CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14887/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
preliminari del Tribunale di Viterbo visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 dicembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo non convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], eseguito dalla polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo per il reato di cui all'art. 391-ter, comma 2, cod. pen., e rigettando, altresì, la richiesta di misura cautelare. In particolare, lo [OSCURATO:PERSONA], avvocato, era statosorpreso all'ingresso nell'Istituto penitenziario, al fine di conferire con un proprio assistito, con tre telefoni cellulari, marca "Motorola", modello "Moto g 05", tutti muniti di cavi di ricarica, che non erano stati precedentemente dichiarati al personale di polizia penitenziaria. [OSCURATO:PERSONA], richiamando un precedente di questa Corte (la sentenza n. 25746 del 2025), ritenendo che i tre apparecchi telefonici, non essendo muniti di SIM, non fossero idonei ad essere utilizzati per comunicare, affermava l'irrilevanza penale del fatto, non essendo stato eseguito alcun accertamento nei confronti del detenuto che doveva sostenere il colloquio con l'indagato per verificare la disponibilità di una SIM da inserire nei dispositivi. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, articolando un unico motivo, riassunto ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale lamenta la violazione dell'art. 391-ter cod. pen. da parte del precedente di legittimità posto a base dell'omessa convalida dell'arresto dell'indagato, non essendo condivisibile il principio di diritto, a mente del quale, l'introduzione in un Istituto penitenziario di un apparecchio cellulare privo di scheda SIM non configurerebbe il delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen., avendo il legislatore fatto espresso e tassativo riferimento all'idoneità del dispositivo in sé e non anche alla necessità di complementi operativi eterogenei ulteriori. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta con le conclusioni del solo Procuratore generale di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. In sede di ricorso per cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto possono dedursi esclusivamente vizi di illegittimità, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all'esistenza o meno della flagranza e all'osservanza dei termini, rimanendo escluse le questioni relative ai vizi di motivazione che attengono, in punto di fatto, al giudizio di merito inerente l'affermazione della responsabilità penale (da ultimo Sez. 6, n. 21771 del 18/05/2016, Rv. 267071- 01). Sotto questo profilo, il ricorso, che pone questioni che attengono al titolo di reato e alla configurabilità del provvisorio addebito formulato, risulta ammissibile. 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di non poter condividere il principio di diritto posto a base dell'ordinanza impugnata e le conclusioni alle quali questa è pervenuta. 24. Il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen. (Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti) è stato introdotto dall'art. 9 d. I. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, nell'ambito dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie. La norma prevede che, fuori dei casi disciplinati dall'art. 391-bis (Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen. in elusione delle relative prescrizioni), chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni (primo comma). Viene sanzionata nella medesima misura anche la condotta del detenuto che riceve o utilizza tale dispositivo, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato (terzo comma). Il secondo comma contempla, infine, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, l'ipotesi in cui il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense. Come già chiarito in precedenti pronunce di questa Corte, secondo quanto emerge dai lavori preparatori, l'introduzione di tale fattispecie criminosa risponde all'esigenza di contrastare le comunicazioni con l'esterno, diverse da quelle specificamente autorizzate, da parte dei detenuti sottoposti a regime detentivo ordinario. Individuata la ratio dell'intervento normativo nella necessità di fornire adeguata risposta all'endemico fenomeno dell'introduzione in carcere di apparecchi cellulari, essendo risultata non praticabile, sia da un punto di vista tecnico che economico, l'alternativa soluzione di attuare una "schermatura" degli istituti penitenziari, si è affermato che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame va individuato nell'esigenza di garantire l'effettività della pena detentiva e della custodia cautelare in carcere (cfr., in motivazione, Sez. 6, n. 42941 del 11/09/2024, Collalunga, Rv. 287262). Quanto alla struttura del reato, con riferimento al soggetto attivo del reato, il primo comma della norma incriminatrice contempla un reato comune, che diventa proprio nella fattispecie aggravata commessa dal pubblico ufficiale, dall'incaricato di un pubblico servizio o da un soggetto che esercita la professione forense. Con riguardo all'elemento oggettivo, la norma è strutturata a più fattispecie, tra loro alternative. Il legislatore ha, infatti, tipizzato tre alternative