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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 23386/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con il decreto di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava il provvedimento con cui il tribunale di Firenze, in data 24.2.2021, aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con relative prescrizioni.

2. Avverso il decreto della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione lo Spicuzza, lamentando: 1) violazione di legge, con particolare riferimento all'omesso accertamento dell'attualità della pericolosità sociale del proposto, in relazione ai fatti da cui è stato desunta la sussistenza di tale requisito; 2) violazione di legge in ordine all'omessa valutazione, ai fini della determinazione della durata della sorveglianza speciale, del periodo in cui il proposto è stato sottoposto alla misura di prevenzione in forza del decreto del tribunale di Siracusa del 27.9.2019; 3) violazione di legge in ordine alla omessa valutazione dell'attività lavorativa svolta dal proposto.

3. Con requisitoria depositata in data 11.3.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, chiede che il ricorso venga accolto, stante la fondatezza del terzo motivo di impugnazione.

Con memoria del 22.3.2022, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dello Spicuzza, nel replicare alle osservazioni del Procuratore generale, insiste per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso appare parzialmente fondato e va accolto nei seguenti termini.

5. Inammissibile appare il primo motivo di ricorso Al riguardo vanno ribaditi i principi affermati dal consolidato orientamento della giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge, in cui sono compresi i vizi di mancanza della motivazione e di motivazione apparente, sicché è inammissibile il ricorso con cui vengano denunciati i vizi di contraddittorietà o di illogicità manifesta della motivazione ovvero diretto a far valere vizi che non rendano la motivazione del tutto carente e priva dei requisiti minimi di coerenza e di logicità tale da risultare meramente apparente (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

I, 17.1/2011, n. 5838; Cass., sez.

I, 12.1.2011, n. 5117; Cass., sez.

I, 10.12.2010, n. 580).

Tale orientamento ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite di questa Corte, che, in un importante arresto, hanno affermato il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.

In motivazione, peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (cfr. Cass, sez.

U., 29.5.2014, n. 33451, rv. 260246, nonché, in senso conforme, Cass., Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365).

In questa prospettiva, si è, inoltre, opportunamente chiarito che, essendo ammesso nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione solo per violazione di legge, il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (cfr. Cass., Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435).

Orbene, la corte di appello di Firenze, lungi dall'adottare una motivazione inesistente o apparente, ha puntualmente disatteso le singole doglianze difensive riportate nel primo motivo di ricorso, sottolineando, con approfondita ed articolata motivazione come debba ritenersi espresso correttamente in termini di attualità il giudizio di pericolosità sociale del prevenuto, avendo egli commesso reati contro il patrimonio in un periodo compreso tra il 2012 e il 2019 ovvero fino alla data successiva rispetto alla proposizione della richiesta di prevenzione avanzata dal Questore di Siracusa il 12.9.2017.

La persistente assunzione negli anni di condotte criminose, pur non tutte sfociate in procedimenti penali, proprio per la non occasionalità delle stesse, è stata correttamente valutata dal giudice di merito quale sintomo di una tendenza a delinquere del proposto, che esprime la sua attuale pericolosità sociale (cfr. p. 3).

Tale assunto, peraltro, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, deve ritenersi conforme al condivisibile principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di misure di prevenzione, ai fini del giudizio sull'attualità della pericolosità sociale, è necessario accertare se al soggetto sottoposto siano attribuibili fatti, di qualunque tipo, sintomatici della persistenza di tale pericolosità, rilevando, in tal senso, anche quelli non costituenti reato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 49583 del 03/10/2018, Rv. 274434).

Una volta chiarito che non risulta configurabile il vizio di omessa o apparente motivazione, le censure difensive articolate con il primo motivo di impugnazione rivelano, in definitiva, la loro vera natura di rilievi sulla motivazione, peraltro generici (non confrontandosi realmente lo Spicuzza con le motivazioni al riguardo del provvedimento impugnato), con cui si propone una lettura degli elementi di fatto, alternativa rispetto a quella dei giudici di merito, in quanto tale non consentita in sede di legittimità.

