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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02266/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3420/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F SIACCI 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatee difese dall 'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1420/2017 depositata il27/07/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Come si ricava dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiesero al Tribunale di Agrigento la demolizione di un fabbricato, eretto su un terreno confinante al loro da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in violazione delle distanze legali, con il ripristino dello stato dei luoghi.

Istruita la causa, con sentenza del 14 maggio 2010 il giudice adito condannò i convenuti ad arretrare il fabbricato fino a tre metri dal confine, oltre al risarcimento dei danni.

A seguito di impugnazione del Viccica e della [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1420/2017, la Corte d’appello di Palermo ha respinto il gravame principale, accogliendo quello incidentale della Mangione e delle Giunta ed ordinando alle controparti di arretrare il manufatto, fino al rispetto di dieci metri dal confine.

Il giudice di appello ha ritenuto che i nuovi documenti allegati dagli appellanti alla consulenza tecnica di parte non fossero indispensabili, giacché era evidente come l’originaria struttura di ridotte dimensioni e destinata ad assolvere una funzione di copertura occasionale era stata sostituita da un manufatto di nuova costruzione.

Ha altresì ritenuto la distanza di dieci metri dal confine una prescrizione estesa a tutti gli immobili e non solo a quelli rurali, come asserito dagli appellanti .

Quanto all’accoglimento del gravame incidentale, la Corte distrettuale ha affermato che l’osservanza delle norme edilizie, compresa la distanza di mt. 10 dal confine, dovesse valere indistintamente per tutti gli edifici.

Contro la predetta decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di quattro motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 378 c.p.c.

Si sono ritualmente costituite con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle norme riguardanti la zona territoriale omogenea oggetto della controversia, incidente sulla definizione del giudizio (D.M. 2 aprile 1968 n. 1444).

Da ciò la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., incidente per effetto del decreto ministeriale citato sulla disciplina dei combinati disposti di cui agli artt. 873 ed 875 c.c.

La Corte d’appello avrebbe erroneamente considerato la costruzione dei ricorrenti di carattere rurale ed insistente su zona agraria, conformandosi in ciò alla discutibile valutazione del CTU. 1.2) Il secondo motivo denuncia la mancata disapplicazione dell’atto regolamentare attuativo del P.R.G., in violazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 4 e 5 l. n. 2248/1865 all.

E. La Corte d’appello avrebbe dovuto disapplicare la disposizione regolamentare di attuazione del P.R.G., trattandosi di zona intensamente costruita. 1.3) Il terzo rilievo si appunta sull’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., ossia la preesistenza del manufatto del ricorrente sul quale erano state attuate opere di manutenzione straordinaria.

La Corte d’appello sarebbe incorsa in un difetto di motivazione per omessa ammissione di prova rilevante, ex art. 345 c.p.c.

In particolare, avrebbe respinto la prova orale concernente la preesistenza della pertinenza Viccica e quella documentale allegata, con una motivazione illegittima e perplessa. 1.4) L’ultimo motivo concerne “l’insussistenza del risarcimento del danno non provato”. 2) Nel controricorso, viene preliminarmente eccepita l’inammissibilità dell’impugnazione avversaria, ai sensi dell’art. 366 comma 1° nn. 3 e 6 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] e le Giunta rilevano la totale assenza della esposizione dei fatti di causa.

Il rilievo è fondato, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso. 2.1) Per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito.

Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Sez.

U, n. 22575 del 10 settembre 2019; Sez. 1, n. 24432 del 3 novembre 2020; Sez.

5. N. 8425 del 30 aprile 2020). 2.2) Nella specie, il ricorso Viccica esordisce direttamente con l’esposizione dei motivi senza premettere alcunché sul fatto (neppure nel corpo dei motivi), dandone evidentemente per scontata la conoscenza aliunde, ma in tal modo non consente alla Suprema Corte di poter comprendere– dalla lettura del ricorso - la vicenda ed i punti essenziali di essa.

Tale tecnica redazionale non è consentita stante il palese contrasto con la chiara previsione del codice di rito.

Alla statuizione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite delle controricorrenti, come liquidate in dispositivo.