condotte consistenti nel: 1) procurare a un detenuto «un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni»; 2) consentire «l'uso indebito» di tali 3strumenti; 3) introdurre in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine renderlo disponibile a una persona detenuta. Simmetricamente alla previsione del primo comma, il terzo comma sanziona, inoltre, la condotta del detenuto che indebitamente (e dunque al di fuori dei casi in cui sia autorizzato) riceve o utilizza tali dispositivi. Con riferimento a tali condotte il reato si caratterizza come un reato proprio, mentre la disgiuntiva "o" vale a rendere punibile la condotta anche quando il detenuto non abbia effettivamente utilizzato il dispositivo ricevuto per effettuare comunicazioni, con ciò assicurandosi una anticipazione della tutela coerente con la ratio della norma. 5. Decisivo rilievo assume, ai fini della soluzione della questione posta con l'odierno ricorso, la premessa ermeneutica riguardante l'individuazione dell'oggetto delle condotte sanzionate. Con la citata sentenza Sez. 6 Collalunga, questa Corte è intervenuta sul tema della interpretazione della locuzione "apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni". Si è sul punto affermato che il termine "apparecchio telefonico" si riferisce ai dispositivi che consentono la comunicazione a distanza tra gli utilizzatori, quali, tra gli altri, i telefoni fissi, i telefoni mobili, gli smartphone e tutte le successive evoluzioni tecnologiche di tale strumento (ad es., in tempi recenti, i c.d. "criptofonini"), mentre, di converso, «la locuzione "altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni" si riferisce agli altri dispositivi, che, pur diversi dai primi, sono a questi accomunati dalla medesima destinazione funzionale». Si è precisato che tanto emerge «dalla struttura della norma che, attraverso la congiunzione disgiuntiva "o", prevede tali dispositivi, in alternativa agli apparecchi telefonici, quale oggetto delle condotte sanzionate» e che l'espressione "altri dispositivi idonei ad effettuare comunicazioni" risponde a «una esigenza di tecnica legislativa volta a ricomprendere in un'unica locuzione tutti i dispositivi diversi dagli apparecchi telefonici, sia attualmente disponibili sul mercato che frutto di una futura evoluzione tecnologica, che sono connotati dalla medesima destinazione funzionale, evitando, così, sia una pesante elencazione dei dispositivi vietati che continui interventi normativi di adattamento dell'oggetto delle condotte incriminate al progresso tecnologico». Si è così concluso che «un'interpretazione letterale, teleologica e sistematica della norma incriminatrice porti a circoscrivere l'oggetto delle condotte rilevanti ex art. 391-ter c.p. ai soli apparecchi telefonici o ad altri dispositivi intesi in senso unitario, con esclusione di singoli accessori» quale è stata ritenuta la sola scheda SIM, che può essere inserita all'interno sia di un telefono cellulare che di altri dispositivi quali, tra gli altri, il tablet, il router portatile, e che neppure è 4indispensabile ai fini della comunicazione e/o navigazione internet «potendosi, ad esempio, accedere ad Internet attraverso un telefono, un "tablet" o anche un "personal computer", condividendo la connessione alla rete con altro dispositivo munito di scheda SIM, attraverso la funzione di hotspot disponibile nelle impostazioni del singolo dispositivo mobile». La successiva decisione espressa da Sez. 6, n. 25746 del 13/05/2025, Moise, Rv. 288187, invece, ha affermato che nella disposizione di cui all'art. 391-ter cod. pen. «sono descritte condotte che hanno come alternativo oggetto materiale un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni, così che la stessa espressione utilizzata dal legislatore rende evidente che i due strumenti menzionati sono in correlazione e accomunati proprio per essere entrambi dotati di idoneità alla comunicazione», trae la conseguenza che il concetto dì "dispositivi idonei ad effettuare comunicazioni", include anche gli apparecchi telefonici, che dunque «devono avere idoneità alla comunicazione», giungendo ad escludere la configurabilità del reato «nel caso di un apparecchio telefonico privo di scheda SIM e di batteria, in quanto l'idoneità del dispositivo ad effettuare comunicazioni costituisce requisito necessario della fattispecie» ed evidenziando che una diversa interpretazione «finirebbe per colpire condotte in concreto inoffensive». Si registra, ancora, una pressoché coeva decisione di questa Corte che ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, il ricorso proposto avverso una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 391-ter c.p., in relazione ad una fattispecie in cui l'oggetto attribuito al ricorrente era un apparato cellulare, in quanto tale costituente "apparecchio telefonico" di cui all'art. 391-ter cod. pen., essendo inconferente che lo stesso fosse privo di batteria e scheda SIM (Sez. 7, Ordinanza n. 22243 del 26/05/2025, Abouzahid, n.m.). Da ultimo, è stato affermato che integra il delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen. la condotta del detenuto che indebitamente riceve un apparecchio telefonico mobile privo del cavo di alimentazione, atteso che, in tal caso, non è preclusa in modo assoluto la possibilità di fare uso della "res". (Sez. 6, n. 4819 del 26/11/2025, dep. 2026, Demasi, Rv. 289329 - 01), ricordandosi, in motivazione, sul piano dell'offensività del reato, la necessità costituzionale di ricostruire in chiave interpretativa qualunque fattispecie penale in termini almeno di pericolo (dovendo il giudice di merito l'accertamento in concreto della sua sussistenza: tra le altre, Corte cost. n. 139 del 2023, che richiama sent. Corte cost. n. 225 del 2008). 