CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 15135/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5538-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Confalonieri 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 791/2016 della Corte D’Appello di L'Aquila, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1.- Nel 1983 il Comune di Penne stipulava un contratto con il sig. [OSCURATO:PERSONA] per realizzare sul suo fondo a destinazione agricola una discarica provvisoria, in modo da far fronte ad un momento di crisi dello smaltimento dei rifiuti che interessava il territorio. 2.- In data 21 marzo 1987 con ratifica n. 30 il consiglio comunale approvava un progetto volto alla trasformazione della discarica provvisoria in una stabile zona di smaltimento rifiuti stanziando L. 90.000.000 in favore del Sig. [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto del terreno. 3.-Il sig. [OSCURATO:PERSONA], che aveva già prestato il proprio consenso al progetto comunale, permutava il terreno in favore del sig. [OSCURATO:PERSONA], il quale intentava azione di sfratto del Comune innanzi al pretore di Penne e successivamente al tribunale di Pescara, azioni resistite dal Comune. 4.-Il tribunale, con sentenza emessa il 21 aprile 2004, rigettava la domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che la situazione di fatto che si era venuta a creare fosse rispondente alla fattispecie dell’accessione invertita e dichiarava il Comune proprietario del terreno: a seguito di ctu il tribunale condannava l’ente comunale al pagamento di euro 32.266,25 quantificando detto importo in ragione della natura agricola del fondo occupato. 5.- Avverso tale sentenza il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello presso la corte d’appello de L’Aquila lamentando l’erronea qualificazione della qualificazione del terreno quale agricolo e conseguentemente contestando l’entità del risarcimento. 6.- Il giudice del gravame, con sentenza n. 122/2007, respingeva la domanda di risarcimento danni compensando le spese di giudizio. 7.- In particolare la corte d ’appello dichiarava la carenza di legittimazione attiva della parte privata ragionando che la modificazione del terreno, presupposto per l’accessione invertita, si sarebbe verificata in epoca antecedente all’acquisto della proprietà da parte dell’odierno ricorrente. 8.- Avverso tale pronuncia l’odierno ricorrente proponeva ricorso per la cassazione lamentando una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo la corte di appello pronunciato su questioni non rilevate dalle parti. 9.-La Corte di aassazione, con sentenza n. 15133 depositata il 2 luglio 2014, accoglieva il ricorso, cassava il provvedimento e rinviava per riesame alla corte d’appello dell’Aquila in relazione alla quantificazione del risarcimento del danno subito. 10.-Il processo era riass unto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 392 cod. proc. civ. chiedendo che l’indennità per il terreno espropriato non fosse calcolata secondo i parametri dei terreni agricoli quanto di quelli individuabili sulla scorta della circostanza che esso era adibito a discarica. 11.-La corte adita argomentava che in tema di quantificazione del risarcimento il criterio individuato dalla legge ai fini della determinazione del quantum attiene alla destinazione urbanistica del terreno espropriato e, dunque, nel caso di specie coincide con la destinazione a scopo agricolo; conseguentemente sarebbe irrilevante la presenza della discarica e la conseguente possibilità edificatoria sarebbe irrilevante ai fini del calcolo del risarcimento. 12.- Con la sentenza n.791, pubbli cata in data 20 luglio 2016, la corte d’appello del L’Aquila rigettava l’appello e c onfermava l’indennità come determinata in primo grado. 13.-Avverso tale decisione il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha, con ricorso notificato il 21 febbraio 2016, proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui resiste il Comune di Penne con controricorso notificato il 27 marzo 2017. considerato che 14.- Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 112, 392 e 394 cod. proc. civ., ai sensi dell’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. in quanto il giudice del merito avrebbe trattato il procedimento di rinvio presso la corte d’appello dell’Aquila come se fosse un nuovo giudizio senza tenere conto del principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità. 14.1.- Si sostiene che il giudice del merito abbia violato i sopraddetti articoli nell’aver confermato la sentenza di primo grado senza pronunciarsi in conformità al principio di diritto enunciato dal Corte di cassazione. 14.2.