) 2 . Stati membri - Obblighi - [OSCURATO:PERSONA] - Giustificazione - Inammissibilità ( Trattato CEE, art . 169 ) [OSCURATO:PERSONA] 1 . L' oggetto del ricorso proposto a norma dell' art . 169 del Trattato è determinato dal parere motivato della [OSCURATO:PERSONA] e, pure nel caso in cui l' inosservanza sia stata sanata dopo scaduto il termine stabilito a norma del secondo comma dello stesso articolo, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio onde stabilire il fondamento dell' eventuale responsabilità dello Stato membro, in conseguenza dell' inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di singoli ( vedasi sentenza 7 febbraio 1973, causa 39/72, [OSCURATO:PERSONA] c / Italia, Racc . pag . 101 ). 2 . Secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, pratiche o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dalle direttive comunitarie . [OSCURATO:PERSONA] causa C-287/87, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori D . Gouloussis, consigliere giuridico, e T . Christoforou, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica ellenica, rappresentata dal sig . N . Frangakis, consigliere giuridico della rappresentanza permanente della Grecia presso le Comunità europee a Bruxelles, e dall' avv . [OSCURATO:PERSONA], del servizio giuridico speciale delle Comunità europee del Ministero degli affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, [OSCURATO:PERSONA]Croix, convenuta, avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo omesso di adottare e comunicare alla [OSCURATO:PERSONA], nel termine stabilito, i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 novembre 1974, n . 74/562/CEE, riguardante l' accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali ( GU L 308, pag . 23 ), come modificata dalla direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, n . 80/1179/CEE ( GU L 350, pag . 42 ), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori O . Due, presidente, [OSCURATO:PERSONA], C.N . Kakouris e F.A . Schockweiler, presidenti di sezione, G.F . Mancini, R . Joliet, T.F . [OSCURATO:PERSONA], G.C . [OSCURATO:PERSONA] e M . Díez de Velasco, giudici, ( motivazione non riprodotta ) dichiara e statuisce : [OSCURATO:PERSONA] 1 ) Avendo omesso di adottare e comunicare alla [OSCURATO:PERSONA], nel termine stabilito, i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 novembre 1974, n . 74/562/CEE, riguardante l' accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 4 dicembre 1980, n . 80/1179/CEE, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del trattato . 2 ) La Repubblica ellenica è condannata alle spese .
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