Si dà atto che sussistono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000 (tremila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto che sussistono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3420/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F SIACCI 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatee difese dall 'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1420/2017 depositata il27/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Come si ricava dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiesero al Tribunale di Agrigento la demolizione di un fabbricato, eretto su un terreno confinante al loro da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in violazione delle distanze legali, con il ripristino dello stato dei luoghi. Istruita la causa, con sentenza del 14 maggio 2010 il giudice adito condannò i convenuti ad arretrare il fabbricato fino a tre metri dal confine, oltre al risarcimento dei danni. A seguito di impugnazione del Viccica e della [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1420/2017, la Corte d’appello di Palermo ha respinto il gravame principale, accogliendo quello incidentale della Mangione e delle Giunta ed ordinando alle controparti di arretrare il manufatto, fino al rispetto di dieci metri dal confine. Il giudice di appello ha ritenuto che i nuovi documenti allegati dagli appellanti alla consulenza tecnica di parte non fossero indispensabili, giacché era evidente come l’originaria struttura di ridotte dimensioni e destinata ad assolvere una funzione di copertura occasionale era stata sostituita da un manufatto di nuova costruzione. Ha altresì ritenuto la distanza di dieci metri dal confine una prescrizione estesa a tutti gli immobili e non solo a quelli rurali, come asserito dagli appellanti . Quanto all’accoglimento del gravame incidentale, la Corte distrettuale ha affermato che l’osservanza delle norme edilizie, compresa la distanza di mt. 10 dal confine, dovesse valere indistintamente per tutti gli edifici. Contro la predetta decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di quattro motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 378 c.p.c. Si sono ritualmente costituite con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle norme riguardanti la zona territoriale omogenea oggetto della controversia, incidente sulla definizione del giudizio (D.M. 2 aprile 1968 n. 1444). Da ciò la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., incidente per effetto del decreto ministeriale citato sulla disciplina dei combinati disposti di cui agli artt. 873 ed 875 c.c. La Corte d’appello avrebbe erroneamente considerato la costruzione dei ricorrenti di carattere rurale ed insistente su zona agraria, conformandosi in ciò alla discutibile valutazione del CTU. 1.2) Il secondo motivo denuncia la mancata disapplicazione dell’atto regolamentare attuativo del P.R.G., in violazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 4 e 5 l. n. 2248/1865 all. E. La Corte d’appello avrebbe dovuto disapplicare la disposizione regolamentare di attuazione del P.R.G., trattandosi di zona intensamente costruita. 1.3) Il terzo rilievo si appunta sull’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., ossia la preesistenza del manufatto del ricorrente sul quale erano state attuate opere di manutenzione straordinaria. La Corte d’appello sarebbe incorsa in un difetto di motivazione per omessa ammissione di prova rilevante, ex art. 345 c.p.c. In particolare, avrebbe respinto la prova orale concernente la preesistenza della pertinenza Viccica e quella documentale allegata, con una motivazione illegittima e perplessa. 1.4) L’ultimo motivo concerne “l’insussistenza del risarcimento del danno non provato”. 2) Nel controricorso, viene preliminarmente eccepita l’inammissibilità dell’impugnazione avversaria, ai sensi dell’art. 366 comma 1° nn. 3 e 6 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] e le Giunta rilevano la totale assenza della esposizione dei fatti di causa. Il rilievo è fondato, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso. 2.1) Per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Sez. U, n. 22575 del 10 settembre 2019; Sez. 1, n. 24432 del 3 novembre 2020; Sez. 5. N. 8425 del 30 aprile 2020). 2.2) Nella specie, il ricorso Viccica esordisce direttamente con l’esposizione dei motivi senza premettere alcunché sul fatto (neppure nel corpo dei motivi), dandone evidentemente per scontata la conoscenza aliunde, ma in tal modo non consente alla Suprema Corte di poter comprendere– dalla lettura del ricorso - la vicenda ed i punti essenziali di essa. Tale tecnica redazionale non è consentita stante il palese contrasto con la chiara previsione del codice di rito. Alla statuizione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite delle controricorrenti, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000 (tremila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi d
Sentenza Cassazione n. 02266/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris