CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 15808/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti, condomicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocatoWALTER MANGANO giusta procura in atti, con domicilio digitalepresso l’indirizzo pec del difensore;– controricorrente –avverso la sentenza n. 991/2023 della CORTE D’APPELLO diMESSINA, depositata il 23/11/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del14/5/2026 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso peril rigetto del ricorsoUditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per le ricorrenti e WalterMangano per il controricorrente.Numero registro generale 12981/2024Numero sezionale 1289/2026Numero di raccolta generale 15808/2026Il Tribunale di Patti, in accoglimento del ricorso cautelare coDna tial pqubublaiclaezio ne 22/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA] aveva denunziato l’intervento di demolizionee riedificazione della porzione del fabbricato della ditta DamianoAngela prospicente il proprio immobile in Brolo, poiché realizzato inviolazione della distanza di cui all’art. 57 del Regolamento EdilizioComunale, emise ordinanza di sospensione dei lavori.Al fine di ottenerne la conferma, e per sentir condannare la dittaDamiano all’osservanza delle distanze legali dalla parete finestratadel fabbricato di sua proprietà, il [OSCURATO:PERSONA] instaurò il giudizio dimerito, nelle cui more il Tribunale di Patti accolse il reclamo dellaDamiano, annullando l’ordinanza cautelare.Successivamente, in esito ad una c.t.u., il Tribunale rigettò ledomande attoree.[OSCURATO:PERSONA] propose gravame.[OSCURATO:PERSONA] e Vittoria di Luca, quali eredi diAngela Damiano, con sentenza n. 991 del 23 novembre 2023 la Corted’appello di Messina riformò parzialmente il provvedimentoimpugnato.Pur condividendo la qualificazione, operata dal primo Giudice,dell’intervento edilizio per cui è causa come mera ristrutturazione enon come nuova costruzione, la Corte territoriale condannò leappellate all’arretramento del fabbricato nella misura indicata dalc.t.u., al fine di eliminarne l’avanzamento rispetto alla distanza - trale costruzioni - preesistente ai lavori di ristrutturazione eadeguamento sismico avviati dalla ditta. Compensò, poi, le speseprocessuali per due terzi per entrambi i gradi di giudizio, ponendo ilresiduo importo a carico delle appellate in solido.Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazioneMaria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due censure.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].2 di 9Numero registro generale 12981/2024Numero sezionale 1289/2026Nelle conclusioni scritte rassegnate nei termini di legge, ilNumero di raccolta generale 15808/2026Procuratore Generale ha sollecitato il rigetto del ricorso. Data pubblicazione 22/05/2026In prossimità della pubblica udienza, entrambe le parti hannodepositato memoria ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente osservato che, in coda ai motivi rubricati, lericorrenti eccepiscono il difetto di legittimazione attiva di GiuseppeCondipodero, a fronte della dedotta abusività del suo manufatto edella mancata produzione in giudizio della documentazione relativaall’accettazione dell’eredità da parte dell’odierno controricorrente.L’eccezione è infondata.La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto disuccessione ereditaria – nella specie, il testamento olografopubblicato il 5 febbraio 1998 - non è tenuta a dimostrare di avereaccettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé,manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta aricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chicontesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancataaccettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza difatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicitanel comportamento dell'erede (Sez. 2, n. 390 dell’8 gennaio 2025;Sez. 2, n. 6745 del 19 marzo 2018).L’errore in cui mostrano di incorrere le ricorrenti sta nel non averecolto l’esistenza di un chiaro atto di accettazione tacita nellaproposizione de presente giudizio.2. Attraverso la prima doglianza, articolata in relazione all’art. 360,n. 3 c.p.c., è censurata la violazione e falsa applicazione dell’art. 878c.c.. La Corte territoriale avrebbe erroneamente tenuto conto, ai finidel computo della distanza tra i fabbricati, del muretto posto aconfine tra le due proprietà, qualificabile come muro di cinta e, inquanto tale, non soggetto alla disciplina di cui all’art. 873 c.c.;3 di 9Numero registro generale 12981/2024Numero sezionale 1289/2026a dire delle ricorrenti, la Corte d’Appello avrebbe dovuto scorporare,Numero di raccolta generale 15808/2026nel calcolo della distanza da osservare, lo spessore Ddatia pusbebltictaezio ne 22/05/2026centimetri del muretto (v. ricorso pagg. 10 e 11).Inoltre, sempre a dire delle ricorrenti, la Corte di merito avrebbeomesso di rilevare che l’abusività del fabbricato del [OSCURATO:PERSONA],nella porzione prospiciente l’edificio delle ricorrenti, ne