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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 22779/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 1110/02/1956 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 7 novembre 2023, con la quale la Corte di appello di Genova confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto ed C 500,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso in Genova il 15.01.2019; Ritenuto che con unico articolato motivo, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Milano nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che la collocazione del coltello all'interno del bagaglio e all'interno di una tasca del giubbotto ivi riposto è stata valutata dal giudice di merito, che ha ragionevolmente apprezzato come prontamente utilizzabile l'arma anche nelle condizioni in cui era tenuto.

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] • liere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 1110/02/1956 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 7 novembre 2023, con la quale la Corte di appello di Genova confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto ed C 500,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso in Genova il 15.01.2019; Ritenuto che con unico articolato motivo, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Milano nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che la collocazione del coltello all'interno del bagaglio e all'interno di una tasca del giubbotto ivi riposto è stata valutata dal giudice di merito, che ha ragionevolmente apprezzato come prontamente utilizzabile l'arma anche nelle condizioni in cui era tenuto. Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] • liere estensore
Sentenza Cassazione n. 22779/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris