CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2026
Cassazione n. 30314/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 27 marzo 2026, il Tribunale di Napoli, in funzione digiudice dell’esecuzione, adito dalla difesa del condannato al fine di individuare undiverso ente presso il quale svolgere i lavori di pubblica utilità disposti con lasentenza n. 11234/2011, irrevocabile il 1.10.2011, rilevava che l’istanza nonpoteva essere accolta in quanto la sospensione condizionale della pena concessacon la menzionata sentenza doveva essere revocata ex art. 168, comma 1 n. 2cod. pen., in quanto Ahmetovic aveva riportato altre due condanne per delittianteriormente commessi a pene che, cumulate con quella in esame, superano ilimiti di cui all’art. 163 cod. pen. e, in particolare:- con sentenza dell’11 giugno 2012, egli è stato condannatoalla pena di anni uno, mesi uno e giorni 28 di reclusione per il delittodi furto commesso il 2.3.2006;- con sentenza del 15 luglio 2014 è stato condannato allapena di anni due di reclusione ed euro 206,00 di multa per delittocommesso il 24.2.2009.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente sulla base di due motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. c) cod. proc. pen., censura la decisione in quantoassunta d’iniziativa del giudice dell’esecuzione, senza istanza delPubblico ministero, al quale è stato solo richiesto il parere, maiespresso, neanche in udienza, essendosi egli limitato a richiamareun precedente parere mai espresso;2.2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., lamenta che ilbeneficio sia stato revocato in difetto dei presupposti di legge.Osserva in proposito che:- la pena inflitta con la sentenza dell’11 giugno 2012 èstata dichiarata estinta ex art. 172 cod. pen. con ordinanza del giudicedell’esecuzione del 9 novembre 2022;- la sentenza del 15 luglio 2014 che aveva inflitto la pena dianni due di reclusione ed euro 206,00 di multa per delitto commesso il24.2.2009, è stata riformata con sentenza della Corte di appello diNapoli del 25 novembre 2022, irrevocabile il 10.1.2023, che, esclusala recidiva, ha dichiarato il reato estinto per prescrizionecon la conseguenza che non sussistono i presupposti per la revocadel beneficio.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto di annullare l’ordinanzaimpugnata con riferimento al secondo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Con riferimento al primo motivo, deve rilevarsi che l’art. 666,comma 1, cod. proc. pen. dispone che il giudice dell’esecuzioneprocede a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o deldifensore. Come più volte ribadito, il procedimento di esecuzione,salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, esige per il suoinizio l'impulso di parte; ne consegue che il provvedimento del giudicedell'esecuzione che, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste,sia adottato d'ufficio, è viziato da nullità insanabile (ex plurimis Sez.1, n. 1839 del 28/11/2006, dep. 2007, Rv. 235794; Sez. 1, Sentenzan. 23525 del 18/05/2021, Rv. 281396 - 01)per mancanza di iniziativa,in fase esecutiva, del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 178 cod.proc. pen., comma 1, lett. b).D’altro canto, pur non avendo il procedimento avanti il giudicedell’esecuzione, natura di giudizio di impugnazione in quanto è unprocedimento di prima istanza, tuttavia, soggiace al principio delladomanda (art. 666 comma 1 cod. proc. pen.). Si è affermato, inproposito, che «Il procedimento di esecuzione, pur non avendo naturadi giudizio di impugnazione e caratterizzandosi, invece, comeprocedimento di prima istanza in cui non vige il principio devolutivo,deve rispettare il principio della domanda e, quindi, porsi come lostrumento attraverso il quale il giudice si limita a decidere sullarichiesta dell'istante» (Sez. 1, n. 46405 del 17/10/2012, Rv. 254095– 01).Con pronunce più recenti (Sez. 1, n. 45791 del 03/12/2024,Rv. 287385 – 01), si è, inoltre, chiarito che «In tema di incidente diesecuzione, il giudice è vincolato dalla richiesta del pubblico ministero,dell'interessato o del difensore solo in relazione al "petitum", chedelimita il perimetro decisorio demandatogli, ma non anche inrelazione alla "causa petendi", potendo egli decidere sulla base diragioni ulteriori e diverse rispetto a quelle prospettate dalle parti.(Fattispecie relativa a revoca del beneficio della sospensionecondizionale della pena, richiesta dal pubblico ministero ai sensidell'art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen., e disposta dal giudice aisensi dell'art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen.). (Vedi: Sez. 1, n.2955 del 01/07/1991, Rv. 188586 - 01; Sez. 6, n. 3713 del03/12/1993, dep. 1994, Rv. 198012 - 01)».3. Nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione è incorso inviolazione di legge non avendo dato applicazione ai principi enunciati.Per quanto è dato desumere dalla premessa dell’ordinanzaimpugnata nonché dagli atti del procedimento ai quali il Collegio puòaccedere essendo stato dedotto un error in procedendo, il giudicedell’esecuzione del Tribunale di Napoli era stato adito al fine diindividuare un ente, diverso da quello designato, presso il qualeAhmetovic doveva eseguire i lavori di pubblica utilità. [OSCURATO:PERSONA], conprovvedimento del 25 febbraio 2025, rilevato che occorreva valutarela sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio dellasospensione condizionale della pena ex art. 168 cod. pen., mandavagli atti al Pubblico ministero per la formulazione del parere. Nonrisulta, tuttavia, che il parere sia stato fornito. Al verbale dell’udienzadel 27 febbraio 2026, il Pubblico ministero dichiarava di riportarsi allarichiesta della Procura che, tuttavia, non risulta formulata, posto chelo stesso [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione nell’ordinanza impugnata precisavache “il p.m. è stato posto in grado di fornire un parere ex art. 168c.p.”, in tal modo sottintendendo che il parere, benché richiesto, nonera stato fornito. Quindi, sciogliendo la riserva, revocava il beneficiodella sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza inoggetto, ritenendo che si fosse verificata una causa di revocaobbligatoria ex art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen.Ne consegue che, rispetto alla decisione assunta di revoca dellasospensione condizionale della pena, il giudicante è incorso in unduplice errore: da un lato, ha provveduto in difetto di iniziativa delPubblico ministero, in tal modo incorrendo nella nullità assoluta di cuiall’art. 178, lett. b) cod. proc. pen.; dall’altro, ha deciso al di fuori delpetitum della istanza proposta, senza che la formulazione del pareredel Pubblico ministero potesse essere interpretata come attod’impulso.4. Alla luce dei motivi esposti, l’ordinanza impugnata deveessere annullata senza rinvio. Deve mandarsi la cancelleria per lacomunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diNapoli. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Napoli.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]