6. Ritiene questo [OSCURATO:PERSONA], che il giudizio di conformità al tipo deve attenersi strettamente alla previsione della fattispecie - così dovendosi condividere 5pienamente la estraneità ad essa della sola introduzione della componente accessoria costituita dalla SIM - e non può ricomprendere la necessità della compresenza di elementi accessori dello strumento considerato - quali la stessa SIM, la batteria o il cavo di alimentazione -, né - d'altra parte - deve essere sovrapposto a quello di concreta offensività del fatto. Deve essere ribadito, con Sez. 6 Collalunga, che la disgiuntiva posta fra le parole "apparecchio telefonico" e "altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni" esprime chiaramente che l'idoneità ad effettuare comunicazioni è caratteristica che il legislatore ha attribuito solo agli altri dispositivi, essendo per sua natura l'apparecchio telefonico uno strumento comunicativo, dovendosi condividere l'osservazione svolta dalla medesima decisione sulla tecnica legislativa adottata, volta a considerare le repentine evoluzioni tecnologiche in materia di strumenti di comunicazione. Va precisato che l'idoneità strutturale a effettuare le comunicazioni, essendo volta a designare l'oggetto tipico della condotta, individua comprensivamente la necessaria caratteristica della seconda classe di strumenti, connaturata alla prima categoria degli apparecchi telefonici di cui esprimerebbe pleonasticamente la natura, e - soprattutto - non introduce, quale elemento costitutivo della fattispecie sub specie del suo oggetto, la necessità della immediata capacità operativa degli strumenti di comunicazione introdotti. La norma incriminatrice che prevede l'introduzione indebita di uno di tali strumenti, così individuati, in un istituto penitenziario al fine di renderlo disponibile a persona detenuta, individua la messa in pericolo del bene protetto - costituito dalla effettività della detenzione carceraria - prescindendo dalla contestuale capacità dello strumento di connessione alla rete, essendo prevista l'ulteriore e distinta condotta penalmente rilevante ricollegata all'uso degli strumenti di comunicazione. Diversa, ancora, è la questione che involge la necessità della intrinseca idoneità di tali strumenti alla comunicazione - esclusa nel caso di loro rottura o difetto di elementi strutturali dell'hardware - che si pone nel diverso ambito della offensività in concreto del fatto, il cui giudizio è rimesso al giudice di merito. La lettura ermeneutica che si sostiene, del resto, è del tutto consona al mutevole orizzonte tecnologico presupposto - come detto - dall'intervento legislativo, tenendo conto del fatto che la struttura e funzionalità intrinseche di un apparecchio telefonico non sono escluse dalla mancanza di un elemento accessorio quale è la scheda SIM, la cui presenza non esaurisce le potenzialità comunicative dei telefoni cellulari, soprattutto considerando quelli di ultima generazione, utilizzabili per l'invio, la ricezione, la trasmissione di dati e informazioni, e dunque di comunicazioni, sia telefoniche che telematiche, anche se sprovvisti della relativa 6SIM, ad esempio in ragione dell'attivazione di una o più e-SIM (schede digitali costituite da microchip programmabili integrati direttamente negli smartphone, che eliminano la necessità di una scheda fisica, consentendo l'uso immediato della rete) o per mezzo del collegamento bluetooth ad una rete WI-FI oppure ad una rete messa a disposizione, anche involontariamente, da altri soggetti all'interno della casa circondariale. 7. Deve essere affermato, quindi, il seguente principio di diritto: «integra gli estremi del delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen. l'introduzione di un telefono cellulare, anche se privo della scheda SIM, in un Istituto penitenziario, al fine di renderlo disponibile ad una persona detenuta». 8. Nel caso di specie, i tre apparecchi telefonici introdotti in carcere dall'indagato risultavano completi nella loro componentistica e muniti anche di cavi di ricarica, mancando solo la scheda SIM. Ma questa circostanza, per quanto su esposto, risulta del tutto irrilevante ai fini della configurazione del reato, indipendente dalla verifica della disponibilità di una scheda SIM da parte del detenuto in attesa del colloquio con lo [OSCURATO:PERSONA]. 9. Ne deriva, di conseguenza, che l'addebito provvisorio contestato all'indagato e sulla base del quale era stato eseguito l'arresto, con valutazione ex ante (con riguardo, cioè, alla situazione conosciuta o conoscibile dalla polizia giudiziaria, con l'ordinaria diligenza, al momento dell'arresto: vedi ex plurimis Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Rv. 260084-01), risultava sussistente. 10. Su tali basi, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, essendo l'arresto legittimamente eseguito. P.Q.M. Annulla sen P.Q.M