6. Fondati risultano gli ulteriori motivi di ricorso, che individuano un difetto assoluto di motivazione, dunque, una violazione di legge deducibile in questa sede, su due rilevanti profili attinenti alla durata della misura di prevenzione e alla imposizione dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza dello Spicuzza, con ricadute, tuttavia, anche sul giudizio di attualità della pericolosità sociale.

Con riferimento al primo profilo, si evince l'assoluta assenza di motivazione sulla richiesta, formulata nelle conclusioni dell'atto di appello, con cui l'appellante sollecitava il giudice di merito a considerare, ai fini della rideterminazione della durata della misura di prevenzione di cui si discute, il periodo di sei mesi, durante il quale lo Spicuzza è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, in virtù di decreto emesso dal tribunale di Siracusa, sulla base della medesima proposta di applicazione presentata dal Questore di Siracusa del 12.9.2017, successivamente annullato dalla corte di appello di Catania per incompetenza territoriale.

Si tratta di un aspetto rilevante, in quanto le vicende che hanno inciso sulla libertà personale del proposto, limitandola, vanno prese in considerazione ai fini della valutazione da compiere in punto di determinazione della durata complessiva della misura dell'obbligo di soggiorno imposta allo Spicuzza.

Risponde a tale esigenza il principio della fungibilità del periodo di custodia cautelare indebitamente sofferto con quello relativo alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - desumibile dall'art. 15 D.Lgs. n. 159 del 2011, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. 1, n. 24969 del 16/05/2014, Rv. 259801; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 43682 del 13/11/ Rv. 238423 - 01).

E non vi sono motivi per escludere che un tale principio possa trovare applicazione anche nel caso in cui si ritenga che il proposto, nell'ambito del procedimento di prevenzione instaurato a suo carico, abbia subito un periodo di sottoposizione all'obbligo di soggiorno indebitamente, prima dell'inizio della definitiva applicazione della misura di prevenzione.

In ordine al secondo profilo deve rilevarsi che la motivazione della corte territoriale appare priva dei requisiti minimi di coerenza e di logicità, tale da risultare meramente apparente.

Il giudice di appello, infatti, per giustificare l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, con la necessità di assicurare un maggiore controllo sul proposto, evidenzia come non vi sia prova di proposte di lavoro ricevute dallo Spicuzza.

Con tale affermazione, tuttavia, la corte smentisce sé stessa, in quanto, come dimostrato dal ricorrente attraverso l'allegazione dei relativi atti, in conformità al canone della cd. autosufficienza del ricorso, lo Spicuzza svolge regolare attività lavorativa, come riconosciuto dallo stesso giudice di appello, che, con provvedimento del 23/3-26/6/2021, oltre ad avere determinato gli orari di allontanamento e rientro nel comune di residenza per recarsi in quello di Avola, sede del datore di lavoro, ha autorizzato il proposto a utilizzare per gli spostamenti, sia un mezzo proprio, sia quello messogli a disposizione dal suddetto datore di lavoro.

Ma vi è di più.

La motivazione della corte territoriale risulta del tutto mancante anche nella valutazione della incidenza di tale circostanza sul giudizio della pericolosità sociale del proposto in termini di attualità, che andava effettuata in raffronto con gli elementi indicati a proposito dell'esame del primo motivo di ricorso.

Si tratta di un'omissione significativa, posto che, come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, lo svolgimento di attività lavorativa è uno degli elementi da prendere in considerazione ai fini dell'accertamento del requisito della "attualità" della pericolosità del proposto (cfr. Cass., Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Rv. 278526).

7. Si impone, dunque, per difetto assoluto di motivazione sui rilevanti punti indicati, che integra un'evidente violazione di legge, l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Firenze per nuovo esame, da svolgere uniformandosi ai principi di diritto in precedenza affermati.