precludeva larilevanza ai fini del predetto computo.Il motivo è inammissibile.Esso, infatti, pone questioni nuove che implicano accertamenti infatto e che andavano proposte tempestivamente nel giudizio dimerito: invero, secondo una giurisprudenza consolidata a cui deveessere data continuità, ove una determinata questione giuridica -che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcunmodo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga dettaquestione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare unastatuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo diallegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, maanche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbiaprovveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllareex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel meritola questione stessa (tra le tante, v. Sez. 2, n. 2038 del 24 gennaio2019; Sez. 2, n. 15430 del 13 giugno 2018).E’ il caso di aggiungere – per rispondere all’osservazione svolta nellamemoria a pag. 2 dalle ricorrenti per giustificare la tardività dellequestioni da esse introdotte in sede di legittimità - che al momentodella costituzione in giudizio in primo grado, la parte convenutaovviamente non sapeva quale sarebbe stato l’esito del giudizio equindi aveva l’onere di prendere posizione su tutti i fatti di causa;inoltre, il primo giudice aveva comunque accertato “variazionidimensionali”, seppur lievi, come riporta la sentenza impugnata apag. 4 (la domanda era stata infatti respinta in considerazione della“tolleranza di cantiere”).4 di 9Numero registro generale 12981/2024Numero sezionale 1289/2026Numero di raccolta generale 15808/2026Nel caso di specie, in effetti, la sentenza impugnata non parlaData pubblicazione 22/05/2026assolutamente di un manufatto qualificabile come muro di cinta e, inquanto tale, non computabile nel calcolo delle distanze ma accoglieil gravame affermando che “In sostanza, dalla c.t.u. è risultato, comedetto, un avanzamento di cm. 6 rispetto alla preesistente distanzatra fabbricati in corrispondenza dello spigolo sud del prospetto latoPalermo e per uno sviluppo di circa 2,50 metri”.Ne consegue un’ulteriore ragione di inammissibilità, poiché ladoglianza risulta altresì priva di autosufficienza, laddove contesta lamancata pronunzia in ordine all’asserita abusività del manufattoavversario. Le ricorrenti omettono infatti di indicare e localizzare laloro deduzione sul punto nel corso del giudizio di appello.La Corte distrettuale ha in definitiva correttamente sanzionato laviolazione delle distanze legittimamente preesistenti.2. Con la seconda censura le ricorrenti lamentano, in relazioneall’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132,c. 2, n. 4 c.p.c. e, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c., la violazionee falsa applicazione degli artt. 195 e 196 c.p.c., giacché la Corted’appello avrebbe travisato le risultanze della c.t.u. espletata inprime cure e omesso di argomentare in ordine alla ritenutaillegittimità dell’opera realizzata dalla dante causa delle ricorrenti.In particolare, la Corte d’Appello avrebbe travisato le conclusioni delconsulente tecnico, avendo ignorato quelle rese nell’ultimosupplemento (ove si esprime un dubbio sulla avvenuta diminuzionedella preesistente distanza).Il motivo è inammissibile sotto vari profili.Per un verso, appaiono erronee le norme evocate, giacché lericorrenti sollecitano l’accertamento di una violazione di legge perstigmatizzare l’asserita contraddittorietà della motivazione, mentreindicano un omesso esame a proposito dell’attività del consulentetecnico d’ufficio.5 di 9Numero registro generale 12981/2024Numero sezionale 1289/2026Per altro verso, in punto di diritto, occorre considerare da un latoNumero di raccolta generale 15808/2026che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma D1at,a punb.b lic5az,io ne 22/05/2026c.p.c., con riguardo alla violazione dell’art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c.,non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo2022).La sentenza impugnata si pone senz’altro al di sopra del minimocostituzionale e quindi nessuna violazione può dirsi integrata.Occorre aggiungere che, in ogni caso, proprio l'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., ha introdotto nell'ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame diun singolo fatto storico, principale o secondario, la cui esistenzarisulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo(vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diversodella controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fattostorico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando"tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti ela sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto6 di 9Numero registro generale 12981/2024Numero sezionale 1289/2026decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statoNumero di raccolta generale 15808/2026comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la Dsaetan ptuebbnliczaazio ne 