-Il rilievo è infondato. 14.3.- La Corte di cassazione con la sentenza numero 15133 del 2014, accogliendo il primo motivo del ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] stabiliva che la statuizione del giudice di primo grado sul diritto dell'attore al risarcimento dei danni non era stata impugnata da nessuna delle parti, con la conseguenza che la responsabilità del comune verso l'attore per il danno arrecato con irreversibile trasformazione del fondo era coperta da giudicato e non poteva essere messa in discussione dalla corte d'appello. Quest’ultima si è uniformata al suddetto principio di diritto ed harespinto l'appello in riassunzione promosso dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. 15.- Con il secondo motivo di ricorso si lamenta che il giudice di appello abbia violato gli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., nonché abbia omesso l’esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’arte. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc.civ. . 15.1.- Il giudice del merito avrebbe sbagliato nel confermare la vocazione agricola dei terreni determinando l’ammontare della relativa indennità sulla scorta di tale parametro, senza tenere conto delle risultanze della ctu, che aveva qualificato le aree con funzione di smaltimento rifiuti e senza tenere conto del reale valore di mercato dei terreni. 15.2.- Il mancato esame delle risultanze della ctu integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio dicassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 13770/2018; Cass. 18598/2020). 15.3.-Tuttavia nel caso di specie la corte d’appello ha motivato - in conformità ai principi giurisprudenziali pure richiamati - la conclusione valorizzando il criterio dell'edificabilità legale ed osservando che la destinazione a discarica di rifiuti non esprimeva una caratteristica intrinseca del bene, nè era suscettibile di valorizzarne la consistenza naturale e aumentarne il valore di mercato ai fini indennitari. 15.4.- La conclusione è dunque argomentata e da essa deve desumersi che quanto osservato dal ricorrente non è stato ritenuto circostanza decisiva ai fini del raggiungimento della diversa conclusione di merito auspicatadal ricorrente. 16.- Con il terzo motivo di ricorso si lamenta una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. per non aver la sentenza riconosciuto gli interessi e la rivalutazione monetaria sulla somma da liquidare in favore dell’odierno ricorrente. 16.1.-Tale motivo è fondato. 16.2.- L'obbligazione risarcitoria derivan te dall'occupazione illegittima resta configurabile come debito di valore, da liquidarsi con riferimento al valore che l'immobile aveva all'epoca della perdita della proprietà, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione sopravvenuta fino alla data della decisione definitiva (cfr. Cass. 4070/2003; Cass. 19511/2005; id.22923/2013). 16.3.- Poiché nel caso di specie ciò non è avvenuto, pur essendo coperta dal giudicato la statuizione del giudice di prime cure sul diritto dell’attore al risarcimento dei danni, ne deriva che la sentenza va cassata in parte qua. 17.- Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta una violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché dell’art. 1362 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., in quanto il giudice del merito non avrebbe considerato né liquidato alcun indennizzo per il deprezzamento delle aree limitrofe, successivamente alla realizzazione della discarica. 17.1.- Tale motivo è infondato in quanto essendo l ’esproprio avvenuto per accessione invertita, circostanza mai contestata ed oramai coperta dal giudicato, l’odierno ricorrente è subentrato nella posizione contrattuale del suo dante causa (Sig. [OSCURATO:PERSONA]), e la stipulazione contrattuale avvenuta in data antecedente all’accessione è idonea ad estendersi anche all’odierno ricorrente con l’effetto che le previsioni contrattuali sono idonee a coprire il danno subito per il deprezzamento dei fondi attigui. 18.-Con il quinto motivo di ricorso si censura la sentenza di prime cure per aver condannato l’odierno ricorrente al pagamento delle spese processuali in violazione del principio della soccombenza sancito dagli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. 18.1.Il motivo è assorbito (assorbimento proprio, cfr. Cass.13534/2018) per effetto della cassazione della sentenza impugnata, in relazione all’accoglimento del terzo motivo. 19.- Atteso l’esito del ricorso, va disposto il rinvio alla corte d’appello de L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo, secondo, e quarto, assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello de L’Aquila,