P.Q.M. annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Firenze, altra sezione.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con il decreto di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava il provvedimento con cui il tribunale di Firenze, in data 24.2.2021, aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con relative prescrizioni. 2. Avverso il decreto della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione lo Spicuzza, lamentando: 1) violazione di legge, con particolare riferimento all'omesso accertamento dell'attualità della pericolosità sociale del proposto, in relazione ai fatti da cui è stato desunta la sussistenza di tale requisito; 2) violazione di legge in ordine all'omessa valutazione, ai fini della determinazione della durata della sorveglianza speciale, del periodo in cui il proposto è stato sottoposto alla misura di prevenzione in forza del decreto del tribunale di Siracusa del 27.9.2019; 3) violazione di legge in ordine alla omessa valutazione dell'attività lavorativa svolta dal proposto. 3. Con requisitoria depositata in data 11.3.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, chiede che il ricorso venga accolto, stante la fondatezza del terzo motivo di impugnazione. Con memoria del 22.3.2022, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dello Spicuzza, nel replicare alle osservazioni del Procuratore generale, insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso appare parzialmente fondato e va accolto nei seguenti termini. 5. Inammissibile appare il primo motivo di ricorso Al riguardo vanno ribaditi i principi affermati dal consolidato orientamento della giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge, in cui sono compresi i vizi di mancanza della motivazione e di motivazione apparente, sicché è inammissibile il ricorso con cui vengano denunciati i vizi di contraddittorietà o di illogicità manifesta della motivazione ovvero diretto a far valere vizi che non rendano la motivazione del tutto carente e priva dei requisiti minimi di coerenza e di logicità tale da risultare meramente apparente (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 17.1/2011, n. 5838; Cass., sez. I, 12.1.2011, n. 5117; Cass., sez. I, 10.12.2010, n. 580). Tale orientamento ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite di questa Corte, che, in un importante arresto, hanno affermato il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. In motivazione, peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (cfr. Cass, sez. U., 29.5.2014, n. 33451, rv. 260246, nonché, in senso conforme, Cass., Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365). In questa prospettiva, si è, inoltre, opportunamente chiarito che, essendo ammesso nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione solo per violazione di legge, il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (cfr. Cass., Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435). Orbene, la corte di appello di Firenze, lungi dall'adottare una motivazione inesistente o apparente, ha puntualmente disatteso le singole doglianze difensive riportate nel primo motivo di ricorso, sottolineando, con approfondita ed articolata motivazione come debba ritenersi espresso correttamente in termini di attualità il giudizio di pericolosità sociale del prevenuto, avendo egli commesso reati contro il patrimonio in un periodo compreso tra il 2012 e il 2019 ovvero fino alla data successiva rispetto alla proposizione della richiesta di prevenzione avanzata dal Questore di Siracusa il 12.9.2017. La persistente assunzione negli anni di condotte criminose, pur non tutte sfociate in procedimenti penali, proprio per la non occasionalità delle stesse, è stata correttamente valutata dal giudice di merito quale sintomo di una tendenza a delinquere del proposto, che esprime la sua attuale pericolosità sociale (cfr. p. 3). Tale assunto, peraltro, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, deve ritenersi conforme al condivisibile principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di misure di prevenzione, ai fini del giudizio sull'attualità della pericolosità sociale, è necessario accertare se al soggetto sottoposto siano attribuibili fatti, di qualunque tipo, sintomatici della persistenza di tale pericolosità, rilevando, in tal senso, anche quelli non costituenti reato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 49583 del 03/10/2018, Rv. 274434). Una volta chiarito che non risulta configurabile il vizio di omessa o apparente motivazione, le censure difensive articolate con il primo motivo di impugnazione rivelano, in definitiva, la loro vera natura di rilievi sulla motivazione, peraltro generici (non confrontandosi realmente lo Spicuzza con le motivazioni al riguardo del provvedimento impugnato), con cui si propone una lettura degli elementi di fatto, alternativa rispetto a quella dei giudici di merito, in quanto tale non consentita in sede di legittimità. 