22/05/2026non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U., n.8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018).Nella specie, non viene censurato alcun singolo fatto storico, ma leconclusioni della consulenza tecnica d’ufficio recepita dal giudice, chenon costituiscono certamente un fatto storico, risolvendosinell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro unelemento istruttorio (Sez. 3, n. 6322 del 2 marzo 2023; Sez. 1, n.8584 del 16 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 12387 del 24 giugno 2020).E tanto a voler sottacere che la denuncia di vizi fondati sullapretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesseall’astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solol'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte inconseguenza della denunciata violazione; ne consegue che èinammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero viziodel processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erroneaapplicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte,una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione dimerito (Sez. 2, n. 31611 del 4 dicembre 2025; Sez. 3, n. 26419 del20 novembre 2020).In definitiva, il travisamento del contenuto oggettivo della prova -che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé enon di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoriaal fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedionell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddovericorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre –solo se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul qualela sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta lalettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio vafatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che7 di 9Numero registro generale 12981/2024Numero sezionale 1289/2026si tratti di fatto processuale o sostanziale (Sez. U., n. 5792 del 5Numero di raccolta generale 15808/2026marzo 2024). Data pubblicazione 22/05/2026Nel caso in esame, però, le ricorrenti dovevano dimostrare di averediscusso in appello del contenuto della consulenza e dei relativisupplementi, ma ciò non risulta.3. Quanto all’ulteriore rilievo sull’esito delle spese di lite, nonoggetto di specifica censura, basterà osservare che la regolazionedelle spese processuali è informata al principio per cui esse spettanoal vincitore, sicché ad essa sono estranei tanto il giudizio di equitàquanto altri e diversi scopi, con la conseguenza chela compensazione, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca o diquelli contemplati dalla prima parte dell'art. 92, comma 2, c.p.c.,resta un'ipotesi eccezionale, che richiede un'adeguata motivazioneda parte del giudice (Sez. 3, n 28515 del 27 ottobre 2025).Nel caso di specie, la Corte d’appello ha motivato in ordine allacompensazione per due terzi “tenuto conto del parziale accoglimentodelle domande del [OSCURATO:PERSONA]”.4. Nella memoria ex art. 378 c.p.c. del controricorrente vienerichiesta la condanna avversaria ai sensi dell’art. 96 comma 3° c.p.c.L’istanza va rigettata, giacché la responsabilità processualeaggravata, di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., richiede, sotto il profilodell'elemento soggettivo, la mala fede o la colpa grave della partesoccombente, integrata dalla violazione del grado minimo didiligenza che consente di avvertire agevolmente l'infondatezza ol'inammissibilità della propria difesa, mentre non è sufficiente lamera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, nonpotendosi comprimere il diritto di difesa, sanzionandone l'eserciziopuro, non connotato da dolo o colpa (Sez. 3, n. 9214 dell’11 aprile2026).Nella specie, le condizioni per considerare la mala fede o colpa gravedelle [OSCURATO:PERSONA] non ricorrono.8 di 9Numero registro generale 12981/2024Numero sezionale 1289/2026Numero di raccolta generale 15808/2026Al rigetto del ricorso segue la condanna di [OSCURATO:PERSONA] eData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Vittoria [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali in favore delcontroricorrente, con distrazione a favore del procuratoredichiaratosi antistatario.La Corte dà atto che sono presenti i presupposti processuali di cuiall’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio delversamento del contributo unificato, se dovuto, da parte dellericorrenti. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido alpagamento delle spese processuali a favore di GiuseppeCondipodero, liquidate in € 200 per esborsi ed in € 3.500(tremila/500) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborsoforfettario delle spese generali in misura del 15%, con distrazione infavore del procuratore antistatario.Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che le ricorrentisono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.Così deciso in Roma il 14 maggio 2026, nella camera di consigliodelle Seconda Sezione Civile.Il Consigliere estensore Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA] Orilia9 di 9