6. Fondati risultano gli ulteriori motivi di ricorso, che individuano un difetto assoluto di motivazione, dunque, una violazione di legge deducibile in questa sede, su due rilevanti profili attinenti alla durata della misura di prevenzione e alla imposizione dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza dello Spicuzza, con ricadute, tuttavia, anche sul giudizio di attualità della pericolosità sociale. Con riferimento al primo profilo, si evince l'assoluta assenza di motivazione sulla richiesta, formulata nelle conclusioni dell'atto di appello, con cui l'appellante sollecitava il giudice di merito a considerare, ai fini della rideterminazione della durata della misura di prevenzione di cui si discute, il periodo di sei mesi, durante il quale lo Spicuzza è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, in virtù di decreto emesso dal tribunale di Siracusa, sulla base della medesima proposta di applicazione presentata dal Questore di Siracusa del 12.9.2017, successivamente annullato dalla corte di appello di Catania per incompetenza territoriale. Si tratta di un aspetto rilevante, in quanto le vicende che hanno inciso sulla libertà personale del proposto, limitandola, vanno prese in considerazione ai fini della valutazione da compiere in punto di determinazione della durata complessiva della misura dell'obbligo di soggiorno imposta allo Spicuzza. Risponde a tale esigenza il principio della fungibilità del periodo di custodia cautelare indebitamente sofferto con quello relativo alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - desumibile dall'art. 15 D.Lgs. n. 159 del 2011, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. 1, n. 24969 del 16/05/2014, Rv. 259801; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 43682 del 13/11/ Rv. 238423 - 01). E non vi sono motivi per escludere che un tale principio possa trovare applicazione anche nel caso in cui si ritenga che il proposto, nell'ambito del procedimento di prevenzione instaurato a suo carico, abbia subito un periodo di sottoposizione all'obbligo di soggiorno indebitamente, prima dell'inizio della definitiva applicazione della misura di prevenzione. In ordine al secondo profilo deve rilevarsi che la motivazione della corte territoriale appare priva dei requisiti minimi di coerenza e di logicità, tale da risultare meramente apparente. Il giudice di appello, infatti, per giustificare l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, con la necessità di assicurare un maggiore controllo sul proposto, evidenzia come non vi sia prova di proposte di lavoro ricevute dallo Spicuzza. Con tale affermazione, tuttavia, la corte smentisce sé stessa, in quanto, come dimostrato dal ricorrente attraverso l'allegazione dei relativi atti, in conformità al canone della cd. autosufficienza del ricorso, lo Spicuzza svolge regolare attività lavorativa, come riconosciuto dallo stesso giudice di appello, che, con provvedimento del 23/3-26/6/2021, oltre ad avere determinato gli orari di allontanamento e rientro nel comune di residenza per recarsi in quello di Avola, sede del datore di lavoro, ha autorizzato il proposto a utilizzare per gli spostamenti, sia un mezzo proprio, sia quello messogli a disposizione dal suddetto datore di lavoro. Ma vi è di più. La motivazione della corte territoriale risulta del tutto mancante anche nella valutazione della incidenza di tale circostanza sul giudizio della pericolosità sociale del proposto in termini di attualità, che andava effettuata in raffronto con gli elementi indicati a proposito dell'esame del primo motivo di ricorso. Si tratta di un'omissione significativa, posto che, come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, lo svolgimento di attività lavorativa è uno degli elementi da prendere in considerazione ai fini dell'accertamento del requisito della "attualità" della pericolosità del proposto (cfr. Cass., Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Rv. 278526). 7. Si impone, dunque, per difetto assoluto di motivazione sui rilevanti punti indicati, che integra un'evidente violazione di legge, l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Firenze per nuovo esame, da svolgere uniformandosi ai principi di diritto in precedenza affermati. P.Q.M. annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Firenze, altra sezione. Così deciso i
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